L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 24 maggio 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    il  regolamento  (CE)  n.  1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 (di
seguito: il Regolamento n. 1228/2003);
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:
      a) l'art.   1,   comma 3,  lettera f),  secondo  cui,  fra  gli
obiettivi generali di politica energetica del Paese, vi e' promuovere
la  valorizzazione  delle  importazioni per le finalita' di sicurezza
nazionale  e  di  sviluppo della competitivita' del sistema economico
del Paese;
      b) l'art.  1,  comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle
funzioni  attribuite  allo  Stato,  che le esercita anche avvalendosi
dell'Autorita',   le   determinazioni   inerenti   l'importazione   e
l'esportazione di energia elettrica;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre
2005,  recante  modalita'  e condizioni delle importazioni di energia
elettrica  per  l'anno  2006  (di seguito: decreto 13 dicembre 2005),
trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita)  in  data  13 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 29369, in
pari data;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre
2005,  recante  direttive  alla  societa' Acquirente unico S.p.a. (di
seguito: Acquirente unico S.p.a.) in materia di contratti pluriennali
di  importazione  per  l'anno  2006,  trasmesso all'Autorita' in data
13 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 29368, in pari data;
    il  documento  per la consultazione dell'Autorita', pubblicato in
data 20 settembre 2005, recante «Meccanismi di trasferimento dei CCCI
tra mercato libero e mercato vincolato» (di seguito: documento per la
consultazione 20 settembre 2005);
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005,
n. 269/05 (di seguito: deliberazione n. 269/05);
    il  documento  per la consultazione dell'Autorita', pubblicato in
data  28 dicembre  2005,  recante  «Meccanismi  di  trasferimento dei
diritti  di  importazione tra mercato vincolato e mercato libero» (di
seguito: documento per la consultazione 28 dicembre 2005);
    il  documento  «Dati  statistici  sull'energia  elettrica 2004 in
Italia»  edito  dalla  societa'  Gestore  della  rete di trasmissione
nazionale  S.p.a. e pubblicato sul sito internet di Terna (di seguito
«dati statistici»).
  Considerato che:
    il decreto 13 dicembre 2005 prevede, tra l'altro, che l'Autorita'
provveda  a  disciplinare  l'eventuale  cessione  tra  operatori  dei
diritti  di importazione sulla capacita' di trasporto gia' assegnati,
attraverso  un  sistema  organizzato  di  scambi basato su criteri di
mercato,  in  coerenza  agli  orientamenti  riportati  in allegato al
regolamento  n.  1228/2003,  nonche' la cessione o l'acquisizione dei
medesimi  diritti  da  parte  dell'Acquirente  unico  S.p.a. nei casi
rispettivamente  di  uscita o di rientro dei clienti finali dal o nel
mercato vincolato;
    la deliberazione n. 269/05 disciplina l'assegnazione di strumenti
di  copertura  del  rischio  associato ai differenziali di prezzo tra
zone  del  mercato  elettrico  italiano  e  adiacenti  zone estere su
ciascuna  frontiera  (CCCI  in  importazione  e CCCE in esportazione)
mediante  procedure  concorsuali,  secondo  criteri  di  pubblicita',
trasparenza  e  non  discriminazione,  promuovendo  la pluralita' dei
soggetti assegnatari;
    la  deliberazione  n.  269/05  prevede  la  ripartizione, su base
mensile,  dei  proventi  derivanti dall'assegnazione dei CCCI tra gli
operatori   che  abbiano  partecipato  all'assegnazione,  prevedendo,
dapprima,   la  ripartizione  degli  oneri  mensili  complessivi  tra
l'Acquirente unico S.p.a., cui e' destinata una quota pari al 26% dei
proventi  complessivi,  e  gli utenti del dispacciamento per punti di
prelievo  sul  mercato  libero,  cui e' destinato il restante 74%. La
quota  destinata al mercato libero viene poi ripartita tra gli utenti
del  dispacciamento,  in ciascun mese, in proporzione al rapporto tra
la  potenza  media  annuale (calcolata con riferimento all'anno 2004)
relativa  al  medesimo mese di ciascun utente del dispacciamento e la
potenza  media  annuale  complessiva  di  tutti i predetti utenti del
dispacciamento;
    nel  documento per la consultazione 28 dicembre 2005, l'Autorita'
ha   indicato   i   propri   orientamenti   circa  il  meccanismo  di
trasferimento  dei  diritti  di  importazione tra mercato vincolato e
mercato libero (e viceversa) basato sui seguenti elementi:
      a)    la   quota   pari   al   26%   dei   proventi   derivanti
dall'assegnazione  dei  CCCI  assegnata  all'Acquirente  unico S.p.a.
viene  modificata  in  corso  d'anno, su base mensile, in ragione del
rapporto  tra  la  potenza  media annuale complessiva dei clienti del
mercato  vincolato,  relativa  al  mese  corrente  e la potenza media
annuale  complessiva  dei  clienti del mercato vincolato, relativa al
mese di gennaio 2006;
      b)  la  quota  di  cui al precedente alinea non puo', comunque,
superare il valore di 26%;
      c)  ai fini dell'attuazione del predetto meccanismo, le imprese
distributrici  sono  tenute a comunicare alla societa' Terna S.p.a. e
all'Acquirente   unico   S.p.a.  l'elenco  dei  rientri  nel  mercato
vincolato e le caratteristiche di prelievo dei clienti finali idonei;
    in esito al documento per la consultazione 28 dicembre 2005:
      a)     sono    state    rilevate    criticita'    relativamente
all'introduzione  di  ulteriori  flussi informativi rispetto a quanto
gia' previsto dalla normativa vigente;
      b)  e'  stato  osservato  che  il  meccanismo in questione puo'
essere  attuato  mediante  l'utilizzo  dei dati statistici e dei dati
disponibili   nell'ambito  dei  flussi  informativi  che  le  imprese
distributrici  trasmettono a Terna, gia' definiti dalla deliberazione
n. 269/05;
  Ritenuto opportuno:
    modificare  e  integrare  la  deliberazione  n. 269/05, definendo
modalita'  di  trasferimento dei diritti di importazione, nel caso di
passaggio di clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero e
viceversa  che,  consentendo  l'utilizzo  dei flussi informativi gia'
previsti  dalla normativa vigente, minimizzino i costi per il sistema
legati a nuovi flussi informativi;
                              Delibera
  1.  di  modificare  e integrare l'allegato A della deliberazione n.
269/05 nei seguenti termini:
    a) all'art. 14, al comma 14.3, la lettera a), e' sostituita dalla
seguente:
    «a)  del  98%  della  quota Qvincolato, di cui al comma 14.8, dei
proventi complessivi della procedura concorsuale di cui all'art. 11;»
    b)  al  comma 14.4,  lettera a),  il  punto  i. e' sostituito dal
seguente:
    «i.  una  quota  Qlibero,  di  cui  al  comma 14.8,  dei proventi
complessivi  della  procedura concorsuale di cui all'art. 11 relativi
al medesimo mese, e»;
    c) dopo il comma 14.7 sono aggiunti i seguenti commi:
    «14.8  Le quote dei proventi derivanti dall'assegnazione dei CCCI
destinate  agli  utenti del dispacciamento che hanno partecipato alla
procedura  di  cui  all'art.  10, sono ripartite tra mercato libero e
mercato vincolato secondo le seguenti quote:
dove:

