AVVERTENZE
    L'art.  81  della  Costituzione  della  Repubblica  dispone,  fra
l'altro, che con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire  nuovi  tributi  e nuove spese, soggiungendo che ogni altra
legge  che  importi  nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
    L'art.  12  della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di
alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato in materia di
bilancio,  dispone  che  con  decreti del Presidente della Repubblica
possono  iscriversi  in  bilancio  somme  occorrenti  per  restituire
tributi indebitamente riscossi ovvero tasse e imposte su prodotti che
si  esportano,  per  pagare  vincite al lotto, per eseguire pagamenti
relativi al debito pubblico a seguito di operazioni di conversione od
altre  analoghe,  per  integrare  assegnazioni  relative  a stipendi,
pensioni ed altri assegni fissi, per integrare la dotazione del fondo
speciale  per la riassegnazione dei residui passivi perenti del conto
capitale   nonche'  per  fronteggiare  le  esigenze  derivanti  dalle
disposizioni   di   cui   agli   articoli 10,   paragrafo II,  e  12,
paragrafo II,   del   regolamento  n.  2891/77  del  Consiglio  delle
Comunita' europee del 10 dicembre 1977 e successive modificazioni.
    Inoltre,  l'art. 11-bis del testo aggiornato della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  recante  riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
generale  dello Stato in materia di bilancio, stabilisce che la legge
finanziaria, in apposita norma preveda gli importi dei fondi speciali
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che
si  presuppone  siano  approvati  nel corso degli esercizi finanziari
compresi nel bilancio pluriennale.
    Le  quote  dei  fondi  speciali  di  parte  corrente  e,  se  non
corrispondono  ai  progetti  di  legge  gia' approvati da un ramo del
Parlamento,  di  quelli di conto capitale non utilizzate entro l'anno
cui  si  riferiscono  costituiscono economie di bilancio. Nel caso di
spese   corrispondenti   ad   obblighi   internazionali,   ovvero  ad
obbligazioni  risultanti  dai contratti o dai provvedimenti di cui al
comma 3,  lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per  il  primo  anno  resta  valida anche dopo il termine di scadenza
dell'esercizio  a  cui si riferisce, purche' il provvedimento risulti
presentato  alle  Camere  entro  l'anno  ed  entri in vigore entro il
termine di scadenza dell'anno successivo.
    In   tal   caso,   le   nuove  o  maggiori  spese  derivanti  dal
perfezionamento  dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte
nel  bilancio  dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i
provvedimenti stessi. Infine, l'art. 2, secondo comma del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 469 del 10 novembre 1999 dispone che
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica  le  somme  versate  in  entrata  dopo  il
31 ottobre  di  ciascun anno finanziario e comunque entro la chiusura
dell'esercizio,   siano   riassegnate   alle   corrispondenti  unita'
previsionali di base dell'anno successivo.
    Cio'  premesso,  ai  fini della consultazione della situazione di
bilancio, modificata in considerazione della nuova struttura prevista
alla  legge  n. 94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279
del 7 agosto 1997 si fa presente quanto segue:
      a) nella  parte  dedicata  alla gestione di competenza, accanto
allo   sviluppo  delle  previsioni,  si  riportano  gli  accertamenti
d'entrata  distinti in attivita' ordinaria di gestione e attivita' di
accertamento  e  controllo  e  gli  impegni  di spesa raggruppati per
macroaggregati, a secondo della tipologia di spesa;
      b) nella  parte  relativa  alla gestione di cassa e' esposto lo
sviluppo delle relative autorizzazioni;
      c) infine,  le  variazioni alle previsioni iniziali di bilancio
vengono  analizzate  per  tipo  di  variazione  e  per  provvedimento
distintamente nella fase di competenza e nella fase di cassa.
    Gli   effettivi   incassi   e   pagamenti   avvenuti  dall'inizio
dell'esercizio   a   tutto  il  mese  di dicembre  distintamente  per
competenza  nell'anno  finanziario  2005  e  residui  degli  esercizi
precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro.