Ai fini dell'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
recante   attuazione   delle   direttive   2002/95/CE,  2002/96/CE  e
2003/108/CE  relative  alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle   apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  nonche'  allo
smaltimento   dei  rifiuti,  si  intendono  immesse  sul  mercato  le
apparecchiature  che,  alla  data del 25 giugno 2006, sono gia' nella
forma  di  prodotto finito pronto per la commercializzazione ed hanno
conseguentemente  ultimato  il  loro  processo  produttivo, ancorche'
giacenti  presso  i  magazzini  del  produttore  in quanto prodotte o
importate entro tale data.
  Al  fine  dell'identificazione  delle  stesse i produttori inviano,
entro  il  1° luglio  2006, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio - Direzione per la qualita' della vita, un inventario
delle   predette   apparecchiature   contenente  l'indicazione  delle
tipologie  di  prodotto  e del numero dei pezzi per ogni tipologia di
prodotto.
  Le apparecchiature individuate dai predetti inventari devono essere
oggetto di transazione commerciale entro il 31 ottobre 2006.
    Roma, 23 giugno 2006
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio