Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali,   della   Repubblica   italiana,   approvato   con  D.P.R.
28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo  testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

  1.  Al  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, il comma 1
dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «1. I Ministeri sono i seguenti:
    1) Ministero degli affari esteri;
    2) Ministero dell'interno;
    3) Ministero della giustizia;
    4) Ministero della difesa;
    5) Ministero dell'economia e delle finanze;
    6) Ministero dello sviluppo economico;
    7) Ministero del commercio internazionale;
    8) Ministero delle comunicazioni;
    9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
    10)  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio (( e
del mare ));
    11) Ministero delle infrastrutture;
    12) Ministero dei trasporti;
    13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    14) Ministero della salute;
    15) Ministero (( della pubblica )) istruzione;
    16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
    17) Ministero (( per i )) beni e (( le )) attivita' culturali;
    18) Ministero della solidarieta' sociale».
  2.  Al  Ministero  dello sviluppo economico sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
di  cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n. 300, (( ivi inclusa la gestione del Fondo per le
aree   sottoutilizzate,   ))  fatta  eccezione  per  le  funzioni  di
programmazione   economica   finanziaria   ((  non  ricomprese  nelle
politiche  di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal
comma  19-bis  del  presente  articolo,  e  per  le funzioni della ))
segreteria  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE),  ((  la quale )) e' trasferita alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  ((  con  le  inerenti risorse finanziarie,
strumentali  e di personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  con  le inerenti risorse finanziarie,
strumentali  e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione
delle linee guida per la regolazione del servizi di pubblica utilita'
(NARS)  e  l'Unita'  tecnica  -  finanza  di  progetto  (UTPF) di cui
all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  2-bis.  All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999,   n.   300,   sono  soppresse  le  parole:  «,  programmazione,
coordinamento  e verifica degli interventi per lo sviluppo economico,
territoriale e settoriale e politiche di coesione».
  2-ter.  All'articolo 27,  comma  2, alinea, del decreto legislativo
30 luglio  1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino
a:  «politica  industriale»  sono  sostituite  dalle seguenti: «, ivi
inclusi  gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo
il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali  interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di
politica industriale».
  2-quater.  All'articolo 16  della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il
declino comma e' sostituito dal seguente:
  «Partecipa  alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario,
un  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  nominato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri».
  2-quinquies.  L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, e'
abrogato. ))
  3.  E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto
Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie,
strumentali  e  di  personale, le funzioni attribuite al Ministero ((
delle  attivita' produttive )) dall'articolo 27, comma 2, lettera a),
e  comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a),
le  competenze  svolte  in  relazione  al livello internazionale, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  4.   E'  istituito  il  Ministero  delle  infrastrutture.  A  detto
Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a),
b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  5.  E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono
trasferite,  con  le  inerenti  risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto
di  competenza,  lettera  d-bis),  del  decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300. (( Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con
il  Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e
della  logistica  e  i  piani  di settore per i trasporti, compresi i
piani  urbani  di mobilita', ed esprime, per quanto di competenza, il
concerto  sugli atti di programmazione degli interventi di competenza
del   Ministero   delle  infrastrutture.  All'articolo 42,  comma  1,
lettera a),  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, le
parole:  «;  integrazione  modale  fra  i  sistemi di trasporto» sono
soppresse. ))
  6.  E'  istituito  il Ministero della solidarieta' sociale. A detto
Ministero sono (( trasferiti, )) con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali  e  di personale: le funzioni attribuite al Ministero del
lavoro   e   delle   politiche  sociali  dall'articolo 46,  comma  1,
lettera c),  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, (( in
materia  di  politiche  sociali  e  di assistenza, fatto salvo quanto
disposto  dal  comma 19  del  presente  articolo;  ))  i  compiti  di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
di  cui  alla  lettera d)  del comma 1 (( dell'articolo 46 del citato
decreto  legislativo  n.  300  del  1999, e neo comunitari, nonche' i
compiti  di  coordinamento  delle  politiche per l'integrazione degli
stranieri  immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale  in  materia  di  politiche
previdenziali.  Con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  di  cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate
le  forme  di  esercizio  coordinato  delle  funzioni  aventi  natura
assistenziale  o previdenziale, nonche' delle funzioni di indirizzo e
vigilanza   sugli   enti   di   settore;  possono  essere,  altresi',
individuate  forme  di  avvalimento  per l'esercizio delle rispettive
funzioni.  Sono  altresi'  trasferiti al Ministero della solidarieta'
sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per
il   disagio  giovanile  legato  alle  tossicodipendenze  di  cui  al
comma 556  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, )) i
compiti  in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza
del   Consiglio   dei   Ministri.((   L'articolo  6-bis  del  decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  e' abrogato. Il personale in
servizio  presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche
antidroga  e'  assegnato  alle  altre  strutture della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri,  fatto  comunque  salvo  quanto  previsto
dall'art.  12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e  successive  modificazioni.  Sono,  infine, trasferite al Ministero
della  solidarieta'  sociale  ))  le  funzioni in materia di Servizio
civile  nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge
6 mano 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, ((
per  l'esercizio  delle  quali  il Ministero si avvale delle relative
risorse  finanziarie  umane  e  strumentali.  Il  Ministro  esercita,
congiuntamente  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, le
funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del
programma comunitario gioventu'. ))
  7.  E'  istituito  il  Ministero (( della pubblica )) istruzione. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali  e  di  personale,  le  funzioni  attribuite al Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca dall'articolo 50,
comma  1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
((  ad  eccezione  di  quelle  riguardanti le istituzioni di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508. ))
  8.  E'  istituito  il Ministero dell'universita' e della ricerca. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali  e  di  personale,  le  funzioni  attribuite al Ministero
dell'istruzione  dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma
1,  lettera b),  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((
nonche'  quelle  in  materia di alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
  8-bis.  Il  Ministero  dello sviluppo economico, il Ministero delle
infrastrutture,  il  Ministero  dei  trasporti,  il  Ministero  della
pubblica  istruzione,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare, il Ministero dell'universita' e della ricerca
si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le
strutture di primo livello del Ministero della solidarieta' sociale e
del Ministero del commercio internazionale. ))
  9.  Le  funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n.
199,  rientrano  nelle  attribuzioni  del  Ministero  delle politiche
agricole, alimentari e forestali.
((  9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza
sul  consorzi  agrari  di  concerto  con  il Ministro delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  ai  sensi  dell'articolo 12 del
decreto  legislativo  2 agosto  2002,  n. 220. I consorzi agrari sono
societa' cooperative a responsabilita' limitata, disciplinate a tutti
gli  effetti  dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della  denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente
alle  societa'  cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni
della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono
abrogate  ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e
5,   e   dell'articolo 6.   E'   abrogato,   altresi',  il  comma 227
dell'articolo 1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi
agrari  attualmente  in  stato di liquidazione coatta amministrativa,
l'autorita'  di  vigilanza  provvede  alla  nomina  di un commissario
unico,  ai  sensi  dell'art.  198,  primo  comma,  del  regio decreto
16 marzo  1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,  con  il  compito  di  chiudere  la  liquidazione  entro  il
31 dicembre  2007,  depositando  gli atti di cui all'articolo 213 del
regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, salvo che entro detto termine
sia   stata   autorizzata   una   proposta  di  concordato  ai  sensi
dell'articolo 214  del  citato  regio  decreto.  Per  tutti gli altri
consorzi,  i  commissari  in  carica provvedono, entro il 31 dicembre
2006,  alla  ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari
data,  dall'incarico.  I  consorzi  agrari  adeguano gli statuti alle
disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.
  9-ter.  All'articolo 17,  comma 1, del decreto legislativo 29 marzo
2004,  n.  99,  e  successive  modificazioni,  le  parole  da: «, ivi
compresi   la   registrazione   a  livello  internazionale»  fino  a:
«specialita' tradizionali garantite» sono soppresse. ))
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri
interessati,   si   procede   all'immediata   ricognizione   in   via
amministrativa  delle  strutture  trasferite  ai  sensi  del presente
decreto,   nonche'  alla  individuazione,  in  via  provvisoria,  del
contingente   minimo   degli   uffici   strumentali   e   di  diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri   competenti,  sono  apportate  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti  per  l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato
alla  nuova  struttura  del  Governo.  Le  funzioni  di  controllo  e
monitoraggio  attribuite  alla Ragioneria generale dello Stato, nella
fase  di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici
competenti in base alla normativa previgente.
((  10-bis.  In  sede di prima applicazione del presente decreto e al
fine  di  assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture
ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, salvo quanto
previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti
fino  alla  scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche
in  deroga  ai  contingenti  indicati  dai  citati  commi 5-bis  e  6
dell'art.   19   del   decreto   legislativo  n.  165  del  2001.  Le
amministrazioni  che  utilizzano  i  predetti contingenti in deroga e
limitatamente   agli  stessi,  possono  conferire,  relativamente  ai
contratti  in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva  scadenza,  nuovi  incarichi  dirigenziali,  di durata non
superiore al 30 giugno 2008.
  10-ter.   Al  fine  di  assicurare  l'invarianza  della  spesa,  le
amministrazioni  cedenti  rendono  temporaneamente  indisponibili  un
numero  di  incarichi  corrispondente a quello di cui al comma 10-bis
del  presente  articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con
il  provvedimento  di  cui  al  comma  10 del presente articolo, e in
relazione  alle  strutture  trasferite, si procede all'individuazione
degli   incarichi  dirigenziali  conferiti  ai  sensi  dell'art.  19,
commi 5-bis  e  6,  del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte
delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis.
