IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto ministeriale 21
ottobre   1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni;  il  decreto
ministeriale  del  30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28
maggio  1992;  il  decreto  ministeriale  26  maggio 1998; il decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del  Presidente  della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28
marzo  2003,  n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il
decreto legge 18 maggio 2006, n. 181;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  signora  Marisa  Riccardi,  nonche' la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n. 115) a quella cui l'interessata e abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma  1,  citato decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2,  citato  decreto legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto,  della valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento,   non   deve  essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la   formazione   professionale   attestata   non  verte  su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di   istruzione  superiore:  laurea  in  giurisprudenza
conseguita  il  25  febbraio 1994 presso l'Universita' degli studi di
Perugia;
    titolo    di    abilitazione    all'insegnamento:    «Agrege   de
l'enseignement  secondaire  superieur» (Abilitazione all'insegnamento
secondario   di   secondo   grado)   rilasciato  il  1°  luglio  2002
dall'Universita'  Libera  di  Bruxelles,  posseduto  dalla  cittadina
italiana  Riccardi Marisa, nata a Terni il 24 novembre 1967, ai sensi
e  per  gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115,  e'  titolo  di  abilitazione all'esercizio della professione di
docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  nella  classe  di
concorso 19/A «Discipline giuridiche ed economiche».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 14 giugno 2006
                                     Il direttore generale: Criscuoli