IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che  il  decreto  del  Ministro  per le finanze, con il quale vengono
fissate,  ai  sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762,
le  misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati
nell'art.   2   della   medesima  legge,  introdotti  nel  territorio
extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;
  Vista  la  legge  27 febbraio  2002,  n.  16,  di  conversione  del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3,
lettera a)  della  citata  legge  n.  762 del 1973, ha determinato il
nuovo  ammontare  massimo  del  diritto  speciale  applicabile  sulla
benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di
euro  233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di
petrolio e di gasolio;
  Visto  l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che
istituisce   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e,  nel
contempo,  sopprime  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  22 dicembre 2005, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, concernente le
misure del diritto speciale per l'anno 2006, sulla benzina, petrolio,
gasolio  ed  altri  generi, istituito nel territorio extradoganale di
Livigno  ai  sensi  della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  di  Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerato  che il comune di Livigno, con deliberazione n. 293 del
22 dicembre 2005, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di
immediata   eseguibilita',  ha  ritenuto  di  rettificare  l'aliquota
relativa  alla  voce 1 -- Tabacchi (1.2 extra CEE lavorati: pacchetto
da  20  sigarette);  si precisa in proposito che tale aliquota era in
precedenza del 20% ed attualmente e' del 15%;
  Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita'
degli   Uffici   provinciali   industria,   commercio  e  artigianato
(U.P.I.C.A.),   successivamente   interpellata   non   ha   formulato
osservazioni in merito a tale modifica;
  Considerato  che conseguentemente occorre provvedere alla rettifica
del citato decreto 22 dicembre 2005;
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del  diritto  speciale  previsto  dall'art. 2 della legge 1° novembre
1973, n. 762, da valere per l'anno 2006;
  Ritenuto  di  riproporre nell'Allegato «A», che fa parte integrante
del  decreto  rettificato unicamente la voce 1 -- Tabacchi (1.2 Extra
CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  valori  medi  e  le  misure  del diritto speciale previsti dagli
articoli 2  e  3  della  legge  1° novembre 1973, n. 762 e successive
modificazioni,  sono  stabiliti per i tabacchi lavorati nell'Allegato
prospetto «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.