LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 14 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87; Visti gli articoli 5, 5-bis e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni; Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego, approvato il 16 dicembre 1999; Su proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti; Delibera di modificare il regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato il 16 dicembre 1999, come segue: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 1 del regolamento per i ricorsi in materia di impiego e' cosi' sostituito: «Art. 1. - I provvedimenti comunque attinenti alla materia dell'impiego sono comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generale mediante consegna di una copia all'interessato, che ne rilascia ricevuta. Se non si puo' procedere alla comunicazione, essa e' effettuata con piego raccomandato con ricevuta di ritorno.».