IL DIRETTORE GENERALE
              del Dipartimento per la sanita' pubblica
       veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Vista   la   decisione   n.  2005/864/CE  della  Commissione  del
2 dicembre  2005,  relativa alla non iscrizione della sostanza attiva
endosulfan  nell'allegato  I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca
delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari che contengono detta
sostanza   attiva,   a   conclusione  delle  procedure  previste  dal
regolamento  CEE  n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992,
modificato   da   ultimo   dal  regolamento  CE  n.  2266/2000  della
Commissione;
    Visto  in  particolare il punto (8) delle premesse della suddetta
decisione  secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate,
i  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva in questione
non  sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1,
lettere a) e b) della direttiva n. 91/414/CEE;
    Visto  l'art.  2,  comma 1, della citata decisione n. 2005/864/CE
che  stabilisce  il  ritiro  delle  autorizzazioni  all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva
endosulfan entro il 2 giugno 2006;
    Visto  inoltre  l'art.  2,  comma 3,  della  citata decisione che
consente  all'Italia di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di endosulfan, per il
controllo  di organismi nocivi su nocciolo (usi essenziali) in quanto
non  sono  attualmente  disponibili  valide soluzioni alternative per
detto impiego;
    Considerato  che  la decisione sopraccitata consente di mantenere
alla  produzione  ed  al  commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente
al loro impiego su nocciolo (usi essenziali);
    Ritenuto  di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che
stabilisce   il   ritiro   delle   registrazioni   di  quei  prodotti
fitosanitari,  elencati nell'allegato A al presente decreto, che alla
data  del  2 dicembre 2005 erano autorizzati per impieghi diversi dal
nocciolo;
    Ritenuto   inoltre   di   dover  attuare  la  suddetta  decisione
comunitaria,  che  stabilisce  il mantenimento delle registrazioni di
quei  prodotti  fitosanitari,  elencati  nell'allegato B  al presente
decreto, che alla data del 2 dicembre 2005 erano gia' autorizzati per
l'impiego  su  nocciolo  e  per  i  quali  le  imprese titolari hanno
presentato  specifica richiesta di mantenimento della registrazione e
relativa proposta di adeguamento delle etichette;
    Viste   le  istanze  presentate  dalle  imprese  interessate  per
ottenere  il mantenimento delle autorizzazioni per il solo impiego su
nocciolo  (usi essenziali), avendo accertato che tale impiego era tra
quelli gia' autorizzati;
    Considerato    che    il    periodo    di    moratoria   per   la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze esistenti in
commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato A al presente
decreto,  che  riportano  in  etichetta  gli impieghi precedentemente
autorizzati,  tra i quali figurano usi diversi da quelli ora ritenuti
essenziali,  e'  fissato  al  2 giugno  2007,  ai  sensi dell'art. 3,
lettera a), della citata decisione n. 2005/864/CE della Commissione
    Considerato   altresi'   che  il  periodo  di  moratoria  per  la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze dei prodotti
fitosanitari  contenenti  endosulfan,  riportati  nell'allegato B  al
presente  decreto  e  che  saranno in commercio al 30 giugno 2007, e'
fissato   fin  d'ora  al  31 dicembre  2007  ai  sensi  dell'art.  3,
lettera b), della decisione n. 2005/864/CE della Commissione;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  La sostanza attiva endosulfan non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.