IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  29 novembre  2005 e 10 marzo 2006 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  Agroqualita'  - Societa' per la certificazione
della qualita' nell'agroalimentare a r.l. con decreto del 18 dicembre
2002, e' stata prorogata fino al 16 luglio 2006;
  Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in
modo  puntuale  il piano dei controlli predisposto per la indicazione
geografica  protetta  Carciofo Romanesco del Lazio, allo schema tipo,
trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 19 aprile 2005, protocollo
numero 62698;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del
Lazio;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 18 dicembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Agroqualita' -
Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.,  con  sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 18 dicembre
2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta
Carciofo  Romanesco  del  Lazio registrata con il regolamento (CE) n.
2066/2002   del   21 novembre   2002,   gia'  prorogata  con  decreti
29 novembre  2005  e  10 marzo  2006,  e'  ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 16 luglio 2006.