IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la decisione n. 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono detta sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto (8) delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva n. 91/414/CEE; Visto l'art. 2, comma 1, della citata decisione n. 2005/864/CE che stabilisce il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva endosulfan entro il 2 giugno 2006; Visto inoltre l'art. 2, comma 3, della citata decisione che consente all'Italia di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di endosulfan, per il controllo di organismi nocivi su nocciolo (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego; Considerato che la decisione sopraccitata consente di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su nocciolo (usi essenziali); Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce il ritiro delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato A al presente decreto, che alla data del 2 dicembre 2005 erano autorizzati per impieghi diversi dal nocciolo; Ritenuto inoltre di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce il mantenimento delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato B al presente decreto, che alla data del 2 dicembre 2005 erano gia' autorizzati per l'impiego su nocciolo e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta di mantenimento della registrazione e relativa proposta di adeguamento delle etichette; Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per il solo impiego su nocciolo (usi essenziali), avendo accertato che tale impiego era tra quelli gia' autorizzati; Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato A al presente decreto, che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato al 2 giugno 2007, ai sensi dell'art. 3, lettera a), della citata decisione n. 2005/864/CE della Commissione Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato B al presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, e' fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera b), della decisione n. 2005/864/CE della Commissione; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva endosulfan non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.