IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
  Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio
2007,  lo  stato  di  emergenza  nel  settore dei rifiuti, nonche' in
materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati,
e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio
2007,  lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali
e  speciali  pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento
ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti inquinati e di
tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  e  dei  cicli  di
depurazione nel territorio della regione Calabria;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo
2006  con  il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato
il prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio
2007,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio della regione Lazio in
ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel
settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio
2007,  lo  stato  d'emergenza  nel territorio della regione Puglia in
ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel
settore  dei  rifiuti  urbani,  speciali  e speciali pericolosi ed in
quello delle bonifiche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 giugno  2006,  con  il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio
2007,  lo  stato  d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento
ambientale  dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche'
in  materia  di  tutela  delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nella regione Siciliana;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del
30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004,
art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del
13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre
2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre  2004 art. 8, n. 3390 del
29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n.
3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429
del  29 aprile  2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, articolo 9,
n.  3449  del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre
2005,  art.  5,  comma 6,  n.  3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del
19 dicembre  2005,  n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n.
3493  in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del
13 aprile 2006, art. 13 e n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, recanti
disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  rifiuti  nella
regione Campania;
  Considerato  che, in relazione alle straordinarie esigenze connesse
alle molteplici emergenze in atto sul territorio nazionale in materia
socio  economico  ambientale,  si rende necessario disporre di misure
urgenti  ed eccezionali finalizzate a consentire l'espletamento delle
ulteriori attivita' di competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  dei  commissari  delegati  in  materia di
protezione civile;
  Considerato altresi' che, la Consulta regionale per la gestione dei
rifiuti  nella  regione  Campania,  istituita  ai  sensi dell'art. 1,
comma 4,  del  decreto-legge  n.  245 del 2005, come convertito nella
legge  n.  21  del  2006,  non  ha  ancora  provveduto ad indicare la
localizzazione  dei  siti per le discariche di servizio nella regione
Campania;
  Visti  gli  esiti  delle  riunioni  tenutesi presso il Dipartimento
della protezione civile con i rappresentanti della regione Campania e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Acquisita l'intesa della regione Campania con la nota del 27 giugno
2006;
  Vista  la nota del 28 giugno dell'ufficio di Gabinetto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine di assicurare le opportune sinergie per accellerare il
completamento  delle  procedure  necessarie alla chiusura degli stati
d'emergenza  in  materia  ambientale  entro  i  termini  indicati nei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa,
nonche'  per  favorire  il  conseguimento degli obiettivi di raccolta
differenziata,   finalizzata   al  recupero  ed  al  riciclaggio,  di
imballaggi  primari,  secondari  e terziari, della frazione organica,
dei  rifiuti  ingombranti,  nonche'  della  frazione valorizzabile di
carta,  plastica,  vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle
regioni  in  cui e' stato dichiarato lo stato d'emergenza nel settore
dei  rifiuti,  ai  sensi  dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, e'
istituita  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  un'apposita  struttura con funzione di coordinamento e di
supporto delle attivita' svolte dai commissari delegati.
  2. Tale struttura avra' in particolare il compito di:
    a) formulare indicazioni ai commissari delegati di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa circa le
migliori  soluzioni  per  assicurare livelli adeguati per la raccolta
differenziata  dell'umido,  anche ai fini della sua trasformazione in
compost di qualita' per il successivo riutilizzo;
    b) formulare   proposte  per  ottenere  da  parte  del  Consorzio
nazionale   imballaggi   (CONAI)   e   dei  consorzi  di  filiera  il
raggiungimento   degli  obiettivi  di  raccolta  differenziata  e  di
riciclaggio  fissati dalla normativa vigente in materia di imballaggi
e rifiuti da imballaggio;
    c) formulare   proposte   ai   fini  dell'adeguamento  dei  piani
regionali  per  lo  smaltimento dei rifiuti, per correggere eventuali
violazioni della normativa di derivazione comunitaria;
    d) fornire  indirizzi  per  l'utilizzo appropriato delle balle di
rifiuti trattati;
    e) promuovere   altresi'   le   iniziative  di  informazione  per
incentivare  presso  la  popolazione  la  raccolta  differenziata, il
riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti;
    f) formulare proposte per mettere in condivisione, tra le regioni
in cui vige lo stato d'emergenza, le discariche di servizio, anche in
fase di gestione post-operativa dove residuino volumetrie disponibili
ed  ai  fini  della  messa  in sicurezza, nonche', ove possibile, gli
impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
  3. La predetta struttura e' presieduta da un soggetto designato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il capo
del   Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  con  funzioni  di  Presidente,  scelto tra
persone  dotate di comprovata ed elevata professionalita' nel settore
della tutela ambientale. Alla predetta struttura sono assegnate venti
unita'  di  personale,  poste  in posizione di comando o di distacco,
previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche
economico,  in  essere  al  momento  del  comando, identificate tra i
dipendenti  delle  Amministrazioni  dello Stato e degli enti pubblici
anche  economici.  Detto  personale  e' posto, in deroga alle vigenti
procedure  di  comando e distacco, nella disponibilita' del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio entro quindici giorni
successivi  alla  richiesta ed e' autorizzato a svolgere attivita' di
lavoro  straordinario  sino ad un massimo di settanta ore mensili. Il
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio puo' altresi'
avvalersi  per  le attivita' connesse all'operativita' della predetta
struttura  di  un massimo di quaranta unita' di personale comunque in
servizio  presso  il  medesimo Dicastero ed e' autorizzato a svolgere
attivita'  di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore
mensili.
