Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna,
intesa  ad  ottenere  modifiche  del disciplinare di produzione della
indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna»;
    Visto,   sulla   sopracitata   istanza  di  modifica,  il  parere
favorevole della regione Emilia Romagna;
    Ha espresso, nella riunione del 22 giugno 2006, parere favorevole
alla  suddetta  istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del
relativo  decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini - via
Sallustiana  n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.