           ---->  Vedere Quote a pag. 15 della G.U.  <----


                 |quota dei proventi derivanti dall'assegnazione dei
Qvincolato       |CCCI destinata all'Acquirente unico S.p.a;
---------------------------------------------------------------------
                 |quota dei proventi derivanti dall'assegnazione dei
                 |CCCI destinata agli utenti del dispacciamento
Qlibero          |diversi dall'Acquirente unico S.p.a.;
---------------------------------------------------------------------
                 |e' la potenza media annuale complessiva, relativa
                 |al mese K-esimo, corrispondente agli utenti del
                 |dispacciamento in prelievo diversi dall'Acquirente
                 |unico S.p.a. che hanno partecipato alla procedura
PMediaLiberoMeseK|di cui all'art. 10;
---------------------------------------------------------------------
                 |e' la potenza media annuale complessiva, relativa
                 |al mese di gennaio 2006, corrispondente agli utenti
                 |del dispacciamento in prelievo diversi
                 |dall'Acquirente unico S.p.a. che hanno partecipato
PMediaLiberoGen06|alla procedura di cui all'art. 10;
---------------------------------------------------------------------
                 |e' la potenza media annuale del sistema elettrico
                 |nazionale al netto delle perdite e degli
PMA              |autoconsumi, pari a 32.262,4 MW per l'anno 2004

    14.9  Le  imprese  distributrici  sono  tenute a rendere evidenza
delle  modalita'  di  calcolo  della  potenza media annuale di cui al
comma 14.1  agli  utenti  del  dispacciamento in prelievo, qualora da
questi richiesto;
    14.10  Per i primi tre mesi dell'anno 2006, le quote Qvincolato e
Qlibero  di cui al comma 14.8 sono poste pari, rispettivamente, a 26%
e 74%.».
  2. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al Ministero dello
sviluppo  economico  e alla societa' Terna - Rete elettrica nazionale
S.p.a.
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
  4.    Di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 269/05,
come  risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il
presente provvedimento.

    Milano, 24 maggio 2006

                                                 Il presidente: Ortis