  11.   La   denominazione:   «Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque
presente,  la  denominazione:  «Ministero  delle politiche agricole e
forestali». ))
  12.   La   denominazione   «Ministero   dello  sviluppo  economico»
sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione
«Ministero  delle  attivita'  produttive»  in relazione alle funzioni
gia'  conferite a tale Dicastero, nonche' a quelle di cui al comma 2,
fatto salvo quanto disposto (( dai commi 13, 19 e 19-bis. ))
  13.  La  denominazione  «Ministero  del  commercio  internazionale»
sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione
«Ministero  delle attivita' produttive» in relazione alle funzioni di
cui al comma 3.
((  13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente,  la  denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio». ))
  14.  La  denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al
comma 4.
  15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni
effetto   e  ovunque  presente,  la  denominazione  «Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al
comma 5.
  16.  La  denominazione  «Ministero (( della pubblica )) istruzione»
sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione
«Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca» in
relazione alle funzioni di cui al comma 7.
  17.  La  denominazione «Ministero dell'universita' e della ricerca»
sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione
«Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca» in
relazione alle funzioni di cui al comma 8.
  18.   La   denominazione  «Ministero  della  solidarieta'  sociale»
sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque presente, la denominazione
«Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali» in relazione alle
funzioni  di  cui  al  comma  6.  Per  quanto concerne tutte le altre
funzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, la
denominazione  esistente  e'  sostituita,  ad  ogni effetto e ovunque
presente,   dalla   denominazione   «Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale».
  19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
    a) le  funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per
i  beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del
decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. ((
Entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  lo statuto dell'Istituto per il
credito  sportivo  e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da
parte  del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministro per i
beni e le attivita' culturali; ))
    b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e
provinciali  (( nonche' sulla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
))
    c) l'iniziativa   legislativa  in  materia  di  individuazione  e
allocazione  delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane  di  cui  all'articolo  117, secondo comma, lettera p),
della Costituzioni, (( nonche' le competenze in materia di promozione
e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo
e secondo comma, della Costituzione ))
    d) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche  giovanili,  ((  nonche'  le funzioni di competenza statale
attribuite   al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
dall'art.  46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  in  materia  di  coordinamento delle politiche delle
giovani   generazioni,  ivi  comprese  le  funzioni  di  indirizzo  e
vigilanza  sull'Agenzia  nazionale italiana del programma comunitario
gioventu',   esercitate   congiuntamente   con   il   Ministro  della
solidarieta'  sociale.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo'
prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei giovani; ))
    e) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche  per  la  famiglia  (( nelle sue componenti e problematiche
generazionali nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali dall'articolo 46,
comma 1,  lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in  materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia,
di  misure  di  sostegno  alla  famiglia,  alla genitorialita' e alla
natalita',  di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  subentra  al Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  tutti  i  suoi rapporti con
l'Osservatorio   nazionale   sulla  famiglia  e  tiene  informato  il
Ministero  della  solidarieta'  sociale  della relativa attivita'. La
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della
solidarieta'    sociale,    fornisce    il   supporto   all'attivita'
dell'Osservatorio  nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3
della  legge  23 dicembre  1997,  n.  451,  ed  esercita  altresi' le
funzioni  di  espressione  del  concerto  in  sede di esercizio delle
funzioni  di  competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  in materia di «Fondo di previdenza per le
persone  che  svolgono  lavori  di  cura  non retribuiti derivanti da
responsabilita'   familiari»,   di   cui   al   decreto   legislativo
16 settembre 1996, n. 565; ))
((    f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19,
20,  43,  44,  45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra
uomo  e  donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
))
((    g) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al Ministero
delle  attivita'  produttive  dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e
dagli  articoli  21,  22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. ))
((  19-bis.  Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero
delle  attivita'  produttive  dagli  articoli 27  e  28  del  decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, e successive modificazioni, in
materia  di  turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri;  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  concerta  con il
Presidente    del   Consiglio   dei   Ministri   l'individuazione   e
l'utilizzazione,   anche  residuale,  delle  risorse  finanziarie  da
destinare  al  turismo,  ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le
aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri si avvale della struttura costituita al
sensi  del  comma 19-ter  del  presente  articolo  e  delle  relative
risorse.
  19-ter.  All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il  comma 1  e'  sostituito  dal seguente: «1. Il Ministero si
articola in dipartimenti»;
    b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui
all'articolo 53»;
    c) al  comma 2,  dopo  la  lettera  d),  e' aggiunta la seguente:
«d-bis) turismo».
  19-quater.  Al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali sono
trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della
direzione  generale  del  turismo  gia' del Ministero delle attivita'
produttive,   che   viene   conseguentemente   soppressa.  In  attesa
dell'emanazione  del  regolamento  previsto dal comma 23, l'esercizio
delle funzioni e' assicurato con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  d'intesa  con  il  Ministro per i beni e le attivita'
culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  19-quinquies.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art. 17,
comma 2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e
i  compiti  della  Commissione  di  cui  all'articolo  38 della legge
4 maggio  1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata
in  carica  dei  suoi  componenti  sulla  base  delle  norme generali
contenute  nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in
vigore  del regolamento sono abrogati l'articolo 38 commi 2, 3 e 4, e
l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983. ))
  20.  All'articolo  10,  comma 1,  del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  303,  dopo  la  lettera a),  e'  inserita la seguente: «b)
italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».
  21.  All'articolo  8,  comma  2,  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  dopo  le parole: «Ministro per gli affari regionali»
sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».
  22.   Per  l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  ai  sensi  del
comma 19:
((    a) quanto  alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  le  inerenti  strutture  organizzative  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, con le relative
risorse finanziarie, umane e strumentali;
    b) quanto  alle  lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei
Ministri  utilizza  le inerenti strutture organizzative del Ministero
dell'interno.  L'utilizzazione  del  personale puo' avvenire mediante
avvalimento  ovvero  nelle  forme  di cui agli articoli 9, comma 2, e
9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
    c) quanto  alla  lettera  d),  la  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale dei giovani;
    d)  quanto  alla  lettera e),  il  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  si  avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto
della  pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17,
comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
  22-bis.  La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo
3,  commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005,  n.  80,  e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri e' costituita, con decreto del
Presidente  del  Consiglio,  una  Unita'  per la semplificazione e la
qualita'  della  regolazione,  con relativa segreteria tecnica. Della
Unita'  per  la  semplificazione  e  la qualita' della regolazione fa
parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e i componenti sono
scelti   tra   professori  universitari,  magistrati  amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari,
avvocati  del  libero  foro  con  almeno  quindici anni di iscrizione
all'albo  professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
esperti  di  elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle
pubbliche   amministrazioni,   gli   esperti  e  i  componenti  della
segreteria  tecnica  possono  essere collocati in aspettativa o fuori
ruolo,  secondo  le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per
il  funzionamento  dell'Unita'  si  utilizza  lo  stanziamento di cui
all'articolo  3,  comma  6-quaterdecies,  del  decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005,  n.  80,  ridotto  del  venticinque  per cento. Con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  si  provvede, altresi', al
riordino  delle  funzioni  e  delle  strutture  della  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui
al  presente  comma e  alla  riallocazione  delle relative risorse. A
decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del suddetto decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, e' abrogato l'articolo 11,
comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
  22-ter.  Il  comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche
in  via  delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio
ovvero  a  specifici  uffici  o  dipartimenti  della  Presidenza  del
Consiglio  dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettiva-mente,  al Presidente del Consiglio dei Ministri, che puo'
delegarli  a  un  Ministro  o  a  un Sottosegretario di Stato, e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri».
  23.  In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto
e  limitatamente  alle  amministrazioni interessate dal riordino, con
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio  1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il
numero   massimo  delle  strutture  di  primo  livello,  in  modo  da
assicurare  che  al  termine del processo di riorganizzazione non sia
superato,  dalle  nuove  strutture, il limite di spesa previsto per i
Ministeri  di origine e si resti altresi' entro il limite complessivo
della  spesa  sostenuta,  alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma.
  23-bis.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri   interessati,  previa  consultazione  delle  organizzazioni
sindacali  maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e
le  modalita'  per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni  trasferite  ai  sensi  dei  commi 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
19-quater. ))
  24.  All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2001, n.
317,  dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti:
«, anche senza portafoglio, ».
((  24-bis.  All'articolo  14,  comma 2,  del  decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:
«All'atto  del  giuramento  del  Ministro,  tutte  le assegnazioni di
personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e
le  consulenze  e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito
degli  uffici  di cui al presente comma, decadono automaticamente ove
non   confermati   entro  trenta  giorni  dal  giuramento  del  nuovo
Ministro».
  24-ter.  Il  termine  di  cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo  2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis
del  presente  articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri
in  carica  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  da  tale  ultima  data.  Sono  fatti  salvi,
comunque,  le  assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente
al 17 maggio 2006.
  24-quater.   Ai  vice  Ministri  e'  riservato  un  contingente  di
personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari
di  Stato.  Tale  contingente  si  intende  compreso  nel contingente
complessivo  del  personale  degli  uffici  di diretta collaborazione
stabilito  per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse
complessive a tal fine previste.
  24-quinquies.   Il   Ministro,   in   ragione   della   particolare
complessita'  della  delega  attribuita,  puo'  autorizzare  il  vice
Ministro,   in   deroga  al  limite  di  cui  al  primo  periodo  del
comma 24-quater  e  comunque  entro il limite complessivo della spesa
per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro,
come  rideterminato  ai  sensi  dello  stesso  comma,  a  nominare un
consigliere  giuridico,  che  e'  responsabile  dei  rapporti con gli
uffici  di  diretta  collaborazione del Ministro, o un altro soggetto
esperto  nelle  materie  delegate, un capo della segreteria, il quale
coor-dina  l'attivita'  del  personale  di  supporto,  un  segretario
particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro
esperto,  un addetto stampa o un portavoce nonche', ove necessario in
ragione  delle  peculiari  funzioni delegate, un responsabile per gli
affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle
funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio
legislativo del Ministero.
