IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive  modificazioni  e, in
particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
    Visto  lo  statuto  dell'Agenzia  del  territorio, deliberato dal
Comitato  direttivo  del  13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato
dal  Ministro  delle  finanze,  con  cui sono state rese esecutive, a
decorrere  dal  1°  gennaio  2001,  le Agenzie fiscali previste dagli
articoli 62,  63,  64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  come  modificato  dal  successivo decreto ministeriale 20 marzo
2001, n. 139;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente  il  «Regolamento  recante  norme per l'automazione delle
procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle
conservatorie  dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 3,
in  cui  si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono
essere  trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante
l'utilizzo  del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione
finanziaria e con le modalita' e le procedure dalla stessa definite;
  Visto   il   decreto  del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio
7 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4 dicembre 2001, n. 282, concernente la «Presentazione delle
planimetrie  degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonche'
dei  relativi  dati  metrici, su supporto informatico unitamente alle
dichiarazioni   di  nuova  costruzione  e  di  variazione  di  unita'
immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;
  Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto  il  provvedimento  del direttore dell'Agenzia del territorio
22 marzo  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  25 marzo  2005,  n.  70,  che  fissa «Termini, condizioni e
modalita'  relative  alla presentazione del modello unico informatico
di   aggiornamento   degli  atti  catastali»  e  rinvia  a  specifici
provvedimenti    del    direttore    dell'Agenzia    del   territorio
l'approvazione   delle   specifiche   tecniche   del   modello  unico
informatico  catastale, relativamente a determinate tipologie di atti
di aggiornamento;
  Visto  il  provvedimento  del direttore dell'Agenzia del territorio
22 marzo  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  4 aprile  2005,  n.  77,  che  prevede  l'«Attivazione  del
servizio  di  trasmissione  telematica  del modello unico informatico
catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unita'
immobiliari  urbane  di  nuova  costruzione  e  alle dichiarazioni di
variazione  dello  stato,  consistenza  e  destinazione  delle unita'
immobiliari    urbane   censite,   limitatamente   ad   alcune   aree
geografiche»;
  Considerata   l'opportunita'   di   estendere   ad  ulteriori  aree
geografiche   la  fase  sperimentale  per  la  presentazione  in  via
telematica   delle  dichiarazioni  per  l'accertamento  delle  unita'
immobiliari  urbane  di  nuova  costruzione  e delle dichiarazioni di
variazione  dello  stato,  consistenza  e  destinazione  delle unita'
immobiliari urbane censite;
                              Dispone:
                               Art. 1.
    Estensione dell'attivazione del servizio in via sperimentale
  E' attivato, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente  provvedimento,  il  servizio di trasmissione telematica del
modello  unico  informatico catastale relativo alle dichiarazioni per
l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione e
alle   dichiarazioni   di   variazione  dello  stato,  consistenza  e
destinazione  delle  unita' immobiliari urbane censite, da presentare
agli Uffici provinciali di Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno,
Asti,  Benevento, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Caserta, Chieti, Como,
Cremona,  Foggia,  Frosinone,  Genova,  Grosseto,  Imperia,  Isernia,
Latina,  Lecco,  Livorno,  Lodi,  Macerata,  Massa  Carrara,  Matera,
Novara,  Nuoro,  Oristano,  Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza,
Pisa,  Potenza,  Salerno,  Sassari,  Savona, Sondrio, Teramo, Varese,
Verbania,   Vercelli,   Viterbo,   con   una  fase  sperimentale  che
coinvolgera'  un  numero  limitato  di  professionisti abilitati alla
redazione  degli  atti di aggiornamento catastale e che sara' attuata
d'intesa con gli Ordini e i Collegi professionali.