IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 126-bis del codice della strada e successive modificazioni, che introduce la patente a punti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2006 recante «Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»; Ravvisata la necesita' di uniformare gli orari e i termini entro i quali devono essere frequentati i corsi di recupero, sia per i corsi riservati ai titolari della patente di guida delle categorie A, B e B+E nonche' della sottocategoria A1, sia ai titolari della patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e dei certificati di abilitazione professionali di tipo KB. Decreta: Art. 1. Modifica all'art 1, comma 3 1. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.