IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003,
relativa   alla   non  iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  ed  alla revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n.
3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo
dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
  Visto  il  decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 che ha recepito
la   decisione  della  Commissione  2003/308/CE,  relativa  alla  non
iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil  nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;
  Vista la domanda dell'Industrias Quimicas del Valles SA, depositata
il  9 maggio  2003 presso la cancelleria del tribunale di primo grado
delle   Comunita'   europee,   con   la   quale  e'  stato  richiesto
l'annullamento   della   sopra  citata  decisione  della  Commissione
2003/308/CE del 2 maggio 2003;
  Vista  l'ulteriore  domanda dell'Industrias Quimicas del Valles SA,
depositata  con  atto separato il 9 maggio 2003 presso la cancelleria
del  tribunale  di  primo  grado,  con la quale e' stata richiesta la
sospensione dell'esecuzione della decisione medesima;
  Vista l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle
Comunita  europee  del  5 agosto  2003  causa  T-158/03 R «Industrias
Quimicas  del  Valles  SA/Commissione»  che ha respinto la domanda di
sospensione   dell'esecuzione   della   decisione  della  Commissione
2003/308/CE  del  2 maggio  2003, concernente la non iscrizione della
sostanza  attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
del   Consiglio   e   la  revoca  delle  autorizzazioni  di  prodotti
fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;
  Considerato  che  l'impresa  Industrias  Quimicas  del Valles SA ha
proposto,  conformemente agli articoli 225 e 57, secondo comma, dello
Statuto  della Corte di giustizia delle Comunita' europee, un ricorso
contro  l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle
Comunita'  europee  del  5 agosto  2003, causa T-158/03 R «Industrias
Quimicas del Valles SA/Commissione»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  della  Corte  di  giustizia n.
C-365/03  P  (R)  del  21 ottobre 2003 che ha disposto l'annullamento
dell'ordinanza  del  presidente  del  tribunale  di primo grado delle
Comunita'  europee  del  5 agosto  2003,  causa T-158/03 R Industrias
Quimicas  del  Valles SA/Commissione e la sospensione dell'esecuzione
della  decisione  della  Commissione  2003/308/CE  del 2 maggio 2003,
concernente   la  non  iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil
nell'allegato  I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca
delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  detta
sostanza attiva;
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione europea del 27 ottobre
2003  che  invitava  gli  Stati  membri  a sospendere le procedure di
attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE;
  Visto  il  decreto ministeriale del 7 maggio 2004 che ha sospeso il
decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 relativo alla non iscrizione
della   sostanza   attiva   metalaxil  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed alla revoca delle autorizzazioni
dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  detta  sostanza  attiva,  in
attuazione  della  citata  ordinanza  del  presidente  della Corte di
giustizia n. C-365/03 P (R);
  Vista  la  sentenza del tribunale di primo grado del 28 giugno 2005
che,   nella   causa   T-158/03,   ha   respinto  la  citata  domanda
dell'Industrias   Quimicas  del  Valles  SA  del  9 maggio  2003  per
annullamento   della  decisione  della  Commissione  2003/308/CE  del
2 maggio 2003;
  Visto  il  ricorso,  causa C-326/05 P, depositato il 26 agosto 2005
dall'Industrias  Quimicas del Valles SA presso la Corte di giustizia,
con il quale sono stati richiesti:
    a) l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado del
28 giugno  2005  e  la  sospensione  dell'esecuzione degli effetti di
detta sentenza;
    b) l'accoglimento  della  domanda di annullamento della decisione
della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003;
    c) il  rinvio,  in  via  subordinata, della causa al tribunale di
primo grado per una ulteriore decisione;
  Vista  l'ordinanza  del  presidente  della  Corte  di  giustizia n.
C-326/05  P-R  del  15 dicembre  2005 che ha respinto la richiesta di
sospensione  dell'esecuzione  della  sentenza  del tribunale di primo
grado del 28 giugno 2005;
  Vista  la  comunicazione  della Commissione europea del 27 dicembre
2005  che  ha invitato gli Stati membri ad attuare la decisione della
Commissione    2003/308/CE    del   2 maggio   2003,   revocando   le
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva metalaxil;
  Vista  la  successiva  comunicazione  della Commissione europea del
13 gennaio  2006,  che  ha  fornito  agli  Stati  membri  indicazioni
relative  ai  tempi  per  effettuare  le revoche delle autorizzazioni
all'immissione  in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva metalaxil ed alla durata del periodo di moratoria per
la  vendita  e  l'utilizzo  delle  scorte  giacenti  in commercio dei
prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;
  Considerato  che  non ci sono piu' motivi per rinviare l'attuazione
della sentenza del tribunale di primo grado del 28 giugno 2005, sulla
decisione  della  Commissione  2003/308/CE  del  2 maggio 2003 e che,
pertanto,   occorre  revocare  le  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva
metalaxil;
  Considerato  che, per effetto del decreto ministeriale del 7 maggio
2004, sono stati immessi in commercio ulteriori prodotti fitosanitari
contenenti  metalaxil  e  che, pertanto, l'elenco allegato al decreto
ministeriale 16 ottobre 2003 deve essere modificato;
  Considerato  che occorre concedere un adeguato periodo di moratoria
per  la  vendita  e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei
prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;
  Ritenuto  pertanto  di  poter fissare in 12 mesi, a decorrere dalla
data  di  revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, detto
periodo di moratoria;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  ministeriale  7 maggio 2004, con il quale e' stato
sospeso    il   decreto   ministeriale   16 ottobre   2003   relativo
all'attuazione  della  decisione  della  Commissione  2003/308/CE del
2 maggio 2003, e' revocato.