IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  14 novembre  2005 n. 264 che
adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di assistente sociale;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Syrzysko  Sylvia Katarzyna, nata a
Wodzislaw  Slaski  (Polonia)  l'11 novembre  1972  cittadina polacca,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto
legislativo   cosi'   come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
277/2003,  il riconoscimento del titolo professionale di «technologia
zywnosci  i  Zywienie  Cztowieka  w iotach», conseguito in Polonia ai
fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della  professione  di
«tecnologo alimentare» in Italia;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «technologia zywnosci i Zywienie Cztowieka w iotach-Biotechnologii
zywnosci»   conseguito  presso  l'«Akademia  Rolnicza  we  Wroclawiu»
25 giugno 1996;
  Preso  atto  delle  informazioni assunte della competente autorita'
polacca  «Ministerstwo  Edukacji  i  Nauki»  da  cui  risulta  che la
professione di tecnologo alimentare in Polonia non e' regolamentata;
  Preso  atto della documentazione fatta pervenire dalla richiedente,
in  data  27 febbraio  2006  che  attesta  attivita'  nel campo della
tecnologia alimentare dal 1997 al 2000;
  Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle
sedute dell'11 aprile 2006 e del 23 maggio 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria, in atti allegato;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
«tecnologo alimentare» e che pertanto non appare necessario applicare
alcuna misura compensativa;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Syrzysko  Sylvia  Katarzyna,  nata a Wodzislaw Slaski
(Polonia)  l'11 novembre  1972  cittadina polacca, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  dei  tecnologi  alimentari  l'esercizio della
professione in Italia.

    Roma, 30 giugno 2006

                                          Il direttore generale: Papa