  24-sexies.   Alle   disposizioni   di  cui  ai  commi  24-quater  e
24-quinquies  si  adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 7
del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, e dell'art. 14,
comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale
adeguamento,  gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale
incompatibili  con  i  commi  24-quater  e  24-quinquies, a qualsiasi
titolo  effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati
per  gli  uffici  di  diretta collaborazione del Ministro, nei limiti
delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.
  24-septies. E' abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
  24-octies.  All'art.  3, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive
modificazioni,  sono  soppresse  le  seguenti  parole:  «, di cui uno
scelto  tra  i  dirigenti  preposti  a uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero».
  24-novies.   All'art.   3-bis,  comma 3,  lettera b),  del  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le
parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o
deputato  della  Repubblica,  nonche'  di consigliere regionale» sono
soppresse.
  25.  Le  modalita' di attuazione del presente decreto devono essere
tali  da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento
al   trasferimento  di  risorse  umane  in  servizio,  strumentali  e
finanziarie  gia'  previste dalla legislazione vigente e stanziate in
bilancio,  fatta  salva  la  rideterminazione  degli  organici  quale
risultante   dall'attuazione   dell'art.  1,  comma 93,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311.
  25-bis.  Dal  riordino  delle  competenze  dei  Ministeri  e  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dal loro accorpamento non
deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto
corrisposti    ai    dipendenti    trasferiti    ovvero    a   quelli
dell'amministrazione  di  destinazione  che  si  rifletta in maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
  25-ter.  Gli  schemi  dei  decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati
da  relazione  tecnica  e  sottoposti  per il parere alle Commissioni
parlamentari  competenti  per materia e alle Commissioni bilancio del
Senato  della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di
carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della
richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.
  25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di
diretta   collaborazione  dei  Ministri,  dei  vice  Ministri  e  dei
Sottosegretari  di  Stato  non  deve  essere, comun-que, superiore al
limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  25-quinquies.    All'onere   relativo   alla   corresponsione   del
trattamento  economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di
Stato  in  attuazione  dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo,
pari  ad  euro  250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere
dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e
ad   euro   375.000   per  l'anno  2007,  mediante  riduzione,  nella
corrispondente  misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.
3,  comma  6-quaterdecies,  del  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e,
quanto   ad   euro  375.000  a  decorrere  dall'anno  2008,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  25-sexies.   Al   maggiore  onere  derivante  dalla  corresponsione
dell'indennita' prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad
euro  4.576.000  per  l'anno  2006  e  ad  euro 6.864.000 a decorrere
dall'anno  2007,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   24,  comma 1,
          lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «24  (Aree  funzionali).  -  1. Il Ministero svolge, in
          particolare,   le   funzioni  di  spettanza  statale  nelle
          seguenti aree funzionali:
                c) programmazione     economica     e    finanziaria,
          coordinamento  e  verifica degli interventi per lo sviluppo
          economico  territoriale  e  settoriale e delle politiche di
          coesione,  anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
          particolare  riferimento  alle aree depresse, esercitando a
          tal  fine  le funzioni attribuite dalla legge in materia di
          strumenti  di  programmazione negoziata e di programmazione
          dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;».
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 17 maggio
          1999,  n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali»:
              «Art.  7  (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
          progetto). - 1. E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita'
          tecnica  -  Finanza  di  progetto,  di  seguito  denominata
          "Unita'".
              2.  L'Unita'  ha  il compito di promuovere, all'interno
          delle  pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
          finanziamento  di  infrastrutture  con  ricorso  a capitali
          privati   anche   nell'ambito  dell'attivita'  di  verifica
          prevista  all'art.  14,  comma 11,  della legge 11 febbraio
          1994,  n.  109  e  successive  modificazioni,  e di fornire
          supporto  alle  commissioni costituite nell'ambito del CIPE
          su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
              3.  L'Unita'  fornisce  supporto  alle  amministrazioni
          aggiudicatrici  nella  attivita'  di  individuazione  delle
          necessita'  suscettibili  di  essere soddisfatte tramite la
          realizzazione  di lavori finanziati con capitali privati in
          quanto  suscettibili  di gestione economica di cui all'art.
          14,  comma 2,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e
          successive modificazioni.
              4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
          facciano  richiesta  nello  svolgimento  delle attivita' di
          valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
          soggetti  promotori  ai  sensi dell'art. 37-bis della legge
          11 febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni, e
          nelle   attivita'   di   indizione   della   gara  e  della
          aggiudicazione  delle offerte da essa risultanti secondo le
          modalita'  previste  dall'art. 37-quater della citata legge
          n. 109 del 1994.
              5.  L'Unita'  esercita  la propria attivita' nel quadro
          degli interventi individuati dalla programmazione triennale
          dei lavori pubblici.
              6.  Nel  termine di trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  il CIPE stabilisce con
          propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.
              7.  L'organico  dell'Unita'  e'  composto di 15 unita',
          scelte  in parte tra professionalita' delle amministrazioni
          dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
          un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
          nel  settore,  tra professionalita' esterne che operano nei
          settori   tecnico-ingegneristico,  economico-finanziario  e
          giuridico.  Le  modalita' di selezione sono determinate con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro per
          la funzione pubblica.
              8.  I  componenti dell'Unita' sono nominati con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
          dei  trasporti  e della navigazione e dell'ambiente, durano
          in  carica quattro anni e possono essere confermati per una
          sola volta.
              9.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          per  la  funzione pubblica, sono determinati il trattamento
          economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
          delle risorse destinate al suo funzionamento.
              10.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
          articolo,   determinato   in  lire  2,5  miliardi  annue  a
          decorrere    dall'anno    1999,    si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.
              11.  Il  CIPE  presenta  al  Parlamento  una  relazione
          annuale   sull'attivita'   dell'Unita'   e   sui  risultati
          conseguiti.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  23, commi 1 e 2, e
          dell'art.  27,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come
          modificati dalla legge di conversione del decreto-legge che
          qui si pubblica:
              «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
          Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
          e   attivita'  e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con
          autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.».
              «Art.  27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
              2.  Il  Ministero,  ferme  restando  le  competenze del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ha  lo scopo di
          formulare  e  attuare politiche e strategie per lo sviluppo
          del  sistema  produttivo,  ivi  inclusi  gli  interventi in
          favore delle aree sotto utilizzate, secondo il principio di
          sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione  con  gli enti
          territoriali  interessati  e  in coerenza con gli obiettivi
          generali di politica industriale e, in particolare, di:
                a) promuovere  le  politiche  per  la  competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica   estera  e  lo  sviluppo  economico  del  sistema
          produttivo   nazionale   e   di   realizzarle  o  favorirne
          l'attuazione  a  livello  settoriale  e territoriale, anche
          mediante  la  partecipazione, fatte salve le competenze del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze e per il tramite
          dei  rappresentanti  italiani  presso  tali organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
                b) sostenere   e  integrare  l'attivita'  degli  enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
                c) promuovere la concorrenza;
                d) coordinare  le  istituzioni  pubbliche  e  private
          interessate allo sviluppo della competitivita';
                e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
              2-bis.   Per   realizzare  gli  obiettivi  indicati  al
          comma 2,    il   Ministero,   secondo   il   principio   di
          sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione  con  gli enti
          territoriali interessati:
                a) definisce,   anche   in   concorso  con  le  altre
          amministrazioni    interessate,   le   strategie   per   il
          miglioramento   della   competitivita',   anche  a  livello
          internazionale,   del  Paese  e  per  la  promozione  della
          trasparenza  e dell'efficacia della concorrenza nei settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti;
                b) promuove,  in coordinamento con il Dipartimento di
          cui  all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  303,  gli  interessi  del sistema produttivo del
          Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
          settore   e  facendo  salve  le  competenze  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze e del Ministero degli affari
          esteri  e per il tramite dei rappresentanti italiani presso
          tali organismi;
                c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
          per  favorire  l'assunzione,  da  parte  delle  imprese, di
          responsabilita'  relative  alle  modalita' produttive, alla
          qualita'  e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
          relazioni con il consumatore;
                d) studia  la  struttura  e l'andamento dell'economia
          industriale e aziendale;
                e) definisce  le  strategie  e  gli  interventi della
          politica  commerciale  e  promozionale  con l'estero, ferme
          restando  le  competenze del Ministero degli affari esteri,
          del  Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
          per gli italiani nel Mondo.
              2-ter.  Il  Ministero elabora ogni triennio, sentite le
          amministrazioni  interessate  ed  aggiornandolo con cadenza
          annuale,  un  piano  degli  obiettivi, delle azioni e delle
          risorse   necessarie  per  il  loro  raggiungimento,  delle
          modalita'  di  attuazione, delle procedure di verifica e di
          monitoraggio.
              2-quater.  Restano  in  ogni caso ferme le attribuzioni
          degli  altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del commercio
          con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
          la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, fatte salve le
          risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
          decreto   legislativo   ad   altri   Ministeri,  agenzie  o
          autorita',   perche'  concernenti  funzioni  specificamente
          assegnate  ad  essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
          per  gli  effetti  degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
          lettere a)  e b),  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, le
          funzioni  conferite dalla vigente legislazione alle regioni
          ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
              4.   Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministero  della  sanita', del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
          Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
          legislativo.
              5.  Restano  ferme le competenze spettanti al Ministero
          della difesa.».
              - Si  riporta  l'art. 16, della legge 27 febbraio 1967,
          n.   48  (Attribuzioni  e  ordinamento  del  Ministero  del
          bilancio e della programmazione economica e istituzione del
          Comitato  dei  Ministri  per  la programmazione economica),
          come    modificato   dalla   legge   di   conversione   del
          decreto-legge che qui si pubblica:
              «16.   (Costituzione   ed   attribuzioni  del  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica). - E'
          costituito    il   "Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica".
              Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  ed  e'  costituito  in  via  permanente  dal
          Ministro per il bilancio e per la programmazione economica,
          che  ne  e'  Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari
          esteri,  per  il  tesoro, per le finanze, per l'industria e
          commercio,  per  l'agricoltura  e foreste, per il commercio
          con  l'estero,  per le partecipazioni statali, per i lavori
          pubblici,  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale, per i
          trasporti  e l'aviazione civile, per la marina mercantile e
          per il turismo o lo spettacolo nonche' dal Ministro per gli
          interventi   straordinari  nel  Mezzogiorno  e  nelle  zone
          depresse del Centro-Nord.
              Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri
          e  subordinatamente  ad esse, il Comitato interministeriale
          per  la  programmazione  economica predispone gli indirizzi
          della  politica  economica  nazionale; indica, su relazione
          del Ministro per il bilancio e la programmazione economica,
          le   linee  generali  per  la  elaborazione  del  programma
          economico  nazionale,  su  relazione  del  Ministro  per il
          tesoro,  le linee generali per la impostazione dei progetti
          di  bilancio  annuali  e  pluriennali  di  previsione dello
          Stato,  nonche' le direttive generali intese all'attuazione
          del   programma  economico  nazionale  ed  a  promuovere  e
          coordinare   a   tale   scopo  l'attivita'  della  pubblica
          amministrazione   e   degli   enti   pubblici;  esamina  la
          situazione  economica  generale  ai  fini  dell'adozione di
          provvedimenti congiunturali.
              Entro  il  mese  di luglio  il  Ministro del tesoro, di
          concerto   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica, presenta al CIPE lo schema delle
          linee  di  impostazione  dei progetti di bilancio annuale e
          pluriennale  allegandovi  le  relazioni  programmatiche  di
          settore,  riunite  e  coordinate  in un unico documento e i
          relativi allegati.
              Entro  il  15 settembre  il  CIPE  approva la relazione
          previsionale  e  programmatica, le relazioni programmatiche
          di  settore  e  le  linee  di  impostazione dei progetti di
          bilancio annuale e pluriennale.
              Le   regioni,   con   il  concorso  degli  enti  locali
          territoriali,  determinano  gli obiettivi programmatici dei
          propri  bilanci  pluriennali  in  riferimento  ai programmi
          regionali  di  sviluppo  e  in  armonia  con  gli obiettivi
          programmatici  risultanti  dal  bilancio  pluriennale dello
          Stato.
              Qualora  il  Governo  riscontri  la  mancata attuazione
          della  armonizzazione  prevista  dal precedente comma, puo'
          promuovere   la   questione  di  merito  per  contrasto  di
          interessi  ai  sensi  del  quarto comma dell'art. 127 della
          Costituzione.
              Promuove,    altresi',    l'azione    necessaria    per
          l'armonizzazione  della politica economica nazionale con le
          politiche  economiche  degli  altri  Paesi  della Comunita'
          europea   del  carbone  e  dell'acciaio  (C.E.C.A.),  della
          Comunita'  economica  europea  (C.E.E.)  e  della Comunita'
          europea   della  energia  atomica  (C.E.C.A.),  secondo  le
          disposizioni  degli  Accordi  di Parigi del 18 aprile 1951,
          ratificati  con  legge  25 giugno  1952,  n.  766,  e degli
          Accordi  di  Roma  del  25 marzo  1957 ratificati con legge
          14 ottobre 1957, n. 1203.
              Sono  chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato
          altri   Ministri,   quando   vengano   trattate   questioni
          riguardanti   i  settori  di  rispettiva  competenza.  Sono
          altresi'  chiamati  i  presidenti delle giunte regionali, i
          presidenti  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano,
          quando   vengano   trattati   problemi  che  interessino  i
          rispettivi enti.
              Partecipa  alle  riunioni del Comitato, con funzioni di
          segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri.
              Alle  sedute  del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione   economica   possono   essere  invitati  ad
          intervenire   il   Governatore  della  Banca  d'Italia,  il
          Presidente   dell'Istituto   centrale   di  statistica,  il
          segretario della programmazione.
              Per  l'esame  dei  problemi  specifici il Comitato puo'
          costituire nel suo seno Sottocomitati.
              I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla
          Direzione  generale  per  l'attuazione della programmazione
          economica del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica.  Per  tali servizi possono essere addetti presso
          il   Ministero   funzionari   di  altra  Amministrazione  a
          richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          26 aprile   2005,   n.   63,   convertito   in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante:
          «Disposizioni   urgenti  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
          altre  misure urgenti», abrogato dalla legge di conversione
          del decreto-legge che qui si pubblica:
              «Art.  1  (Sviluppo  e  coesione territoriale). - 1. Il
          coordinamento   e  la  verifica  degli  interventi  per  lo
          sviluppo  economico,  territoriale  e  settoriale,  nonche'
          delle  politiche di coesione, con riferimento alle aree del
          Mezzogiorno,  e le funzioni previste dalla legge in materia
          di    strumenti    di   programmazione   negoziata   e   di
          programmazione  dell'utilizzo di fondi strutturali per tali
          aree  sono  attribuiti  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro
          delegato  utilizza  anche  le  strutture  organizzative del
          Dipartimento  delle politiche di sviluppo e coesione presso
          il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, cui restano
          attribuite   tali   competenze  ivi  comprese  le  relative
          risorse.
              3.  Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 7 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 303, si provvede
          alla  individuazione  ed all'organizzazione delle strutture
          di  supporto,  senza  maggiori  oneri per il bilancio dello
          Stato.».
              -  Il  testo  dell'art.  27,  del  decreto  legislativo
          30 luglio     1999,     n.     300,    recante:    «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e'  riportato  nelle note
          all'art. 1, comma 2.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  42,  comma 1,  del
          decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
                a) programmazione,   finanziamento,  realizzazione  e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale,  ivi  comprese  le reti elettriche, idrauliche e
          acquedottistiche,   e   delle   altre  opere  pubbliche  di
          competenza  dello  Stato, ad eccezione di quelle in materia
          di   difesa;   qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
          pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
                b) edilizia residenziale: aree urbane;
                c) navigazione  e  trasporto marittimo; vigilanza sui
          porti;  demanio  marittimo;  sicurezza  della navigazione e
          trasporto   nelle  acque  interne;  programmazione,  previa
          intesa  con  le regioni interessate, del sistema idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
                d)  trasporto  terrestre,  circolazione dei veicoli e
          sicurezza dei trasporti terrestri;
                d-bis)  sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
          disposto  da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
          disciplinate   dall'art.  41  e  dal  presente  comma,  ivi
          comprese le espropriazioni;
                d-ter)  pianificazione  delle reti, della logistica e
          dei   nodi   infrastrutturali   di   interesse   nazionale,
          realizzazione  delle opere corrispondenti e valutazione dei
          relativi interventi;
                d-quater)  politiche  dell'edilizia concernenti anche
          il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.».
              - Il   testo   dell'art.   42,   comma 1,  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e'  riportato  nelle note
          all'art. 1, comma 4.
              - Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, lettere c)
          e d)  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300,
          recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «46   (Aree   funzionali).   -   1.  Il  Ministero,  in
          particolare,  svolge le funzioni di spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali:
                c) politiche   sociali,  previdenziali:  principi  ed
          obiettivi  della  politica sociale, criteri generali per la
          programmazione  della rete degli interventi di integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;   standard  dei  servizi  sociali  essenziali;
          criteri  di  ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
          per  le  politiche  sociali, politica di tutela abitativa a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica,  a  richiesta  degli  enti  locali e territoriali;
          rapporti  con  gli  organismi internazionali, coordinamento
          dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
          determinazione  dei  profili  professionali degli operatori
          sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
          amministrativa   e   tecnico-finanziaria   sugli   enti  di
          previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
                d) politiche  del  lavoro e dell'occupazione e tutela
          dei   lavoratori:   indirizzo,   programmazione,  sviluppo,
          coordinamento  e  valutazione  delle  politiche  del lavoro
          dell'occupazione;  gestione  degli incentivi alle persone a
          sostegno  dell'occupabilita'  e  della  nuova  occupazione;
          politiche  della  formazione  professionale  come strumento
          delle  politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
          coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
          del  lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
          esteri    non    comunitari;    raccordo    con   organismi
          internazionali;  conciliazione delle controversie di lavoro
          individuali  e  plurime  e  risoluzione  delle controversie
          collettive  di  rilevanza  pluriregionale;  conduzione  del
          sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
          posti  di  lavoro;  profili  di sicurezza dell'im-piego sul
          lavoro  di  macchine,  impianti e prodotti industriali, con
          esclusione  di  quelli  destinati  ad attivita' sanitarie e
          ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
          sul  lavoro  e  controllo  sulla disciplina del rapporto di
          lavoro  subordinato  ed autonomo; assistenza e accertamento
          delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 556, della
          legge  23 dicembre  2005, n. 266, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:
              «556.   Al   fine  di  prevenire  fenomeni  di  disagio
          giovanile  legato  all'uso  di  sostanze  stupefacenti,  e'
          istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche
          antidroga  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          l'«Osservatorio   per  il  disagio  giovanile  legato  alle
          tossicodipendenze».   Presso  il  Dipartimento  di  cui  al
          presente  comma e'  altresi'  istituito il "Fondo nazionale
          per  le  comunita' giovanili" per favorire le attivita' dei
          giovani  in  materia di sensibilizzazione e prevenzione del
          fenomeno  delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria
          del  Fondo  per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro
          che,  nella  misura  del  5  per  cento,  e'  destinata  ad
          attivita'  di  comunicazione,  informazione  e monitoraggio
          relativamente  al  rapporto tra giovani e tossicodipendenza
          con  particolare  riguardo a nuove forme di associazionismo
          giovanile,   svolte   dall'Osservatorio   per   il  disagio
          giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per
          cento  del  Fondo  viene destinato alle comunita' giovanili
          individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze  da  emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge. Con tale decreto,
          di  natura  non  regolamentare, vengono determinati anche i
          criteri   per   l'accesso   al  Fondo  e  le  modalita'  di
          presentazione delle istanze.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6-bis  del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 303, recante «Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
          dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59», abrogato
          dalla  legge  di  conversione  del decreto-legge che qui si
          pubblica:
              «6-bis   (Dipartimento   nazionale   per  le  politiche
          antidroga).  -  1.  Il  coordinamento  delle  politiche per
          prevenire,  monitorare  e  contrastare il diffondersi delle
          tossicodipendenze,  e  delle alcooldipendenze correlate, di
          cui  al  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n.  309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al
          quale  sono  trasferite le risorse finanziarie, strumentali
          ed  umane  connesse  allo svolgimento delle competenze gia'
          attribuite  al  Dipartimento  per  le  politiche  sociali e
          previdenziali  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
          sociali  di  cui  all'art.  10,  comma 4,  comprese  quelle
          previste  dall'art.  127  del  citato testo unico di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
          successive modificazioni.
