IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito
con  modificazioni  dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, che prevede al
comma 1   un  programma  sperimentale  per  il  sostegno  al  reddito
finalizzato  al  reimpiego  di 3.000 lavoratori sulla base di accordi
sottoscritti  tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
le   organizzazioni   comparativamente   piu'   rappresentative   dei
lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita';
  Visti  i  commi 2,  3  e  5 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al
capoverso precedente che disciplinano le modalita' di svolgimento del
programma di reimpiego;
  Visto il comma 4 del medesimo art. 1 che prevede:
    a) la  corresponsione  ai  lavoratori ammessi al programma per il
periodo  successivo alla scadenza dell'indennita' di mobilita' di cui
all'art.  7,  commi 1  e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di un
sostegno  al reddito nella misura dell'ultima mensilita' di mobilita'
erogata  agli  interessati  fino  al  perfezionamento dei processi di
fuoriuscita  dal Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei
requisiti  di cui ai commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge 23 agosto
2004, n. 243;
    b) l'attribuzione  alle  imprese degli oneri finanziari derivanti
dai costi connessi al sostegno al reddito dei lavoratori, comprensivi
della  contribuzione  figurativa,  per  i  periodi  che  eccedono  la
mobilita' ordinaria;
    c) l'esclusione  dall'attribuzione  degli oneri finanziari di cui
al  punto  2)  delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di
cui  all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure
di  cui  al  decreto  legislativo  8 luglio  1999, n. 270, nonche' al
decreto-legge  23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni
dalla  legge 18 febbraio 2004, n. 39, cui sono riservate 1.300 unita'
delle complessive 3.000 di cui al programma di reimpiego;
  Visto  il  comma 10  del  citato  art. 1 che individua la copertura
finanziaria relativa agli oneri connessi al sostegno al reddito per i
periodi  successivi  a  quelli  di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della
legge  23 luglio  1991, n. 223, per i lavoratori delle imprese di cui
all'art.  3  della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di
cui  al  decreto  legislativo  8 luglio  1999,  n.  270,  nonche'  al
decreto-legge  23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136,
convertito  con modificazioni dalla legge 1° giugno 2006, n. 202, che
sposta  al  31 maggio  2006  il  termine per la stipula degli accordi
sottoscritti  tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
le   organizzazioni   comparativamente   piu'   rappresentative   dei
lavoratori  e  le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita', ed al
15 giugno  2006  l'approvazione  da  parte  del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  del  piano  di  riparto  tra  le  imprese
interessate del contingente numerico delle 3.000 unita';
  Visti gli accordi stipulati entro il 31 maggio 2006;
  Visti   in  particolare  gli  accordi  stipulati  per  le  societa'
Progresso  in  A.S.,  Hera  in  A.S.,  CIR  Costruzioni in A.S., Coop
Costruttori  in  A.S.,  che  rientrano  tutte sub 3, i cui lavoratori
destinati  al  programma di reimpiego risultano dall'accordo medesimo
in parte lavoratori edili e pertanto destinatari della disoccupazione
speciale;
  Considerato che:
    la  disoccupazione  speciale ha la medesima finalita' di sostegno
al    reddito    dei   lavoratori   licenziati,   finalita'   propria
dell'indennita' di mobilita';
    l'art.  11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, richiama
espressamente  ai  fini  della  commisurazione  della  disoccupazione
speciale l'art. 7 della medesima legge che disciplina l'indennita' di
mobilita';
  Ritenuto  per  le  considerazioni svolte al capoverso precedente di
dover   ammettere  al  programma  di  reimpiego  anche  i  lavoratori
destinatari della disoccupazione speciale;
  Visti  gli  accordi  stipulati  per  i  lavoratori  delle  societa'
Flextronics, Acentro Ceramica, Dicovisa, Venturini & C, Assitech, Sai
Impianti, Nuova Scaini, imprese cessate ma non sottoposte a procedure
concorsuali;
  Visti  gli  accordi  stipulati  per i lavoratori delle societa' Ali
Alluminio   e   Cartiera   San   Giovanni,   licenziati  prima  della
dichiarazione di fallimento delle imprese;
  Considerato che per i lavoratori licenziati dalle imprese di cui ai
capoversi  precedenti  non  sussiste la copertura finanziaria per gli
oneri  derivanti  dalla  permanenza  dei  lavoratori in mobilita', in
quanto  provenienti da imprese non sottoposte a procedure concorsuali
all'atto  del  licenziamento alle quali, pertanto, non e' applicabile
l'art. 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127;
  Ritenuto,  conseguentemente, di non poter ammettere al programma di
reimpiego i lavoratori di cui ai tre capoversi precedenti;
  Considerato  che  gli  accordi  con le imprese di cui al precedente
punto b)  prevedono  un  numero  complessivo di lavoratori pari a 808
unita'  a  fronte  di  un  contingente  numerico disponibile di 1.700
unita';
  Considerato,  altresi',  che  gli  accordi  con  gli  organi  delle
procedure  sub c)  o  gli  accordi per i lavoratori gia' collocati in
mobilita' e provenienti da imprese sottoposte a procedure concorsuali
prevedono  un  numero complessivo di lavoratori pari a 2.197 unita' a
fronte di un contingente numerico disponibile di 1.300 unita';
  Ritenuto,  pertanto,  che  al  fine  di  ricondurre  il  numero dei
lavoratori  di cui al capoverso precedente nei limiti del contingente
numerico  di 1.300 unita', si e' ritenuto di applicare la percentuale
di  ammissione  al programma  nella  misura  del  59,17 delle singole
richieste;
                              Decreta:

  E'  approvato il seguente piano di riparto del contingente numerico
di  3.000  unita'  da  ammettere  al  programma  di  reimpiego  per i
lavoratori ultracinquantenni.
  Imprese di cui al punto b) delle premesse:

=====================================================================
                     Sielte                     |         50
=====================================================================
Industrie Laminazioni Alluminio                 |60
Portovesme                                      |60
Graftech                                        |6
Infotel                                         |15
Cemet Servizi                                   |10
Ceit                                            |22
Sirti                                           |200
Site                                            |50
Comec                                           |8
Montefibre                                      |133
Legler                                          |164
Nuoro Servizi                                   |30
Totale . . .                                    |808

  Imprese  o  lavoratori  provenienti  da  imprese di cui al punto c)
delle premesse:

=====================================================================
        Girasole - Cartiera di Arbatax         |         10
=====================================================================
Tecno Facility Management                      |10
Tecno Safety Sistem                            |2
Eudosia                                        |3
Tecno Field Service                            |227
Tecnosistemi                                   |42
Ict System                                     |1
Oli.It                                         |179
Postalmarket G.D.A.                            |103
Cesame                                         |22
Oricola Tecnoservice                           |2
Opti.Me.S                                      |4
Lares Tecno                                    |60
Telecom                                        |83
Amec                                           |10
I.A.R. Siltal                                  |118
Hera                                           |2
Il Progresso                                   |1
Cir Costruzioni                                |16
Coop. Costruttori                              |214
Ada                                            |23
Nuova Cartiera di Arbatax                      |24
Cardnet                                        |2
Calze Ros Mary                                 |4
Olcese                                         |98
Platinum                                       |2
Cartificio Ermolli                             |4
Rimoldi Necchi                                 |32
Al Europe                                      |2
Totale . . .                                   |1.300