IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Polografico dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la decisione della Banca centrale europea del 9 dicembre 2005 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2006, n. 10148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da Euro 10 celebrarive del 60° Anniversario UNICEF; Considerato che occore stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale; Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete; Decreta: Art. 1. Le monete d'argento da Euro 10 celebrarive del «60° Anniversario UNICEF», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 28 settembre 2006.