IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Vista  la  convenzione  di concessione n. 281/02, stipulata in data
8 settembre  2002,  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato  e  la  Bingo  Game  S.r.l. per la gestione del gioco del bingo
nella sala sita in Mercogliano (Avellino), via Macera, s.n.c.;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma 2,  della sopraindicata
convenzione  di concessione n. 281/02, il quale stabilisce che «entro
la  data  di  inizio  della  gestione del gioco e per tutta la durata
della  concessione, il concessionario deve essere in regola con tutte
le  prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste
per   l'uso   cui   e'  destinata  la  sala,  pena  la  revoca  della
concessione»;
  Visto  il provvedimento del comune di Mercogliano in data 19 giugno
2003,  prot.  n.  8742,  dal  quale risulta che la Bingo Game S.r.l.,
«esercente  l'attivita'  di  sala  Bingo presso il Cineplex, opera in
assenza  del  certificato di prevenzione incendi» e con il quale, tra
l'altro, si diffida la Bingo Game S.r.l. a «non svolgere l'attivita',
in assenza del certificato di previsione incendi»;
  Visto    il    provvedimento   del   15 luglio   2003,   prot.   n.
2003/31857/COA/BNG,   con  il  quale  e'  stata  disposta,  ai  sensi
dell'art. 12 della vigente convenzione la immediata sospensione della
concessione per la gestione del Bingo e la conseguente chiusura della
sala  sita  in  Mercogliano, via Macera s.n.c., stante la difformita'
della  sala  stessa  ai  criteri tecnici ed alle norme di prevenzione
incendi;
  Vista  la  lettera  raccomandata a/r del 25 febbraio 2005, prot. n.
2005/10188/COA/BNG, ricevuta il 1° marzo 2005, con la quale:
    e' stato richiesto di comunicare se e' stato rilasciato, da parte
del  Comando  provinciale dei vigili del fuoco di Avellino, il C.P.I.
per l'esercizio dell'attivita' nella sala-bingo in questione nonche',
nell'eventualita', di trasmetterne copia autentica;
    e'   stato   comunicato   che,  in  mancanza,  sara'  avviato  il
procedimento   di   revoca  della  concessione,  stante  la  grave  e
prolungata   violazione   degli   obblighi   convenzionali  stabiliti
nell'art.  3,  comma 2  e  comma 5,  lettera c), della convenzione in
oggetto,  in base ai quali il concessionario «entro la data di inizio
della  gestione del gioco e per tutta la durata della concessione ...
deve  essere  in  regola  con  tutte  le  prescrizioni  di legge e le
autorizzazioni  amministrative previste per l'uso cui e' destinata la
sala,   pena   la   revoca   della   concessione»   ed  e'  obbligato
«all'integrale  rispetto..  del  testo  unico delle leggi di pubblica
sicurezza  e  di  tutte  le  norme di legge e le disposizioni di ogni
altra autorita' vigenti in materia, presenti o future»;
  Visto  l'art.  6  della sopraindicata convenzione di concessione n.
281/02,  il  quale  stabilisce  che  «il  concessionario  e' tenuto a
prestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento, la cauzione
definitiva  a  mezzo  di  fidejussione bancaria a "prima richiesta" o
polizza  assicurativa di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per
ciascuna   sala,  al  fine  di  garantire  l'adempimento  dei  propri
obblighi.   La   garanzia   ha   validita'   dalla   data  di  inizio
dell'attivita'  di  gestione  del  gioco e durata pari a quella della
concessione, aumentata, a tal fine, di due anni.».
  Visto  l'atto  fidejussorio  n. 22440355/RM, rilasciato, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art.  9,  comma 1,  del  decreto ministeriale
31 gennaio  2000,  n.  29,  dalla FIN.RO.MA. Leasing S.p.a., con sede
legale  in  Roma, via Calabria, 12, a garanzia dell'adempimento degli
obblighi convenzionali della Bingo Game S.r.l.;
  Vista    la    lettera    del    20 settembre    2005,   prot.   n.
2005/948/giochi/BNG,  ricevuta  il 27 settembre 2005, con la quale e'
stato comunicato alla Bingo Game S.r.l.:
    che  l'Ufficio  italiano dei cambi ha notiziato l'Amministrazione
che  la  societa'  FIN.RO.MA.  Leasing  S.p.a.  «iscritta nell'elenco
generale  degli  intermediari  finanziari  con  il  n.  1777  in data
15 novembre  1991,  e' stata cancellata dal suddetto elenco per gravi
violazioni di legge»;
    che  il  sopraindicato  atto  fidejussorio n. 22440355/RM risulta
inidoneo  a  garantire  gli  obblighi  convenzionali assunti e che la
Bingo Game S.r.l. e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, valida
ed idonea cauzione pari ad Euro 516.456,89 ai sensi e per gli effetti
del  richiamato  art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio
2000, n. 29;
    che,  in mancanza, sara' emanato il provvedimento di revoca della
concessione  n.  281/02 dell'8 settembre 2002, essendo venuto meno un
elemento  essenziale  per la prosecuzione del rapporto convenzionale,
tassativamente   richiesto   dall'art.   9,   comma 1,   del  decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
    che    la    lettera    del    20 settembre    2005,   prot.   n.
2005/948/giochi/BNG,  costituisce  comunicazione  ai  sensi e per gli
effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990;
  Considerato   che  l'art.  3,  comma 1,  del  decreto  ministeriale
31 gennaio  2000,  n.  29, stabilisce che «Il Ministero delle finanze
dichiara  la  decadenza  dalla  concessione  quando  vengano  meno  i
requisiti  per  l'attribuzione  della  concessione di cui al presente
regolamento e al relativo bando di gara».
  Considerato  che,  fino  alla  data  del presente provvedimento, la
Bingo  Game  S.r.l.  non  ha  trasmesso il certificato di prevenzione
incendi  relativo  alla  sala-bingo  sita  in Mercogliano, via Macera
s.n.c.,  ne' ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 9, comma 1,
del  decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dall'art. 6, della
convenzione di concessione n. 281/02 dell'8 settembre 2002;
  Visti gli ulteriori atti istruttori;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 3, comma 2 della vigente
convenzione   e   dell'art.  3,  comma 1,  del  decreto  ministeriale
31 gennaio  2000,  n.  29,  per  i  motivi  indicati  in premessa, e'
revocata,  nei  confronti  della  Bingo Game S.r.l. la concessione n.
281/02  dell'8  settembre  2002, per la gestione del Bingo nella sala
sita in Mercogliano, via Macera, s.n.c.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 16 giugno 2006
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri