LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli articoli 5, 5-bis e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni; Visto il parere della Commissione per gli studi e i regolamenti; Su proposta dell'Ufficio di Presidenza; Delibera le seguenti modifiche al regolamento generale della Corte costituzionale approvato il 20 gennaio 1966, successivamente modificato e integrato. Art. 1. 1. I primi tre commi dell'art. 25 del regolamento generale della Corte costituzionale sono cosi' sostituiti: «Art. 25. - L'Ufficio di Presidenza e' costituito dal Presidente o, in caso di impedimento o per sua delega, dal Vice Presidente designato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e da due Giudici designati dalla Corte mediante sorteggio. In caso di impedimento di alcuno dei Giudici l'Ufficio di Presidenza e' integrato da un Giudice supplente designato dalla Corte mediante sorteggio. I componenti sorteggiati durano in carica per un triennio. Se uno o piu' componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione.».