IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    Visto  il  decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente
l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del bingo e le successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  convenzione  di concessione n. 213/02, stipulata in data
27 giugno  2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e  la  Bingo  Rovigo S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella
sala  sita in Adria (Rovigo), piazzale Rovigno, centro commerciale Il
Porto;
  Visti,  in  particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11,
ultimo   periodo,   della   citata  convenzione  i  quali  prevedono,
rispettivamente,   l'obbligo  del  concessionario  di  «garantire  la
continuita'  del  servizio  per almeno undici mesi l'anno, per almeno
sei  giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e
per  almeno  otto  ore  al  giorno» e che, in caso di sospensione non
autorizzata  dell'attivita'  «per  piu'  di  trenta  giorni anche non
consecutivi    l'Amministrazione   ha   facolta'   di   revocare   la
concessione»;
  Vista  la  lettera del 20 aprile 2005, con la quale la Bingo Rovigo
S.r.l.,  in  riscontro alle contestazioni di omesso invio dei dati di
gioco  al centro di controllo, ha comunicato che la stessa non svolge
l'attivita' di gioco a causa dello «sfratto da parte della proprieta'
la  quale  ha  richiesto  la riconsegna dei locali» e con la quale e'
stato  chiesto  «di  poter,  nel termine biennale previsto, procedere
all'apertura  della  medesima  sala  in un luogo con maggiore valenza
economica»;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del 22 luglio 2005, prot. n.
2005/38194/COA/BNG  ricevuta  il  29 luglio  2005,  con  la quale, in
ordine  a quanto richiesto con la sopraindicata lettera del 20 aprile
2005, e' stato comunicato alla Bingo Rovigo S.r.l. che:
    1. l'art.  8  della  convenzione  in  oggetto  stabilisce: «1. Il
trasferimento  dei  locali  non  puo'  avvenire nei primi due anni di
esercizio  della  concessione,  salvo  che  il  concessionario  abbia
perduto  la  disponibilita'  della  sede  originaria  della sala, per
provvedimento  di  espropriazione,  per  cause di forza maggiore, per
comprovata  grave  diseconomia della sala o per fatti allo stesso non
imputabili.  2.  La sussistenza delle condizioni per il trasferimento
dovra'    essere   valutata   e   riconosciuta   dall'Amministrazione
nell'ambito  della  tutela  degli  interessi  erariali  e degli altri
concessionari.».  Poiche' la convenzione n. 213/02 e' stata stipulata
in  data 27 gennaio 2002, il "termine biennale" cui fa riferimento la
Bingo   Rovigo   S.r.l.  non  ha  alcuna  rilevanza  in  ordine  alla
preannunciata istanza di trasferimento dei locali»;
    2. l'art.   3,   comma 5,  lettera h)  della  convenzione  stessa
stabilisce  l'obbligo  incondizionato  della  Bingo  Rovigo S.r.l. di
«garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno,
per  almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni
festivi, e per almeno otto ore al giorno»;
    3. ai   fini   della  tutela  dell'interesse  erariale  derivante
dall'attivita'  di gioco, si assegna un periodo di novanta giorni per
l'inoltro  della  preannunciata  istanza  di trasferimento dei locali
della sala-bingo in questione, ai sensi e per gli effetti del decreto
direttoriale  17 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
24 giugno 2003, n. 144;
    4. con   l'istanza   di  trasferimento  dei  locali  deve  essere
trasmessa,  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  la
seguente documentazione:
      indirizzo  dei  locali  nei  quali  si  intende  trasferire  la
sala-bingo;
      progetto  complessivo  della sala-bingo da approntare corredato
della documentazione (catastale e planimetrica) dalla quale emerga la
superficie   utile   asseverata  da  un  ufficio  pubblico  o  da  un
professionista   iscritto   all'albo   nonche'   di   una   relazione
illustrativa  del  progetto, della tipologia dei servizi offerti, del
contesto  territoriale  in  cui  insiste l'immobile e delle eventuali
strutture di servizi (parcheggi, trasporti, alberghi ecc.);
      documentazione   prescritta   dal   paragrafo 4   del   decreto
direttoriale  17 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
24 giugno 2003;
      atto  attestante  la disponibilita' giuridica dei locali per la
durata  della  concessione  ovvero  copia  dell'atto di compromesso o
preliminare da cui risulti la disponibilita' del locale per la durata
della concessione.
