IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                e con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione dello straniero» e successive modificazioni,
ed  in  particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di
ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone
che,   autorizzate   a   soggiornare   per   motivi   di   formazione
professionale,  svolgono  periodi  temporanei di addestramento presso
datori   di   lavoro  italiani,  effettuando  anche  prestazioni  che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto,  in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  che  prevede,  in
attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo
svolgimento  di  tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai
soggetti  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale;
  Visto  altresi'  l'art.  44-bis,  comma 5,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi
nel  territorio  nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti
previsti   per  il  rilascio  del  visto  di  studio,  che  intendono
frequentare  corsi  di formazione professionale - organizzati da enti
di  formazione  accreditati  ex  art.  142,  comma 1, lettera d), del
decreto  legislativo  n.  112/1998 - finalizzati al riconoscimento di
una  qualifica  o,  comunque,  alla  certificazione  delle competenze
acquisite,  ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui
all'art.  40,  comma 9,  lettera a)  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente
annuale;
  Considerato  che l'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro dei
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'interno  e degli affari esteri, sentita la conferenza permanente
Stato-regioni,  entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il
contingente  annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di
cui  all'art. 44-bis, comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi
di cui all'art. 40, comma 9, lettera a);
  Acquisito  il  parere  della conferenza permanente Stato, regioni e
province  autonome  di  cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  e  successive  modificazioni,  reso nella seduta del 26 gennaio
2006,
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno  2005 il limite massimo di ingressi in Italia degli
stranieri  in  possesso  dei  requisiti  previsti per il rilascio del
visto  di  studio e' determinato, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
in:
    a) 5000   unita'   per   la   frequenza  a  corsi  di  formazione
professionale  finalizzati  al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione  delle  competenze acquisite di durata non superiore a
ventiquattro  mesi,  ai  sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di
formazione accreditati secondo le norme di cui all'art. 142, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    b) 5000  unita'  per  lo  svolgimento di tirocini di formazione e
d'orientamento  promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo
1998,  n.  142,  in  funzione  del  completamento  di  un percorso di
formazione professionale.