IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale
21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto
ministeriale  del  30 gennaio  1998,  n.  39; il decreto ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002, n. 54; la legge
28 marzo  2003,  n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
il decreto-legge l8 maggio 2006, n. 181;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea   dalla   sig.ra   Valentina   Blanco   Callego,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma 1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto,  della valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento,   non   deve  essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la   formazione   professionale   attestata   non  verte  su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «Licenciada  en Filologi¨a -
seccion De Filologi¨a Romanica» rilasciato il 14 settembre 1989 dalla
Universidad de Salamanca (Spagna);
    titolo  di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud
Pedago¨gica»   conseguito   nell'anno   accademico   1992/93   presso
l'Instituto  de  Ciencias  de  la  Educacio¨n  della  Universidad  de
Valladolid   (Spagna),  posseduto  dalla  cittadina  spagnola  Blanco
Callego  Valentina,  nata a Medina del Campo (Spagna) il 16 settembre
1965,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115,  e'  titolo di abilitazione all'esercizio
della  professione  di  docente nelle scuole di istruzione secondaria
nelle classi di concorso:
    45/A «lingua straniera» spagnolo;
    46/A «lingue e civilta' straniere» spagnolo.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 14 giugno 2006
                                     Il direttore generale: Criscuoli