L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 giugno 2006;
  Visti:
    la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
26 giugno 2003;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, commi 12 e 13;
    il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/2003);
    il   decreto   del   Ministro   dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato 25 settembre 1992;
    il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004,  recante  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione
della  proprieta'  e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione  (di  seguito:  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004);
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
168/2003,  come  successivamente  integrata e modificata (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
    la  deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/2005 (di
seguito: deliberazione n. 34/05).
  Considerato che:
    l'art.   3,  comma 12  del  decreto  legislativo  n.  79/1999  ha
stabilito  la  cessione  dei  diritti  e  delle obbligazioni relative
all'acquisto  di energia elettrica prodotta da operatori nazionali da
parte  di Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale
di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo (di seguito GRTN);
    lo  stesso  art.  3, comma 12 prevede che il GRTN ritiri altresi'
l'energia   elettrica  di  cui  all'art.  22,  comma 3,  della  legge
9 gennaio  1991,  n.  9, nonche' l'energia elettrica di cui al titolo
IV, lettera B), del provvedimento CIP 6/92;
    l'art.  3,  comma 13  del decreto legislativo n. 79/1999, prevede
che  il  gestore  della rete di trasmissione nazionale ceda l'energia
acquistata  ai sensi del citato comma 12 al mercato e che l'Autorita'
includa  negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto
ed i ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia;
    ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  11 maggio  2004, a far data del 1° novembre
2005,  e'  stato  perfezionato  il  conferimento  a Terna S.p.a. (nel
seguito:  Terna) del ramo d'azienda del GRTN relativo alle attivita',
le  funzioni,  i  beni,  i  rapporti  giuridici attivi e passivi, ivi
inclusa  la titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8,
9 e 10 del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione:
      - dei  beni,  rapporti  giuridici  e  personale  afferenti alle
funzioni  di  cui  all'art.  3,  commi 12  e 13 e di cui all'art. 11,
comma 3  del  decreto  legislativo  n.  79/1999, nonche' le attivita'
correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003;
      - delle   partecipazioni   detenute  nel  Gestore  del  Mercato
Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.;
    con effetto dal 1° novembre 2005 il GRTN ha modificato la propria
ragione  sociale  in  Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. (di
seguito: Gestore del sistema elettrico);
    la  deliberazione  n.  168/03 definisce «unita' di produzione CIP
6/92» le unita' di produzione che cedono energia elettrica al Gestore
del  sistema  elettrico  ai  sensi  dell'art. 3, comma 12 del decreto
legislativo n. 79/1999;
    alcune  unita'  di  produzione  CIP  6/92,  in  conformita'  alle
convenzioni  di  cessione  sottoscritte, destinano parte dell'energia
elettrica  prodotta  al Gestore del sistema elettrico alle condizioni
economiche  previste  dal  provvedimento  CIP 6/92 e parte al mercato
elettrico, secondo le modalita' scelte dal produttore;
    la  precitata  separazione  dei  ruoli  tra  Terna  e Gestore del
sistema  elettrico  ha  fatto  emergere alcune problematiche inerenti
l'erogazione  del  servizio  di  dispacciamento  nei  confronti delle
unita'  di  produzione  CIP  6/92,  con  particolare riferimento agli
impianti  che cedono parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore
del sistema elettrico e parte al mercato;
  Ritenuto opportuno:
    individuare  le  seguenti  tipologie  di unita' di produzione CIP
6/92:
      a) unita' di produzione CIP 6/92 dedicate, la cui produzione e'
interamente destinata al Gestore del sistema elettrico ai sensi della
convenzione CIP 6/92;
      b)  unita'  di  produzione  CIP  6/92  miste,  la  cui  potenza
complessiva  e',  ai  sensi  della  convenzione  CIP  6/92,  in parte
dedicata   al   Gestore  del  sistema  elettrico  e  in  parte  nella
disponibilita' del soggetto titolare della medesima unita';
    identificare  nel  Gestore  del  mercato  elettrico  il  soggetto
responsabile della sottoscrizione del contratto di dispacciamento con
Terna con riferimento alle unita' di produzione CIP 6/92;
    precisare e definire alcune modalita' per la programmazione delle
unita' di produzione CIP 6/92;
    attribuire gli sbilanciamenti e i corrispettivi di sbilanciamento
relativi  alle  unita'  di  produzione  CIP 6/92 miste al Gestore del
sistema  elettrico, per la quota di potenza dedicata alla convenzione
CIP  6/92  e agli altri operatori di mercato per la restante quota e,
pertanto, definire un metodo per la ripartizione degli sbilanciamenti
e  dei  corrispettivi  di  sbilanciamento  tra il Gestore del sistema
elettrico  e  gli  altri  soggetti che possono operare sulle medesime
unita' di produzione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle disposizioni contenute nel
presente  provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1
del  Testo  integrato,  le  definizioni  di cui all'art. 1, comma 1.1
della   deliberazione   n.  168/23,  nonche'  le  ulteriori  seguenti
definizioni:
    Convenzione  CIP  6/92  e'  la convenzione di cessione di energia
elettrica stipulata, in conformita' a quanto previsto dal decreto del
Ministero    dell'industria    del   commercio   e   dell'artigianato
25 settembre  1992 e dall'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n.
79/1999,  tra  il  Gestore  del  sistema  elettrico  e il titolare di
un'unita' di produzione CIP 6/92;
    Unita' di produzione CIP 6/92 dedicata e' un'unita' di produzione
CIP  6/92  la  cui produzione e' interamente destinata al Gestore del
sistema elettrico ai sensi della convenzione CIP 6/92;
    Unita'  di  produzione  CIP 6/92 mista e' un'unita' di produzione
CIP  6/92  la  cui potenza complessiva e', ai sensi della convenzione
CIP  6/92,  in  parte destinata al Gestore del sistema elettrico e in
parte  nella  disponibilita'  del  soggetto  titolare  della medesima
unita';
    Potenza dedicata e':
      - per  le  unita'  di  produzione CIP 6/92 dedicate, la potenza
nominale dell'unita';
      - per le unita' di produzione CIP 6/92 miste, la quota parte di
potenza  che,  ai  sensi  della convenzione CIP 6/92, e' destinata al
Gestore del sistema elettrico;
    Potenza  eccedentaria  e'  la potenza pari alla differenza tra la
potenza nominale e la potenza dedicata di un'unita' di produzione CIP
6/92;
    Sbilanciamento  aggregato  e'  lo  sbilanciamento  relativo ad un
punto  di  dispacciamento  calcolato  ai  sensi  dell'art.  31  della
deliberazione n. 168/03.