IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale; Visto altresi' l'art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale; Considerato che l'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la conferenza permanente Stato-regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a); Acquisito il parere della conferenza permanente Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006, Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2005 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in: a) 5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme di cui all'art. 142, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) 5000 unita' per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.