IL DIRETTORE GENERALE
              del Dipartimento per la sanita' pubblica
       veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della
direttiva  2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, relativo
all'iscrizione  della  sostanza  attiva  linuron  nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;
    Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003 che
indica  il  31 dicembre  2013  quale  scadenza  dell'iscrizione della
sostanza  attiva  linuron  nell'allegato  I  del  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
    Considerato  che  le  imprese  titolari  delle autorizzazioni dei
prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto
hanno  ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato
decreto 20 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
    Visto   il  parere  espresso  in  data  16 settembre  2004  dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria
dei  prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  fino alla scadenza di
iscrizione della sostanza attiva stessa;
    Considerato altresi' che le imprese titolari delle autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
dovranno  presentare  un  fascicolo  conforme  ai  requisiti  di  cui
all'allegato  III  del  decreto legislativo 194/95 entro il 30 giugno
2006  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 4, del citato decreto 20 giugno
2003, pena la revoca dell'autorizzazione;
    Ritenuto  di  ri-registrare  provvisoriamente fino al 31 dicembre
2013  i  prodotti  fitosanitari  indicati in allegato fatti salvi gli
adempimenti  stabiliti  dall'art.  2,  comma 4,  del  citato  decreto
20 giugno 2003;
    Visti  i  versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  I  prodotti  fitosanitari  elencati nell'allegato al presente
decreto,  contenenti  la  sostanza attiva linuron, sono ri-registrati
provvisoriamente   fino   al   31 dicembre   2013  data  di  scadenza
dell'iscrizione  della  sostanza  attiva  linuron nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
    2.  Sono  fatti  salvi  gli  adempimenti  stabiliti  dall'art. 2,
comma 4,  del  citato  decreto  20 giugno  2003,  in applicazione dei
principi  uniformi  di cui all'allegato VI del decreto legislativo n.
194/1995.
    Il  presente  decreto sara' notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 9 giugno 2006
                                      Il direttore generale: Borrello