L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2006;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995, n. 481, recante: «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e, in particolare, l'art. 1,
comma 21;
  Visto  l'art.  2,  comma 28,  della legge 14 novembre 1995, n. 481,
richiamato dall'art. 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
che   attribuisce   a  questa  Autorita'  il  potere  di  fissare  il
trattamento  giuridico ed economico del personale tenendo conto delle
proprie  specifiche  esigenze funzionali e organizzative, nonche' dei
criteri  fissati  dal  contratto  collettivo  di lavoro in vigore per
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
  Vista  la  propria  delibera  n.  17/98  recante: «Approvazione dei
regolamenti  concernenti  l'organizzazione  ed  il  funzionamento, la
gestione  amministrativa  e la contabilita', il trattamento giuridico
ed  economico  del  personale  dell'Autorita'  per  le garanzie nelle
comunicazioni»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  169  del  22 luglio  1998,  e  successive  modifiche ed
integrazioni;
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato  con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del   21 dicembre   2005   recante:  «Modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera
n.  40/06/CONS,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 31 gennaio 2006, n. 25;
  Vista  la  propria  delibera  n.  217/02/CONS  del  10 luglio  2002
recante:  «Disposizioni  concernenti  il  trattamento di missione del
personale  dell'Autorita',  le spese del presidente e dei commissari,
le spese di rappresentanza, l'utilizzo della carta di credito e delle
auto di servizio»;
  Vista  la  disciplina  dell'attivita'  sindacale presso l'Autorita'
approvata  con  delibera  n.  113/0l/CONS  del  7 marzo  2001,  ed in
particolare  l'art.  4, commi 1 e 2, del Protocollo d'intesa allegato
alla medesima, relativo agli istituti che disciplinano il trattamento
giuridico ed economico del personale dipendente;
  Visto  l'«Accordo  per  la  revisione del trattamento economico del
personale   dipendente   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni»,  sottoscritto  dalla  rappresentanza dell'Autorita' e
dalle  organizzazioni  sindacali FALBI-CONFSAL, FIBA-CISL, FISAC-CGIL
in  data  19 aprile  2006  e  dalla  UIL-CA in data 28 aprile 2006 ed
approvato dal Consiglio in data 4 maggio 2006;
  Ritenuto   di   apportare,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2,  del
richiamato Protocollo d'intesa, le opportune modifiche al Regolamento
concernente  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del personale
dell'Autorita';
  Ritenuto  che  tali  modifiche  possano adeguatamente soddisfare le
esigenze   di   efficiente   ed   efficace  andamento  dell'attivita'
amministrativa  di questa Autorita' e siano coerenti con le modifiche
recentemente introdotte alla struttura organizzativa;
  Considerata,   altresi',  la  necessita',  anche  alla  luce  degli
indirizzi  generali sul contenimento della spesa pubblica, di ridurre
gli oneri connessi ai trattamenti di missione del personale;
  Considerato  opportuno,  nella fase di prima applicazione del nuovo
trattamento  economico, disciplinare in via transitoria l'istituzione
delle  indennita'  da  corrispondere a personale adibito a specifiche
mansioni  cosi'  come definite nel medesimo accordo tra l'Autorita' e
le organizzazioni sindacali;
  Udita  la relazione del commissario Giancarlo Innocenzi Botti e del
commissario  Michele  Lauria relatori ai sensi dell'art. 32, comma 1,
del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il funzionamento
dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
Modifiche  al  Regolamento  concernente  il  trattamento giuridico ed
                       economico del personale
  1. L'art. 35 e' sostituito dal seguente:
    «Art.   35   (Trattamento  economico  dei  dirigenti).  -  1.  Il
trattamento economico dei dirigenti e' composto dalle seguenti voci:
    a. retribuzione di livello;
    b. retribuzione di posizione;
    c. indennita' incentivante individuale;
    d. indennita' di funzione;
    e. indennita' di convivenza.
  Ulteriore   elemento   del   trattamento  economico  e'  costituito
dall'eventuale assegno ad personam di cui al comma 4.
  2.  La  retribuzione  di  livello e' determinata con riferimento al
trattamento  economico  previsto  dal regolamento del personale per i
dipendenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
  3.  I  dirigenti  cui  e'  affidata  la  responsabilita'  di unita'
organizzative  godono, per la durata dell'incarico, di una indennita'
di  funzione, determinata con apposita delibera del Consiglio fino ad
un  massimo  del  15%  della  retribuzione  di  livello  in relazione
all'effettiva responsabilita' ed alla posizione dell'ufficio.
  4.   Nel   caso  di  avanzamento  a  dirigente  di  funzionari  con
trattamento  economico  superiore  a  quello  spettante  nella  nuova
posizione,  e'  attribuito  un  assegno ad personam pensionabile, non
riassorbibile  e  non  rivalutabile,  pari  alla  differenza  tra  il
trattamento  economico  in  godimento all'atto del passaggio e quello
spettante nella nuova posizione.
  5.  Il  trattamento  retributivo del Segretario generale e del Vice
Segretario generale e' definito con delibera del Consiglio.».
  2. L'art. 37 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 37 (Trattamento economico dei funzionari) - 1. Il trattamento
economico dei funzionari e' composto dalle seguenti voci:
    a. retribuzione di livello;
    b. retribuzione di posizione;
    c. indennita' incentivante individuale;
    d. indennita' di convivenza.
  Ulteriori  elementi  del  trattamento  economico sono costituiti da
eventuali  indennita'  per speciali incarichi di coordinamento di cui
al comma 3 e dall'eventuale assegno ad personam di cui al comma 4.
  2.  La  retribuzione  di  livello e' determinata con riferimento al
trattamento  economico  previsto  dal Regolamento del personale per i
dipendenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
  3. I funzionari cui sono assegnati incarichi speciali godono di una
indennita'  di funzione fino ad un massimo del 15% della retribuzione
di livello in relazione alla durata dell'incarico.
  4. Nel caso di avanzamento a funzionario di personale operativo con
trattamento  economico  superiore  a  quello  spettante  nella  nuova
posizione  e'  attribuito  un  assegno  ad personam pensionabile, non
riassorbibile  e  non  rivalutabile,  pari  alla  differenza  tra  il
trattamento  economico  in  godimento all'atto del passaggio e quello
spettante nella nuova posizione.».
  3. L'art. 39 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  39  (Trattamento economico del personale operativo). - 1. Il
trattamento  economico  del  personale  operativo  e'  composto dalle
seguenti voci:
    a. retribuzione di livello per fascia;
    b. retribuzione di posizione;
    c. indennita' incentivante individuale;
    d. indennita' di convivenza.
  2.   Il  trattamento  economico  e'  articolato  in  quattro  fasce
retributive suddivise in livelli stipendiali.
  3.  La  retribuzione  corrispondente  al  livello  iniziale di ogni
fascia  e  le  relative progressioni retributive sono determinate con
riferimento  al  trattamento  economico  previsto dal Regolamento del
personale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.».
  4. L'art. 41 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  41  (Trattamento  economico del personale esecutivo) - 1. Il
trattamento  economico  del  personale  esecutivo  e'  composto dalle
seguenti voci:
    a. retribuzione di livello per fascia;
    b. retribuzione di posizione;
    c. indennita' incentivante individuale;
    d. indennita' di convivenza.
  2.   Il  trattamento  economico  e'  articolato  in  quattro  fasce
retributive suddivise in livelli stipendiali.
  3.  La  retribuzione  corrispondente  al  livello  iniziale di ogni
fascia  e  le  relative progressioni retributive sono determinate con
riferimento  al  trattamento  economico  del personale dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.».