IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che a decorrere dalla data della presentazione della
domanda alla Commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo
in  via  transitoria  alla  denominazione  una  protezione  a livello
nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto il Regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, relativo
alla  registrazione  della  denominazione  di  origine protetta Garda
riferita all'olio extravergine di oliva;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare
l'art.  1,  commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero
delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente
e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione  Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
  Visto   il   decreto  17 maggio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 122 del
27 maggio  2006  con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl, e'
stato   autorizzato   ad  effettuare  i  controlli  sulla  protezione
transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
Garda   riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  registrata  con
Regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997;
  Considerato  che nell'art. 3, comma 1 del suddetto decreto e' stata
inserita   erroneamente   la   denominazione   di   origine  protetta
Gorgonzola;
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di apportare la dovuta correzione
al decreto 17 maggio 2006, sopra citato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nel  decreto  17 maggio  2006,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 122 del 27 maggio
2006  con  il  quale  l'organismo  CSQA  Certificazioni Srl, e' stato
autorizzato  ad  effettuare  i controlli sulla protezione transitoria
accordata  a  livello  nazionale  alla  modifica  del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine protetta Garda riferita
all'olio  extravergine  di  oliva, registrata con Regolamento (CE) n.
2325/97  del  24 novembre 1997, nell'art. 3, comma 1, dove e' scritto
«denominazione di origine protetta Gorgonzola» leggasi «denominazione
di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2006
                                      Il direttore generale: La Torre