IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto   l'art.   126-bis  del  codice  della  strada  e  successive
modificazioni, che introduce la patente a punti;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti
della patente di guida.»;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
30 marzo  2006  recante  «Modifiche  al  decreto  del  Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti  29 luglio  2003,  concernente  i
programmi  dei  corsi  per  il  recupero  dei  punti della patente di
guida»;
  Ravvisata  la necesita' di uniformare gli orari e i termini entro i
quali  devono essere frequentati i corsi di recupero, sia per i corsi
riservati  ai  titolari della patente di guida delle categorie A, B e
B+E nonche' della sottocategoria A1, sia ai titolari della patente di
guida   delle   categorie  C,  C+E,  D,  D+E  e  dei  certificati  di
abilitazione professionali di tipo KB.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Modifica all'art 1, comma 3
  1.   Al   comma 3  dell'art.  1  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  29 luglio  2003  sono  aggiunte le
seguenti  parole:  «Le  lezioni  si  svolgono nei giorni feriali, dal
lunedi'  al venerdi' dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8
alle ore 14.