              2.  Il  Dipartimento  collabora con le associazioni, le
          cooperative  sociali  di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
          381,  le  comunita'  terapeutiche e i centri di accoglienza
          operanti   nel   campo   della   prevenzione,   recupero  e
          reinserimento   sociale  dei  tossicodipendenti;  raccoglie
          informazioni   e  documentazione  sulle  tossicodipendenze,
          definendo  e aggiornando le metodologie per la rilevazione,
          l'elaborazione,   la   valutazione   e   il   trasferimento
          all'esterno  delle  informazioni  sulle  tossicodipendenze.
          Esso  opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di
          coordinamento  per l'azione antidroga di cui all'art. 1 del
          citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  309  del  1990, e successive modificazioni,
          ferme   restando   le   competenze   attribuite   ad  altre
          amministrazioni  pubbliche  in  materia  di  prevenzione  e
          contrasto  alla  droga  e  recupero  delle  persone  dedite
          all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
              3.  Entro  il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento
          trasmette  al  Parlamento  una  relazione dettagliata sugli
          interventi  effettuati in attuazione del presente articolo,
          con  particolare  riferimento  alle  azioni  di contrasto e
          prevenzione   della   droga   e   di   recupero,   cura   e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          contenente  altresi' l'elenco delle associazioni, comunita'
          terapeutiche  e centri di accoglienza, ritenuti validamente
          idonei  alle  loro  funzioni  statutarie  da  una  apposita
          Commissione  istituita,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a
          carico  del  bilancio  dello  Stato,  dal Dipartimento, che
          collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso.».
              - Si   riporta   il   testo   dall'art.   12,  comma 1,
          lettera c),  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, recante:
          «Delega al Governo per il conferimentodi funzioni e compiti
          alle  regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:
              «Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
          23 agosto  1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e  dal  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                c) garantire  al  personale inquadrato ai sensi della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
          permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze;».
              - La legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: «Nuove norme
          in  materia di obiezione di coscienza», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163.
              - La  legge  6 marzo 2001, n. 64, recante: «Istituzione
          del   servizio   civile  nazionale»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68.
              - Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:
          «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
          2  della  legge  6 marzo  2001, n. 64», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2002, n. 99.
              - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1, lettere a)
          e b),  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300,
          recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art.  50  (Aree  funzionali).  -  1.  Il Ministero, in
          particolare,  svolge le funzioni di spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali:
                a) istruzione   non   universitaria:   organizzazione
          generale    dell'istruzione   scolastica,   ordinamenti   e
          programmi   scolastici,   stato  giuridico  del  personale;
          definizione    dei    criteri    e    dei   parametri   per
          l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri
          per  l'attuazione  delle  politiche  sociali  nella scuola;
          determinazione  e  assegnazione delle risorse finanziarie a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  e  del  personale alle
          istituzioni  scolastiche  autonome; valutazione del sistema
          scolastico;  ricerca  e  sperimentazione  delle innovazioni
          funzionali  alle  esigenze  formative;  riconoscimento  dei
          titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
          internazionale  e  attivazione di politiche dell'educazione
          comuni  ai  paesi  dell'Unione europea; assetto complessivo
          dell'intero   sistema   formativo,   individuazione   degli
          obiettivi  e  degli standard formativi e percorsi formativi
          in  materia di istruzione superiore e di formazione tecnica
          superiore;   consulenza   e  supporto  all'attivita'  delle
          istituzioni  scolastiche  autonome;  competenze di cui alla
          legge  11 gennaio  1996, n. 23; istituzioni di cui all'art.
          137,   comma 2,  ed  all'art.  138,  comma 3,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112;».
                b) compiti    di    indirizzo,    programmazione    e
          coordinamento   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          nazionale  di  cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
          204;   istruzione   universitaria,  ricerca  scientifica  e
          tecnologica:  programmazione  degli  interventi sul sistema
          universitario  e  degli  enti  di  ricerca non strumentali;
          indirizzo    e   coordinamento,   normazione   generale   e
          finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non
          strumentali;  monitoraggio  e  valutazione,  anche mediante
          specifico    Osservatorio,    in   materia   universitaria;
          attuazione  delle  norme  comunitarie  e  internazionali in
          materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea
          e  integrazione  internazionale  del sistema universitario,
          anche  in  attuazione  degli  accordi culturali stipulati a
          cura  del Ministero degli affari esteri; monitoraggio degli
          enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione
          del   CIVR;   completamento  dell'autonomia  universitaria;
          formazione  di grado universitario; razionalizzazione delle
          condizioni    d'accesso    all'istruzione    universitaria;
          partecipazione  alle  attivita'  relative  all'accesso alle
          amministrazioni   e   alle  professioni,  al  raccordo  tra
          istruzione    universitaria,    istruzione   scolastica   e
          formazione;  valorizzazione e sostegno della ricerca libera
          nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra
          ricerca  applicata  e ricerca pubblica; coordinamento della
          partecipazione    italiana    a   programmi   nazionali   e
          internazionali  di  ricerca;  indirizzo  e  sostegno  della
          ricerca  aerospaziale;  cooperazione  scientifica in ambito
          nazionale,  comunitario  ed  internazionale;  promozione  e
          sostegno  della  ricerca  delle  imprese  ivi  compresa  la
          gestione  di  apposito  fondo per le agevolazioni anche con
          riferimento  alle  aree  depresse e all'integrazione con la
          ricerca pubblica.».
              - La  legge  21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma
          delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
          danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
          Istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          Conservatori   di   musica   e   degli   Istituti  musicali
          pareggiati.»,   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 gennaio 2000, n. 2.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1 della legge 6 marzo
          1958,   n.   199,   recante:   «Devoluzione   al  Ministero
          dell'agricoltura   e  delle  foreste  dell'esercizio  delle
          attribuzioni statali in materia alimentare»:
              «1.  Sono  demandati  al  Ministero  dell'agricoltura e
          delle foreste:
                a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
          l'alimentazione  del  Paese in relazione ai bisogni ed alle
          disponibilita' dei generi alimentari;
                b) le  iniziative  intese  a  promuovere e coordinare
          studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
                c) la  ricerca  ed  il controllo dei dati e dei mezzi
          per  provvedere  alla copertura del bilancio alimentare del
          Paese  e  per  la  migliore  organizzazione  dei mercati di
          vendita dei generi alimentari;
                d) gli  studi  e  le provvidenze economiche, sociali,
          assistenziali,  scientifiche  ed  educative nel campo della
          alimentazione,   con  particolare  riguardo  ai  fabbisogni
          alimentari  delle  classi  lavoratrici  vulnerabili  e meno
          abbienti    avvalendosi   dell'Istituto   nazionale   della
          nutrizione  al quale e' conferita personalita' giuridica di
          diritto   pubblico   sotto   la   vigilanza  del  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste;
                e) i  rapporti  con  gli  organi internazionali della
          alimentazione;
                f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
          Commissariato  dell'alimentazione  che,  con  l'abrogazione
          delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
          legge.
              Le  attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che
          riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
          vengono  esercitate  dal Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste  d'intesa  con  il  Ministero  dell'industria e del
          commercio.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  2 agosto  2002,  n.  220  «Norme in materia di
          riordino  della  vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi
          dell'art.  7,  comma 1,  della legge 3 aprile 2001, n. 142,
          recante:   "Revisione   della   legislazione   in   materia
          cooperativistica,    con   particolare   riferimento   alla
          posizione del socio lavoratore".»:
              «Art. 12 (Provvedimenti). - 1. Il Ministero, sulla base
          delle  risultanze  emerse in sede di vigilanza, valutate le
          circostanze   del   caso,   puo'   adottare,   i   seguenti
          provvedimenti:
                a) cancellazione   dall'albo   nazionale  degli  enti
          cooperativi  ovvero,  nelle  more dell'adozione del decreto
          ministeriale di cui all'art. 15, comma 3, cancellazione dal
          registro  prefettizio  e  dallo  schedario  generale  della
          cooperazione;
                b) gestione  commissariale,  ai  sensi dell'art. 2543
          del codice civile;
                c) scioglimento  per  atto  dell'autorita',  ai sensi
          dell'art. 2544 del codice civile;
                d) sostituzione  dei  liquidatori, ai sensi dell'art.
          2545 del codice civile;
                e) liquidazione   coatta   amministrativa,  ai  sensi
          dell'art. 2540 del codice civile.
