IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  la  legge  19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n.  471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio  2002,  n. 54; il decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  277;  il  decreto  legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
  Viste l'istanza, presentata al sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto  che:  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una
formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata;
il  riconoscimento  non deve essere subordinato a misure compensative
in  quanto la formazione professionale attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia,
l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione
professionale;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «Magister der Philosophie» -
indirizzo  Romanistica,  italiano  -  conseguito  il 20 ottobre 2001,
presso l'Universita' di Innsbruck;
    titolo   di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  über  die
Zuru"cklegung  des  Unterrichtspraktikums»,  per  le  materie  lingua
italiana,  storia  e scienze sociali, Rilasciato dal «Bundesgymnasium
und Bundesrealgymnasium Lienz» in Lien il 5 luglio 2002;
    posseduto da Bernhard Flatscher, nato a Innsbruck, il 15 febbraio
1977,  di  cittadinanza  comunitaria  (austriaca); ai sensi e per gli
effetti  di  cui  al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e'
titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della professione di docente
nelle  scuole  italiane  di  istruzione  secondaria  nelle  classi di
concorso:
    91/A  «Italiano  (seconda  lingua)  nella  scuola media in lingua
tedesca»;
    92/A  «Lingua  e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 7 giugno 2006
                                     Il direttore generale: Criscuoli