L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 giugno 2006; Visti: la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003; la legge 9 gennaio 1991, n. 9; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, commi 12 e 13; il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003); il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03); la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/2005 (di seguito: deliberazione n. 34/05). Considerato che: l'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999 ha stabilito la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica prodotta da operatori nazionali da parte di Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo (di seguito GRTN); lo stesso art. 3, comma 12 prevede che il GRTN ritiri altresi' l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' l'energia elettrica di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP 6/92; l'art. 3, comma 13 del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale ceda l'energia acquistata ai sensi del citato comma 12 al mercato e che l'Autorita' includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto ed i ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia; ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, a far data del 1° novembre 2005, e' stato perfezionato il conferimento a Terna S.p.a. (nel seguito: Terna) del ramo d'azienda del GRTN relativo alle attivita', le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione: - dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13 e di cui all'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le attivita' correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003; - delle partecipazioni detenute nel Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.; con effetto dal 1° novembre 2005 il GRTN ha modificato la propria ragione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del sistema elettrico); la deliberazione n. 168/03 definisce «unita' di produzione CIP 6/92» le unita' di produzione che cedono energia elettrica al Gestore del sistema elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999; alcune unita' di produzione CIP 6/92, in conformita' alle convenzioni di cessione sottoscritte, destinano parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore del sistema elettrico alle condizioni economiche previste dal provvedimento CIP 6/92 e parte al mercato elettrico, secondo le modalita' scelte dal produttore; la precitata separazione dei ruoli tra Terna e Gestore del sistema elettrico ha fatto emergere alcune problematiche inerenti l'erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti delle unita' di produzione CIP 6/92, con particolare riferimento agli impianti che cedono parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore del sistema elettrico e parte al mercato; Ritenuto opportuno: individuare le seguenti tipologie di unita' di produzione CIP 6/92: a) unita' di produzione CIP 6/92 dedicate, la cui produzione e' interamente destinata al Gestore del sistema elettrico ai sensi della convenzione CIP 6/92; b) unita' di produzione CIP 6/92 miste, la cui potenza complessiva e', ai sensi della convenzione CIP 6/92, in parte dedicata al Gestore del sistema elettrico e in parte nella disponibilita' del soggetto titolare della medesima unita'; identificare nel Gestore del mercato elettrico il soggetto responsabile della sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna con riferimento alle unita' di produzione CIP 6/92; precisare e definire alcune modalita' per la programmazione delle unita' di produzione CIP 6/92; attribuire gli sbilanciamenti e i corrispettivi di sbilanciamento relativi alle unita' di produzione CIP 6/92 miste al Gestore del sistema elettrico, per la quota di potenza dedicata alla convenzione CIP 6/92 e agli altri operatori di mercato per la restante quota e, pertanto, definire un metodo per la ripartizione degli sbilanciamenti e dei corrispettivi di sbilanciamento tra il Gestore del sistema elettrico e gli altri soggetti che possono operare sulle medesime unita' di produzione; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del Testo integrato, le definizioni di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 168/23, nonche' le ulteriori seguenti definizioni: Convenzione CIP 6/92 e' la convenzione di cessione di energia elettrica stipulata, in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992 e dall'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999, tra il Gestore del sistema elettrico e il titolare di un'unita' di produzione CIP 6/92; Unita' di produzione CIP 6/92 dedicata e' un'unita' di produzione CIP 6/92 la cui produzione e' interamente destinata al Gestore del sistema elettrico ai sensi della convenzione CIP 6/92; Unita' di produzione CIP 6/92 mista e' un'unita' di produzione CIP 6/92 la cui potenza complessiva e', ai sensi della convenzione CIP 6/92, in parte destinata al Gestore del sistema elettrico e in parte nella disponibilita' del soggetto titolare della medesima unita'; Potenza dedicata e': - per le unita' di produzione CIP 6/92 dedicate, la potenza nominale dell'unita'; - per le unita' di produzione CIP 6/92 miste, la quota parte di potenza che, ai sensi della convenzione CIP 6/92, e' destinata al Gestore del sistema elettrico; Potenza eccedentaria e' la potenza pari alla differenza tra la potenza nominale e la potenza dedicata di un'unita' di produzione CIP 6/92; Sbilanciamento aggregato e' lo sbilanciamento relativo ad un punto di dispacciamento calcolato ai sensi dell'art. 31 della deliberazione n. 168/03.