              2.   I   provvedimenti   sanzionatori   di   cui   alle
          lettere a), b), c)  e d)  del comma 1 sono adottati sentita
          la Commissione centrale per le cooperative.
              3.    Gli   enti   cooperativi   che   si   sottraggono
          all'attivita'  di  vigilanza  o  non  rispettano  finalita'
          mutualistiche   sono  cancellati,  sentita  la  Commissione
          centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti
          cooperativi   ovvero,  nelle  more  dell'istituzione  dello
          stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale
          della cooperazione.
              4.  Agli  enti  cooperativi  che commettono reiterate e
          gravi  violazioni  del  regolamento di cui all'art. 6 della
          legge  3 aprile  2001, n. 142, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 2543 del codice civile.
              5.  Per  i  consorzi  agrari, i provvedimenti di cui al
          comma 1  sono  adottati  di concerto con il Ministero delle
          politiche agricole e forestali.».
              - Si  riportano  gli  articoli 2,  5  e  6  della legge
          28 ottobre  1999,  n.  410, recante: «Nuovo ordinamento dei
          consorzi agrari»:
              «Art.  2 (Scopi). - 1. I consorzi agrari hanno lo scopo
          di  contribuire  all'innovazione  ed al miglioramento della
          produzione   agricola,   nonche'   alla  predisposizione  e
          gestione di servizi utili all'agricoltura.
              2.  I  consorzi  possono inoltre compiere operazioni di
          credito-agrario  di esercizio in natura, ai sensi dell'art.
          153  del  decreto  legislativo  1° settembre  1993, n. 385,
          nonche'   di   anticipazione   ai  produttori  in  caso  di
          conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e
          possono  partecipare  a  societa'  i  cui scopi interessino
          l'attivita' consortile o promuoverne la costituzione.».
              «Art.   5   (Disposizioni   particolari).   -   2.   La
          Federconsorzi,  a  seguito  della esecuzione del concordato
          preventivo in corso, e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del
          codice civile.
              3.   I   consorzi   agrari  conservano  l'inquadramento
          previdenziale  nella categoria di riferimento stabilita nel
          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.
              5.   Nel  caso  in  cui  le  operazioni  connesse  alla
          procedura  di  concordato  di  cui  all'art.  214 del regio
          decreto  16 marzo  1942,  n. 267, o alle cessioni di cui al
          comma 4,  comportino  effetti  sui livelli occupazionali il
          consorzio  interessato puo' richiedere, per la durata di un
          biennio,  l'intervento  della  cassa  integrazione guadagni
          straordinaria   per  riorganizzazione  aziendale  ai  sensi
          dell'art.   1   della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e
          successive  modificazioni, indipendentemente dai periodi di
          cassa   integrazione   guadagni  straordinaria  di  cui  il
          consorzio abbia gia' usufruito.».
              «Art.  6  (Diritto  di  prelazione).  -  1. Nel caso di
          vendita  di  beni  immobili o di vendita in blocco dei beni
          mobili,  di  cessione  di  azienda o di ramo di azienda dei
          consorzi    agrari   sottoposti   a   liquidazione   coatta
          amministrativa,  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  210 del
          regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  e' attribuito, a
          parita' di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi
          agrari,  costituiti  nella  regione o in regione confinante
          che  siano  in  amministrazione  ordinaria.  Qualora  detti
          consorzi   non   esercitino   tale   diritto,  le  societa'
          cooperative  agricole costituite e operanti nella provincia
          e  successivamente  nella  regione stessa sono preferite, a
          parita'  di  condizioni,  rispetto  agli  altri  offerenti,
          sempre che siano in amministrazione ordinaria.
              2.   Per  l'esercizio  del  diritto  di  prelazione  si
          applicano  le  procedure ed i termini previsti dall'art. 38
          della legge 27 luglio 1978, n. 392.
              3.  L'esercizio  del  diritto  di  prelazione  consente
          altresi'  l'uso  della  denominazione del consorzio agrario
          soggetto  a  liquidazione coatta amministrativa, sempre che
          riguardi  il  complesso  dei beni o la cessione di azienda,
          nonche'  il  compimento delle operazioni di cui all'art. 2,
          comma 2.».
              - Si riporta il testo del comma 227, dell'art. 1, della
          legge   30 dicembre  2004,  n.  311  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2005)»,   abrogato  dalla  legge  di
          conversione del decreto-legge che qui si pubblica:
              «227.   Al   fine   di   rendere   piu'  efficienti  ed
          economicamente  convenienti  per  la  finanza  pubblica  le
          procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi
          dell'art.   5  della  legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  e
          successive  modificazioni,  non  puo'  cessare dall'ufficio
          fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi
          statutari  e  comunque non oltre due anni dalla conclusione
          delle  procedure  di  cui  all'art.  214  del regio decreto
          16 marzo   1942,   n.  267,  in  mancanza  di  procedimenti
          contenziosi  a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima
          ipotesi,  fino  alla  definitiva  conclusione  degli stessi
          procedimenti.   Nell'art.   5,   comma 7-bis,  della  legge
          28 ottobre  1999,  n.  410,  le  parole:  "e per una durata
          massima di dodici mesi" sono soppresse.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 198, primo comma,
          213  e  214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante
          «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta amministrativa»:
              «Art. 198 (Organi della liquidazione amministrativa). -
          Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro
          successivo  viene  nominato  un commissario liquidatore. E'
          altresi'  nominato  un  comitato  di  sorveglianza di tre o
          cinque  membri  scelti  fra persone particolarmente esperte
          nel    ramo    di    attivita'   esercitato   dall'impresa,
          possibilmente fra i creditori.».
              «Art.   213  (Chiusura  della  liquidazione).  -  Prima
          dell'ultimo  reparto ai creditori, il bilancio finale della
          liquidazione  con  il  conto  della  gestione e il piano di
          reparto  tra i creditori, accompagnati da una relazione del
          comitato   di   sorveglianza,   devono   essere  sottoposti
          all'autorita',  che  vigila sulla liquidazione, la quale ne
          autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e
          liquida  il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito
          e'   data   notizia   mediante  inserzione  nella  Gazzetta
          Ufficiale e nei giornali che siano designati dall'autorita'
          che vigila sulla liquidazione.».
              «Art.  214 (Concordato). - Dopo il deposito dell'elenco
          previsto   dall'art.   209  l'autorita'  che  vigila  sulla
          liquidazione,   su   parere  del  commissario  liquidatore,
          sentito   il  comitato  di  sorveglianza  puo'  autorizzare
          l'impresa  in  liquidazione  a  proporre  al  tribunale  un
          concordato,  osservate le disposizioni dell'art. 152, se si
          tratta di societa'.
              La proposta di concordato deve indicare le condizioni e
          le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria
          del  tribunale col parere del commissario liquidatore e del
          comitato  di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte
          dall'autorita'  che vigila sulla liquidazione. Entro trenta
          giorni  dal  deposito  gli  interessati  possono presentare
          nella   cancelleria   le   loro   opposizioni  che  vengono
          comunicate al commissario.
              Il  tribunale,  sentito  il  parere  dell'autorita' che
          vigila   sulla   liquidazione,  decide  sulla  proposta  di
          concordato,  tenendo  conto delle opposizioni, con sentenza
          in   camera  di  consiglio.  La  sentenza  che  approva  il
          concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre
          forme che sono stabilite dal tribunale.
              Contro   la   sentenza,   che  approva  o  respinge  il
          concordato,   l'impresa  in  liquidazione,  il  commissario
          liquidatore   e   gli  opponenti  possono  appellare  entro
          quindici  giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata
          a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in
          cassazione decorre dall'affissione.
              Il   commissario   liquidatore   con  l'assistenza  del
          comitato   di   sorveglianza   sorveglia  l'esecuzione  del
          concordato.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma 1,  del
          decreto   legislativo   29 marzo   2004,  n.  99,  recante:
          «Disposizioni   in   materia   di   soggetti  e  attivita',
          integrita'  aziendale  e  semplificazione amministrativa in
          agricoltura,  a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f),
          g),  l),  ee),  della  legge  7 marzo  2003,  n.  38», come
          modificato  dalla  legge  di conversione del decreto-legge,
          che qui si pubblica:
              «Art.   17   (Promozione   del  sistema  agroalimentare
          italiano).   -  1. In  raccordo  con  il  Comitato  per  la
          valorizzazione  del  patrimonio  alimentare italiano di cui
          all'art.  59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,  la  societa' per azioni «BUONITALIA», partecipata dal
          Ministero  delle politiche agricole e forestali e strumento
          operativo  del  Ministero  stesso  per  l'attuazione  delle
          politiche  promozionali  di  competenza  nazionale,  ha per
          scopo  l'erogazione  di  servizi  alle  imprese del settore
          agroalimentare      finalizzati      a      favorire     la
          internazionalizzazione dei prodotti italiani.».
              - Si  riporta  il testo dei commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5,
          5-bis,  5-ter  e  6  dell'art.  19  del decreto legislativo
          30 marzo   2001,   n.   165,   recante:   «Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»:
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
          attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
          dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
          conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
          direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
          civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
          sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
          dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
          definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
          rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
          ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma 4  del  presente  articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,    ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata   di  tali  incarichi,  comunque,  non  puo'  essere
          inferiore  a  tre  anni  ne'  eccedere il termine di cinque
          anni.   Tali   incarichi   sono   conferiti  a  persone  di
          particolare  e comprovata qualificazione professionale, che
          abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici o
          privati  ovvero  aziende pubbliche o private con esperienza
          acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete   esperienze  di  lavoro  maturate,  anche  presso
          amministrazioni    statali,   ivi   comprese   quelle   che
          conferiscono   gli   incarichi,   in  posizioni  funzionali
          previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
          settori  della  ricerca, della docenza universitaria, delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   dell'incarico,   i   dipendenti   delle  pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 52, comma 1, e 53
          del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
          le  attivita'  culturali esercita, anche in base alle norme
          del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, e del
          testo  unico  approvato  con decreto legislativo 29 ottobre
          1999,  n.  490,  le  attribuzioni  spettanti  allo Stato in
          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
          eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
          ad  altri  Ministeri  o  ad  agenzie,  e fatte in ogni caso
          salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli 1,
          comma 2,   e  3,  comma 1,  lettere a)  e b),  della  legge
          15 marzo  1997,  n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
          legislazione alle regioni ed agli enti locali.».
              «Art.  53  (Aree  funzionali).  -  1.  Il Ministero, in
          particolare,  svolge  le  funzioni  di spettanza statale in
          materia  di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei beni
          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
          musicali,   cinematografiche,  di  danza,  circensi,  dello
          spettacolo  viaggiante),  anche tramite la promozione delle
          produzioni      cinematografiche,     radiotelevisive     e
          multimediali;  promozione  del libro e sviluppo dei servizi
          bibliografici  e  bibliotecari  nazionali; promozione della
          cul-tura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
          progettazione  di  opere  destinate ad attivita' culturali;
          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
          materie    di    competenza,    anche   mediante   sostegno
          all'attivita'  degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
          e sull'Istituto del credito sportivo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 117, secondo comma,
          lettera p), della Costituzione:
              «Art.  117.  - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
          seguenti materie:
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 118, primo e secondo
          comma della Costituzione:
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.».
              - Il  testo  dell'art.  46,  comma 1,  lettera c),  del
          decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», e' riportato nelle
          note all'art. 1, comma 6.
              - Si  riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
          23 dicembre   1997,  n.  451,  recante:  Istituzione  della
          Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
          nazionale per l'infanzia:
              «Art.  2  (Osservatorio nazionale per l'infanzia). - 1.
          E'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri   -   Dipartimento   per   gli   affari   sociali,
          l'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia,  presieduto dal
          Ministro per la solidarieta' sociale.
              2.  L'Osservatorio  predispone  ogni  due anni il piano
          nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
          e  lo  sviluppo  dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla
          Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
          lo   sviluppo   dell'infanzia,   adottata  a  New  York  il
          30 settembre  1990,  con l'obiettivo di conferire priorita'
          ai   programmi  riferiti  ai  minori  e  di  rafforzare  la
          cooperazione  per  lo  sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
          piano  individua,  altresi',  le modalita' di finanziamento
          degli  interventi  da  esso  previsti  nonche'  le forme di
          potenziamento  e di coordinamento delle azioni svolte dalle
          pubbliche  amministrazioni,  dalle  regioni  e  dagli  enti
          locali.
              3.  Il  piano e' adottato sentita la Commissione di cui
          all'art. 1, che si esprime entro sessanta giorni.
              4.  Il  piano  e'  adottato  ai sensi dell'art. 1 della
          legge  12 gennaio  1991,  n.  13,  previa deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
          solidarieta'  sociale,  entro  novanta giorni dalla data di
          presentazione  alla Commissione di cui all'art. 1. Il primo
          piano  nazionale  di azione e' adottato entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione
          sulla  condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione
          dei relativi diritti.
              6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art.
          44  della  citata  Convenzione  di  New  York alle scadenze
          indicate  dal  medesimo  articolo, sulla base di uno schema
          predisposto dall'Osservatorio.».
              «Art.  3  (Centro  nazionale  di  documentazione  e  di
          analisi   per  l'infanzia).  -  1.  L'Osservatorio  di  cui
          all'art.   2   si   avvale   di   un  Centro  nazionale  di
          documentazione   e   di  analisi  per  l'infanzia.  Per  lo
          svolgimento  delle  funzioni  del Centro, la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali   puo'   stipulare  convenzioni,  anche  di  durata
          pluriennale,  con  enti  di  ricerca pubblici o privati che
          abbiano  particolare qualificazione nel campo dell'infanzia
          e dell'adolescenza.
              2. Il Centro ha i seguenti compiti:
                a) raccogliere  e rendere pubblici normative statali,
          regionali,  dell'Unione europea ed internazionali; progetti
          di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
          per  genere  e  per  eta', anche in raccordo con l'Istituto
          nazionale     di    statistica    (ISTAT);    pubblicazioni
          scientifiche, anche periodiche;
                b) realizzare,   sulla  base  delle  indicazioni  che
          pervengono  dalle  regioni, la mappa annualmente aggiornata
          dei  servizi  pubblici,  privati  e  del  privato  sociale,
          compresi  quelli  assistenziali e sanitari, e delle risorse
          destinate  all'infanzia  a  livello  nazionale, regionale e
          locale;
                c) analizzare   le   condizioni   dell'infanzia,  ivi
          comprese  quelle  relative  ai  soggetti  in eta' evolutiva
          provenienti,  permanentemente o per periodi determinati, da
          altri  Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
          valutazione     dell'attuazione     dell'effettivita'     e
          dell'impatto  della  legislazione,  anche  non direttamente
          destinata ai minori;
                d) predispone,    sulla    base    delle    direttive
          dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
          rapporto  di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6,
          evidenziando  gli indicatori sociali e le diverse variabili
          che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
                e) formulare   proposte,  anche  su  richiesta  delle
          istituzioni  locali,  per la elaborazione di progettipilota
          intesi  a  migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
          eta'  evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
          madre nel periodo perinatale;
                f) promuovere  la  conoscenza  degli interventi delle
          amministrazioni   pubbliche,  collaborando  anche  con  gli
          organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
          particolare  con  istituti  e  associazioni operanti per la
          tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
                g) raccogliere    e    pubblicare   regolarmente   il
          bollettino  di  tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
          periodiche, che interessano il mondo minorile.
              3.   Nello   svolgimento  dei  compiti  previsti  dalla
          presente  legge  il  Centro  puo'  intrattenere rapporti di
          scambio,  di  studio  e di ricerca con organismi europei ed
          internazionali  ed  in particolare con il Centro di studi e
          ricerche    per    l'assistenza    all'infanzia    previsto
          dall'Accordo  tra il Governo della Repubblica italiana e il
          Fondo  delle  Nazioni  Unite  per l'infanzia, firmato a New
          York   il  23 settembre  1986,  reso  esecutivo  con  legge
          19 luglio 1988, n. 312.».
              - Il  decreto  legislativo  16 settembre  1996, n. 565,
          recante:  Attuazione  della  delega  conferita dall'art. 2,
          comma 33,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
          riordino   della   disciplina  della  gestione  «Mutualita'
          pensioni»  di  cui  alla  legge  5 marzo  1963,  n. 389, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1996, n.
          256, supplemento ordinario n. 184.
              - Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice
          delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.
          6  della  legge  28 novembre  2005,  n. 246), e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31 maggio  2006,  n.  125,
          supplemento ordinario n. 133.
              - Si  riporta il testo della legge 25 febbraio 1992, n.
          215,   recante:   Azioni   positive   per   l'imprenditoria
          femminile:
              «Art. 10 (Comitato per l'imprenditoria femminile). - 6.
          Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui al presente
          articolo, e' autorizzata la spesa annua di lire cinquecento
          milioni  a  valere  sulle  disponibilita'  del Fondo di cui
          all'art. 3.».
              «Art.  12  (Iniziative delle regioni). - 1. Le regioni,
          anche  a  statuto speciale, nonche' le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, attuano per le finalita' coerenti con
          la  presente  legge,  in  accordo  con  le  associazioni di
          categoria,   programmi   che  prevedano  la  diffusione  di
          informazioni mirate, nonche' la realizzazione di servizi di
          consulenza   e  di  assistenza  tecnica,  di  progettazione
          organizzativa,  di  supporto alle attivita' agevolate dalla
          presente legge.
              2.  Per  la realizzazione di tali programmi, le regioni
          possono  stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e
          privati  che  abbiano  caratteristiche  di  affidabilita' e
          consolidata  esperienza  in  materia  e  che siano presenti
          sull'intero territorio regionale.».
              «Art.   13  (Copertura  finanziaria).  -  1.  All'onere
          derivante  dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi
          per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire
          dieci  miliardi  per  l'anno  1994,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1992-1994, al capitolo 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno    1992,   all'uopo   utilizzando   l'accantonamento
          «Interventi  vari  nel  campo  sociale  (Imprenditorialita'
          femminile)».