    5.  l'omessa  presentazione  della  istanza nei termini assegnati
comportera' la revoca della convenzione di concessione n. 213/02 e la
escussione  della  cauzione prestata a garanzia dell'adempimento agli
obblighi  convenzionali, in particolare, all'obbligo di assicurare la
continuita' del servizio stabilito dal sopraindicato art. 3, comma 5,
lettera h) della convenzione;
  Considerato  che fino alla data del presente provvedimento la Bingo
Rovigo  S.r.l. non ha inoltrato l'istanza di trasferimento dei locali
della  sala-bingo sita in Adria, piazzale Rovigno, centro commerciale
Il  Porto, ne' ha ripreso l'attivita' nella sala stessa in violazione
dell'obbligo  di  assicurare  la  continuita'  del servizio stabilito
dall'art.  3,  comma 5,  lettera h) della convenzione di concessione,
configurando   la   fattispecie   di   sospensione   non  autorizzata
dell'attivita'  sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi
dell'art. 11, ultimo periodo della convenzione stessa;
  Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di
assicurare  la  continuita'  del  servizio comporta un danno erariale
immediato  e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di
gioco  ha  origine  l'entrata  erariale  e  che,  pertanto,  si rende
escutibile la cauzione prestata dalla Bingo Rovigo S.r.l., a garanzia
dei  propri  obblighi,  ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale
31 gennaio   2000,   n.   29  e  dell'art.  6  della  convenzione  di
concessione;
  Considerato  che,  ai  fini della quantificazione del danno occorre
tener  presente che la convenzione di concessione n. 213/02, ai sensi
dell'art.  15,  ha  scadenza  in  data  27 giugno 2008 e che la Bingo
Rovigo S.r.l. ha cessato l'attivita' fin dal mese di febbraio 2005;
  Considerato  che  il  danno derivante dal comportamento della Bingo
Rovigo  S.r.l.  e'  pari  all'entrata  erariale  che sarebbe derivata
dall'attivita'  di  gioco  nella  sala in questione dal mese di marzo
2005 al 27 giugno 2008, e cioe' per un periodo di circa 40 mesi;
  Considerato che la Bingo Rovigo S.r.l., nell'anno 2004, e nei primi
due  mesi  del 2005, ha effettuato, secondo i dati di gioco trasmessi
al centro di controllo, vendite di cartelle per un valore complessivo
di   Euro 1.050.100,00,   corrispondente   ad   un'entrata   erariale
complessiva  (pari  al  23,80%) di Euro 249.923,80 e media mensile di
Euro 17.851,70  e,  quindi  ad  un  danno erariale di Euro 714.068,00
(Euro 17.851,70  x  40  mesi),  di  gran  lunga superiore all'importo
garantito,  che  rende escutibile per l'intero importo la cauzione di
cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n.
29;
  Considerato  che  a seguito del ricevimento della comunicazione del
22 luglio  2005,  prot.  n.  2005/38194/COA/BNG,  ne' la Bingo Rovigo
S.r.l.  ne'  la Societa' fidejubente hanno inoltrato comunicazioni in
ordine ai procedimenti avviati;
  Visti gli ulteriori atti istruttori;
                              Decreta:
  1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della
convenzione   di   concessione   n.  213/02,  stipulata  in  data  27
giugno 2002043/2002,  per i motivi indicati in premessa, e' revocata,
nei  confronti  della  Bingo  Rovigo  S.r.l.  la  concessione  per la
gestione del gioco del Bingo.
  2.  Per  i  motivi  indicati  in  premessa, si dispone l'escussione
dell'atto  di  fidejussione  n.  22443641/RM rilasciato dalla Finroma
S.p.a.  in  data  5 luglio  2004,  al  fine  di  garantire,  ai sensi
dell'art.  9,  comma 1,  del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n.
29, l'adempimento degli obblighi della Bingo Rovigo S.r.l.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 22 giugno 2006
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri