IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, articolo 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13 e n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania; Considerato che, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze in atto sul territorio nazionale in materia socio economico ambientale, si rende necessario disporre di misure urgenti ed eccezionali finalizzate a consentire l'espletamento delle ulteriori attivita' di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei commissari delegati in materia di protezione civile; Considerato altresi' che, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 245 del 2005, come convertito nella legge n. 21 del 2006, non ha ancora provveduto ad indicare la localizzazione dei siti per le discariche di servizio nella regione Campania; Visti gli esiti delle riunioni tenutesi presso il Dipartimento della protezione civile con i rappresentanti della regione Campania e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Acquisita l'intesa della regione Campania con la nota del 27 giugno 2006; Vista la nota del 28 giugno dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di assicurare le opportune sinergie per accellerare il completamento delle procedure necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza in materia ambientale entro i termini indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonche' per favorire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al recupero ed al riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari, della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui e' stato dichiarato lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un'apposita struttura con funzione di coordinamento e di supporto delle attivita' svolte dai commissari delegati. 2. Tale struttura avra' in particolare il compito di: a) formulare indicazioni ai commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa circa le migliori soluzioni per assicurare livelli adeguati per la raccolta differenziata dell'umido, anche ai fini della sua trasformazione in compost di qualita' per il successivo riutilizzo; b) formulare proposte per ottenere da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei consorzi di filiera il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio fissati dalla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio; c) formulare proposte ai fini dell'adeguamento dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti, per correggere eventuali violazioni della normativa di derivazione comunitaria; d) fornire indirizzi per l'utilizzo appropriato delle balle di rifiuti trattati; e) promuovere altresi' le iniziative di informazione per incentivare presso la popolazione la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti; f) formulare proposte per mettere in condivisione, tra le regioni in cui vige lo stato d'emergenza, le discariche di servizio, anche in fase di gestione post-operativa dove residuino volumetrie disponibili ed ai fini della messa in sicurezza, nonche', ove possibile, gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 3. La predetta struttura e' presieduta da un soggetto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente, scelto tra persone dotate di comprovata ed elevata professionalita' nel settore della tutela ambientale. Alla predetta struttura sono assegnate venti unita' di personale, poste in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici anche economici. Detto personale e' posto, in deroga alle vigenti procedure di comando e distacco, nella disponibilita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni successivi alla richiesta ed e' autorizzato a svolgere attivita' di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' altresi' avvalersi per le attivita' connesse all'operativita' della predetta struttura di un massimo di quaranta unita' di personale comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ed e' autorizzato a svolgere attivita' di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili. 4. Per le medesime finalita' il predetto Dicastero puo' avvalersi fino ad un massimo di venti esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede all'individuazione dei predetti esperti e del personale di cui al comma 2. Ai predetti consulenti, ed al soggetto che presiede la struttura di cui al comma 2, qualora dipendenti pubblici, e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% degli emolumenti allo stato in godimento. Per i consulenti non dipendenti pubblici, nel provvedimento di nomina si provvede a determinarne i relativi compensi, sulla base di quanto spettante ai consulenti dipendenti pubblici ed in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la medesima struttura. 5. I commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, riferiscono mensilmente alla predetta struttura sulle iniziative assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle ordinanze di protezione civile evidenziando e motivando le eventuali criticita' e indicando le misure che si intendono adottare per consentire che la realizzazione degli interventi avvenga nei tempi stabiliti dai predetti decreti. 6. Il prefetto di Napoli provvede altresi' al pagamento degli oneri del personale operante presso la struttura del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo e' corrisposto al prefetto di Napoli un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate ancora disponibili presso la contabilita' speciale intestata al medesimo prefetto. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti provvede il prefetto di Napoli con le risorse finanziarie presenti nella contabilita' speciale relativa all'emergenza rifiuti al medesimo intestata che presenta la necessaria capienza finanziaria. 9. Al fine di contenere le spese del personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attivita' connesse alle ordinanze di protezione civile, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, e' ridotto nella misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza n. 3062/2000, dall'art. 4, comma 2 dell'ordinanza n. 3106/01, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza n. 3186/02, dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 3198/02, dall'art. 9, comma 7 dell'ordinanza n. 3217/02, dall'art. 6, comma 6 dell'ordinanza n. 3261/03 e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3270/03 in materia socio-economico-ambientale, ed il relativo onere. A tal fine, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, cessano gli incarichi ancora in essere, affidati in base alle ordinanze appena citate ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla riorganizzazione delle attivita' amministrative in materia, affidando nuovi incarichi ed individuando il personale da assegnare all'espletamento delle attivita' connesse alle ordinanze in materia ambientale.