IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale; Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera a) della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio; Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze; Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2006, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 293 del 22 dicembre 2005, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha ritenuto di rettificare l'aliquota relativa alla voce 1 -- Tabacchi (1.2 extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette); si precisa in proposito che tale aliquota era in precedenza del 20% ed attualmente e' del 15%; Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita' degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.), successivamente interpellata non ha formulato osservazioni in merito a tale modifica; Considerato che conseguentemente occorre provvedere alla rettifica del citato decreto 22 dicembre 2005; Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2006; Ritenuto di riproporre nell'Allegato «A», che fa parte integrante del decreto rettificato unicamente la voce 1 -- Tabacchi (1.2 Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette); Decreta: Art. 1. I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, sono stabiliti per i tabacchi lavorati nell'Allegato prospetto «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.