LA CORTE COSTITUZIONALE

  Visto l'art. 14 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87;
  Visti  gli  articoli 5,  5-bis  e  6 del regolamento generale della
Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;
  Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego, approvato
il 16 dicembre 1999;
  Su proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;

                              Delibera

di  modificare il regolamento per i ricorsi in materia di impiego del
personale  della Corte costituzionale, approvato il 16 dicembre 1999,
come segue:
                               Art. 1.
  1.  Il  primo  comma  dell'art.  1 del regolamento per i ricorsi in
materia di impiego e' cosi' sostituito:
  «Art.   1.  -  I  provvedimenti  comunque  attinenti  alla  materia
dell'impiego  sono  comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del
Segretario  generale  mediante consegna di una copia all'interessato,
che   ne   rilascia   ricevuta.   Se   non  si  puo'  procedere  alla
comunicazione, essa e' effettuata con piego raccomandato con ricevuta
di ritorno.».