IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  direttiva  2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella
Comunita'  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni;
  Vista  la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002,
che  modifica  la  direttiva  2000/29/CE  concernente  le  misure  di
protezione  contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi
ai  vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunita';
  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n. 214, relativo
all'attuazione  della  direttiva  2002/89/CE concernente le misure di
protezione  contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Considerato  che  l'istituzione  della  tariffa  fitosanitaria  per
l'esportazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 214, non
prevista  dalla  direttiva  2002/89/CE, e' stata proposta dai Servizi
fitosanitari  regionali,  in  seno  alla  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  in occasione del recepimento della direttiva 2002/89/CE
anzidetta;
  Considerato  che  i  Servizi fitosanitari regionali, nella riunione
del  Comitato  fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto
legislativo  n. 214, hanno concordato di rimodulare gli importi della
tariffa  fitosanitaria  per  l'esportazione, al fine di allineare gli
importi  suddetti  ai  costi  effettivamente  sostenuti  dai  Servizi
fitosanitari  regionali e di fornire certezza agli operatori circa il
pagamento  della  tariffa annua prevista per i controlli fitosanitari
alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B,
del decreto legislativo n. 214/2005;
  Considerato  che la tariffa annua per i controlli fitosanitari alla
produzione  ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, del
decreto  legislativo n. 214/2005, previsti per le aziende iscritte al
R.U.P.,  per  le  aziende  iscritte al RUP titolari di autorizzazione
all'uso  del  passaporto  delle piante per zone non protette e per le
aziende  iscritte  al  RUP  titolari  di  autorizzazione  all'uso del
passaporto  delle  piante per zone protette, non prevede scadenze per
il pagamento;
  Ritenuto necessario fornire certezze agli operatori ed uniformare i
termini di pagamento;
  Acquisito  il  parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso
nella seduta del 14 dicembre 2005;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espressa nella seduta del 1° marzo 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e'
sostituito dall'allegato al presente decreto.
  2.  Fatte  salve  le  disposizioni  di cui all'art. 55, comma 3 del
decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  214,  il  pagamento della
tariffa  annua  per  i controlli fitosanitari alla produzione ed alla
circolazione   di   cui   all'allegato  XX,  parte  B,  ha  validita'
1° gennaio-31 dicembre  di  ogni  anno. Il pagamento della tariffa e'
effettuato entro e non oltre il 31 gennaio.
  3. In sede di prima applicazione del presente decreto la tariffa e'
versata  entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
  E'  abrogata  ogni  altra disposizione in contrasto con il presente
decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 aprile 2006
                                                Il Ministro: Alemanno
  Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006
  Ufficio   controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 3, foglio n. 287