IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste le motivate richieste della regione Lazio;
  Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
consente  alle  regioni  o provincia autonoma di stabilire deroghe ai
valori  di  parametro  fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai
sensi  dell'art.  11,  comma 1,  lettera b),  entro  i valori massimi
ammissibili,  purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per
la  salute  umana  e  nei  casi  in cui l'approvvigionamento di acque
destinate  al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa
essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;
  Premesso  che  tali  misure  devono  essere  applicate  in una area
geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 13 dicembre 2005;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  delle  condizioni che le
disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve
provvedere   a   formare   raccomandazioni   a  gruppi  specifici  di
popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un rischio
particolare;
  Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la
salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di
parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in
ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i
loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal
provvedimento di deroga;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per il parametro arsenico la regione Lazio, per i comuni di Nepi
e Castel Sant'Elia, puo' stabilire fino al 31 dicembre 2006 deroga al
valore  di  parametro  fissato  nell'allegato I, parte B, del decreto
legislativo  2 febbraio  2001, n. 31, non superiore al valore massimo
ammissibile (VMA) di 50 µg/l.
  2.   L'eventuale   rinnovo   e'  vincolato  alla  presentazione  di
documentazione  dettagliata  dello  stato di avanzamento delle misure
correttive   e   relativi   interventi  sul  territorio  compreso  il
calendario  dei  lavori,  la  stima  dei costi, la relativa copertura
finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.
  3.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  4.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata
concentrazione del predetto valore.