IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema   generale   di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Andres  Brigitte nata a Brunico il
27 agosto  1961  cittadina  italiana,  diretta  a  ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  austriaco  di «Psychotherapeut», ai fini
dell'accesso    ed    esercizio    in    Italia   dell'attivita'   di
«psicoterapeuta»;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Magistra der Naturwissenschaften (Psychologie)» conseguito presso la
«Fakultatskollegium   der  Naturwissenschaftlichen  Fakultat  Leopold
Franzens Universitat Innsbruck» in data 11 novembre 1998;
  Considerato   che   l'istante  e'  in  possesso  dell'attestato  di
equipollenza   del   proprio  titolo  accademico  con  la  laurea  in
psicologia,  rilasciato  dall'Universita' di Padova in data 16 maggio
2000;
  Considerato inoltre che la richiedente e' iscritta all'ordine degli
psicologi di Bolzano dal 26 luglio 2000;
  Considerato  che  e'  in possesso dell'«Abschlusszertifikat fur das
psychoterapeutische Fachspezifikum» dal 16 marzo 2005;
  Considerato  che  e' iscritta presso la «Psychotherapeutenliste als
Psychotherapeutin»  rilasciata  dal «Bundesministerium fur Gesundheit
und Frauen» come attestato in data 14 luglio 2005;
  Considerato che nella Conferenza dei servizi dell'11 aprile 2006 e'
stato   deciso   che   sussistendo   differenze   tra  la  formazione
professionale    richiesta    per   l'esercizio   dell'attivita'   di
psicoterapeuta in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, e'
stato   necessario  richiedere  misure  compensative  nelle  seguenti
materie: 1) psicopatologia generale; 2) psicoterapia individuale e di
gruppo  oppure a scelta della richiedente dodici mesi di tirocinio da
svolgersi  presso  una  struttura  pubblica  dove viene esercitata la
psicoterapia;
  Preso  atto  che in data 23 febbraio 2006, e' pervenuta una domanda
di  riesame da parte dell'istante con allegata documentazione in atti
allegati  e  che tale documentazione dimostra formazione propedeutica
all'attivita'  di psicoterapeuta e non e' esaustiva delle lacune gia'
segnalate;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta dell'11 aprile 2006;
  Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale
di categoria nella conferenza sopra citata che conferma il precedente
decreto per i motivi su esposti;
                              Decreta:
  La domanda della sig.ra Andres Brigitte nata a Brunico il 27 agosto
1961, cittadina italiana, atta ad ottenere il riesame della decisione
di  cui  al  decreto del 3 gennaio 2006 e' rigettata e si conferma il
decreto.

    Roma, 30 giugno 2006

                                          Il direttore generale: Papa