IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Polografico  dello
Stato;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
  Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
  Vista la decisione della Banca centrale europea del 9 dicembre 2005
relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche
per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;
  Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2006, n. 10148, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2006, con il quale si
autorizza  l'emissione  delle monete d'argento da Euro 10 celebrarive
del 60° Anniversario UNICEF;
  Considerato  che  occore  stabilire  la  data dalla quale le citate
monete avranno corso legale;
  Ritenuto  di  dover  determinare  il  contingente e disciplinare la
prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  monete  d'argento  da Euro 10 celebrarive del «60° Anniversario
UNICEF»,  aventi  le  caratteristiche  di cui al decreto ministeriale
27 gennaio  2006,  indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola
versione proof ed hanno corso legale dal 28 settembre 2006.