  4.  Per  le medesime finalita' il predetto Dicastero puo' avvalersi
fino   ad  un  massimo  di  venti  esperti  nelle  materie  tecniche,
giuridiche  ed  amministrative.  Con il decreto di cui al comma 1, si
provvede  all'individuazione  dei predetti esperti e del personale di
cui  al  comma 2. Ai predetti consulenti, ed al soggetto che presiede
la  struttura  di  cui  al  comma 2,  qualora dipendenti pubblici, e'
corrisposta  una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del
solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% degli emolumenti
allo  stato  in  godimento. Per i consulenti non dipendenti pubblici,
nel  provvedimento  di  nomina  si provvede a determinarne i relativi
compensi,  sulla  base  di  quanto spettante ai consulenti dipendenti
pubblici  ed in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a
cui sono adibiti presso la medesima struttura.
  5.  I  commissari  delegati  di  cui  ai decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  citati in premessa, riferiscono mensilmente
alla  predetta struttura sulle iniziative assunte per raggiungere gli
obiettivi stabiliti dalle ordinanze di protezione civile evidenziando
e  motivando  le  eventuali  criticita'  e indicando le misure che si
intendono   adottare   per  consentire  che  la  realizzazione  degli
interventi avvenga nei tempi stabiliti dai predetti decreti.
  6. Il prefetto di Napoli provvede altresi' al pagamento degli oneri
del  personale  operante presso la struttura del commissario delegato
per     il     superamento     della    situazione    di    emergenza
socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, di
cui  all'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270
del 12 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni.
  7. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento
delle  iniziative  di  cui  al  presente  articolo e'  corrisposto al
prefetto  di  Napoli  un  compenso  pari  al  30%  della retribuzione
complessiva   mensile   in   godimento,   a   titolo   di  indennita'
onnicomprensiva,  con  oneri  a carico delle risorse assegnate ancora
disponibili  presso  la  contabilita'  speciale intestata al medesimo
prefetto.
  8.   Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi precedenti
provvede  il  prefetto  di Napoli con le risorse finanziarie presenti
nella   contabilita'   speciale  relativa  all'emergenza  rifiuti  al
medesimo intestata che presenta la necessaria capienza finanziaria.
  9.  Al fine di contenere le spese del personale di cui si avvale il
Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  per  le
attivita'   connesse  alle  ordinanze  di  protezione  civile,  fermo
restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo,
e'  ridotto  nella misura del 10% il numero complessivo degli esperti
previsti  dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art.
6,   comma 2   dell'ordinanza  n.  3062/2000,  dall'art.  4,  comma 2
dell'ordinanza   n.  3106/01,  dall'art.  6,  comma 2  dell'ordinanza
3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza n. 3186/02, dall'art. 2,
comma 8    dell'ordinanza    n.   3198/02,   dall'art.   9,   comma 7
dell'ordinanza  n.  3217/02,  dall'art.  6, comma 6 dell'ordinanza n.
3261/03   e   dall'art.   8  dell'ordinanza  n.  3270/03  in  materia
socio-economico-ambientale,  ed  il  relativo onere. A tal fine, alla
data di pubblicazione della presente ordinanza, cessano gli incarichi
ancora in essere, affidati in base alle ordinanze appena citate ed il
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio provvede alla
riorganizzazione delle attivita' amministrative in materia, affidando
nuovi   incarichi   ed   individuando   il   personale  da  assegnare
all'espletamento  delle  attivita' connesse alle ordinanze in materia
ambientale.