LA CORTE COSTITUZIONALE

  Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
  Visti  gli  articoli 5,  5-bis  e  6 del regolamento generale della
Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;
  Visto il parere della Commissione per gli studi e i regolamenti;
  Su proposta dell'Ufficio di Presidenza;

                              Delibera

le   seguenti   modifiche   al   regolamento   generale  della  Corte
costituzionale   approvato   il   20 gennaio   1966,  successivamente
modificato e integrato.
                               Art. 1.
  1.  I  primi  tre commi dell'art. 25 del regolamento generale della
Corte costituzionale sono cosi' sostituiti:
  «Art. 25. - L'Ufficio di Presidenza e' costituito dal Presidente o,
in  caso  di  impedimento  o  per  sua  delega,  dal  Vice Presidente
designato  ai  sensi  dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 marzo
1953,  n.  87,  e  da  due  Giudici  designati  dalla  Corte mediante
sorteggio.
  In   caso  di  impedimento  di  alcuno  dei  Giudici  l'Ufficio  di
Presidenza e' integrato da un Giudice supplente designato dalla Corte
mediante sorteggio.
  I componenti sorteggiati durano in carica per un triennio.
  Se  uno o piu' componenti cessano dalla carica si procede alla loro
sostituzione.».