IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Liebschwager Sven, nato il 27 febbraio
1970  a  Brandenburg  (Repubblica  Federale  di  Germania), cittadino
tedesco,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art. 12 del decreto
legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo
n.   277/2003,   il   riconoscimento   del  titolo  professionale  di
«Diplom-Ingenieur  Univ.»  conseguito  in  Germania presso 1'Istituto
superiore tecnico «Hochschule fur Technik und Wirts-chaft Dresden» di
Dresda  (Germania)  in  data  26 giugno  1996,  ai  fini dell'accesso
all'albo  degli  ingegneri  - sezione A - settore civile ambientale e
1'esercizio in Italia della omonima professione;
  Considerata  l'esperienza professionale maturata dal richiedente in
Germania  e  attivita'  di  consulenza e formazione svolta in Italia,
come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 23 novembre 2004, 28 febbraio 2006 e 11 aprile 2006;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli  ingegneri  nelle  sedute  sopra  indicate e nelle note in atti
datate 29 novembre 2004 e 10 aprile 2006;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Liebschwager Sven, nato il 27 febbraio 1970 a Brandenburg
(Repubblica Federale di Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri - sezione A - settore civile
ambientale e l'esercizio della professione in Italia.