              2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Il   testo  dell'art.  27,  del  decreto  legislativo
          30 luglio     1999,     n.     300,     recante:    Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge di
          conversione  del decreto-legge qui pubblicato, e' riportato
          nelle note all'art. 1, comma 2.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  28,  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59:
              «Art.  28  (Aree  funzionali).  - 1. Nel rispetto delle
          finalita'  e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
          ferme  restando  le competenze del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,   svolge   per  quanto  di  competenza,  in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
                a) competitivita':  politiche  per  lo sviluppo della
          competitivita'  del sistema produttivo nazionale; politiche
          di promozione degli inve-stimenti delle imprese al fine del
          superamento   degli   squilibri  di  sviluppo  economico  e
          tecnologico,  ivi  compresi gli interventi a sostegno delle
          attivita'  produttive  e gli strumenti della programmazione
          negoziata,   denominati  contratti  di  programma,  inclusi
          quelli    ricompresi    nell'ambito    dei   contratti   di
          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
          contratti  di  distretto,  nonche'  la  partecipazione, per
          quanto    di    competenza   ed   al   pari   delle   altre
          amministrazioni,  agli  accordi  di programma quadro, ed il
          raccordo   con  gli  interventi  degli  enti  territoriali,
          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
          sostegno  alle  imprese  ad alto tasso di crescita, tenendo
          conto   anche  delle  competenze  regionali;  politiche  di
          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
          settori  strategici;  collaborazione pubblico-privato nella
          realizzazione  di  iniziative  di  interesse nazionale, nei
          settori   di   competenza;   politiche   per   i  distretti
          industriali;  sviluppo  di  reti nazionali e internazionali
          per  l'innovazione  di  processo  e di prodotto nei settori
          produttivi;  attivita' di regolazione delle crisi aziendali
          e  delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
          coordinamento  con  le  societa' e gli istituti operanti in
          materia   di   promozione   industriale   e   di  vigilanza
          sull'Istituto   per  la  promozione  industriale;  politica
          industriale  relativa alla partecipazione italiana al Patto
          atlantico  e all'Unione europea; collaborazione industriale
          internazionale  nei  settori  aerospaziali  e della difesa,
          congiuntamente    agli    altri    Ministeri   interessati;
          monitoraggio  sullo  stato  dei  settori  merceologici, ivi
          compreso,    per   quanto   di   competenza,   il   settore
          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
          sviluppo     degli     stessi;    iniziative    finalizzate
          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
          dalla  crisi di particolari settori industriali; promozione
          delle  iniziative  nazionali e internazionali in materia di
          turismo;  politiche  per  l'integrazione degli strumenti di
          agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale;
          vigilanza  ordinaria  e  straordinaria  sulle  cooperative;
          politiche   per   la   promozione   e   lo  sviluppo  della
          cooperazione e mutualita';
                b) internazionalizzazione:   indirizzi   di  politica
          commerciale  con  l'estero,  in  concorso  con il Ministero
          degli  affari  esteri e del Ministero dell'economia e delle
          finanze;  elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
          degli   accordi   bilaterali  e  multilaterali  in  materia
          commerciale;   tutela   degli  interessi  della  produzione
          italiana  all'estero;  valorizzazione e promozione del made
          in   Italy,   anche   potenziando   le  relative  attivita'
          informative   e   di  comunicazione,  in  concorso  con  le
          amministrazioni  interessate;  disciplina  del regime degli
          scambi   e  gestione  delle  attivita'  di  autorizzazione;
          collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
          e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
          affari   esteri  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  e  concorso  al  relativo  coordinamento  con  le
          politiche  commerciali  e promozionali; coordinamento delle
          attivita'   della   commissione   CIPE   per   la  politica
          commerciale    con   l'estero,   disciplina   del   credito
          all'esportazione    e    dell'assicurazione   del   credito
          all'esportazione  e  partecipazione  nelle  competenti sedi
          internazionali  e  comunitarie ferme restando le competenze
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
          degli  affari  esteri;  attivita'  di semplificazione degli
          scambi,   congiuntamente  con  il  Ministero  degli  affari
          esteri,    e    partecipazione    nelle   competenti   sedi
          internazionali;  coordinamento,  per  quanto di competenza,
          dell'attivita'  svolta  dagli  enti  pubblici  nazionali di
          supporto  all'internazionalizzazione del sistema produttivo
          ed  esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  di
          competenza   del   Ministero  delle  attivita'  produttive;
          sviluppo    dell'internazionalizzazione    attraverso    il
          coordinamento  e  la  gestione degli strumenti commerciali,
          promozionali  e finanziari a sostegno di imprese, settori e
          distretti   produttivi,   con  la  partecipazione  di  enti
          territoriali,  sistema  camerale,  sistema  universitario e
          parchi  tecnico-scientifici,  ferme  restando le competenze
          dei    Ministeri   interessati;   politiche   e   strategie
          promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
          che    svolgono    attivita'   di   internazionalizzazione;
          promozione  integrata  all'estero del sistema economico, in
          collaborazione  con  il Ministero degli affari esteri e con
          gli   altri   Dicasteri   ed   enti  interessati;  rapporti
          internazionali  in  materia  fieristica,  ivi  comprese  le
          esposizioni universali e coordinamento della promozione del
          sistema  fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
          il    Ministero   degli   affari   esteri;   coordinamento,
          avvalendosi   anche   degli   sportelli   regionali,  delle
          attivita'  promozionali nazionali, raccordandole con quelle
          regionali  e  locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
          al   Ministero   degli   affari   esteri  ed  al  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, secondo le modalita' e gli
          strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
          promozionali   in   ambito  internazionale;  sostegno  agli
          investimenti  produttivi delle imprese italiane all'estero,
          ferme  restando le competenze del Ministero dell'economia e
          delle   finanze   e  del  Ministero  degli  affari  esteri;
          promozione    degli    investimenti   esteri   in   Italia,
          congiuntamente  con  le  altre amministrazioni competenti e
          con  gli  enti  preposti;  promozione  della  formazione in
          materia     di     internazionalizzazione;    sviluppo    e
          valorizzazione  del  sistema  turistico  per  la promozione
          unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
                c) sviluppo  economico: definizione degli obiettivi e
          delle  linee di politica energetica e mineraria nazionale e
          provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
          internazionali    e   rapporti   comunitari   nel   settore
          dell'energia,  ferme  restando le competenze del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  e del Ministero degli affari
          esteri,   compresi   il   recepimento  e  l'attuazione  dei
          programmi  e  delle  direttive sul mercato unico europeo in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e delle regioni;
          attuazione  dei  processi  di  liberalizzazione dei mercati
          energetici  e  promozione  della  concorrenza  nei  mercati
          dell'energia  e  tutela dell'economicita' e della sicurezza
          del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
          di  trasporto  dell'energia  elettrica e del gas naturale e
          definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
          di   ricerca,   incentivazione  e  interventi  nei  settori
          dell'energia  e  delle  miniere;  ricerca e coltivazione di
          idrocarburi  e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
          chimica,  sicurezza  mineraria,  escluse  le  competenze in
          materia  di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
          di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
          alla  salute  sui  luoghi  di lavoro, e servizi tecnici per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le   societa'   e   gli   istituti   operanti  nei  settori
          dell'energia;  gestione  delle  scorte  energetiche nonche'
          predisposizione   ed  attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
          brevetti,  i  modelli industriali e per marchi di impresa e
          relativi   rapporti   con   le   autorita'  internazionali,
          congiuntamente  con il Ministero degli affari esteri per la
          parte    di   competenza;   politiche   di   sviluppo   per
          l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
          di   incentivazione  per  la  ricerca  applicata  e  l'alta
          tecnologia;  politiche  per la promozione e lo sviluppo del
          commercio  elettronico;  partecipazione  ai procedimenti di
          definizione  delle  migliori  tecnologie  disponibili per i
          settori    produttivi;    politiche   nel   settore   delle
          assicurazioni   e  rapporti  con  l'ISVAP,  per  quanto  di
          competenza;   promozione   della  concorrenza  nel  settore
          commerciale,  attivita'  di sperimentazione, monitoraggio e
          sviluppo  delle nuove forme di commercializzazione, al fine
          di  assicurare  il loro svolgimento unitario; coordinamento
          tecnico  per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
          commerciali   e   della   loro   evoluzione,  nel  rispetto
          dell'ordinamento  civile  e della tutela della concorrenza;
          sostegno   allo   sviluppo  della  responsabilita'  sociale
          dell'impresa,  con  particolare  riguardo  ai  rapporti con
          fornitori  e  consumatori  e  nel rispetto delle competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti  e  degli  impianti  industriali ad esclusione dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli  enti di formazione tecnica e di accreditamento degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova  per  quanto di competenza; partecipazione al sistema
          di  certificazione ambientale, in particolare in materia di
          ecolabel  e  ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato  I  del  Trattato  istitutivo  della Comunita'
          economica  europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
          qualita'  dei  servizi  destinati  al consumatore, ferme le
          competenze   delle   regioni   in   materia  di  commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i  consumatori  e  connessi  rapporti con l'Unione europea,
          ferme  restando  le competenze del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli enti
          locali;     attivita'     di    supporto    e    segreteria
          tecnico-organizzativa    del    Consiglio   nazionale   dei
          consumatori  e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
          consumatori  nel  settore  turistico  a  livello nazionale;
          monitoraggio  dei  prezzi  liberi e controllati nelle varie
          fasi  di  scambio ed indagini sulle normative, sui processi
          di  formazione  dei prezzi e delle condizioni di offerta di
          beni  e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e  finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
          - in   materia   di   giochi,   nonche'  di  prevenzione  e
          repressione  dei  fenomeni  elusivi  del relativo monopolio
          statale;  vigilanza  sul sistema delle camere di commercio,
          industria,   artigianato   e  agricoltura,  secondo  quanto
          disposto  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
          sulla  tenuta  del registro delle imprese; politiche per lo
          sviluppo  dei  servizi nei settori di competenza; vigilanza
          sulle  societa'  fiduciarie  e  di revisione nei settori di
          competenza.
              2.  Il  Ministero  svolge  altresi'  compiti di studio,
          consistenti   in   particolare  nelle  seguenti  attivita':
          redazione   del  piano  triennale  di  cui  al  comma 2-ter
          dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardantii
          settori  produttivi  ed  elaborazione  di  iniziative,  ivi
          compresa  la  definizione  di  forme  di incentivazione dei
          relativi  settori produttivi, finalizzate a incrementare la
          competitivita'    del    sistema    produttivo   nazionale;
          valutazione  delle  ricadute  industriali  conseguenti agli
          investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
          dei  dati  relativi agli interventi di agevolazione assunti
          in  sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
          fini  del  monitoraggio  e  della valutazione degli effetti
          sulla  competitivita'  del  sistema  produttivo  nazionale;
          rilevazione,  elaborazione,  analisi  e  diffusione di dati
          statistici  in  materia energetica e mineraria, finalizzati
          alla  programmazione  energetica  e  mineraria;  ricerca in
          materia   di   tutela   dei  consumatori  e  degli  utenti;
          monitoraggio  dell'attivita'  assicurativa  anche  ai  fini
          delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
          ed   elaborazione   di   dati   e   rilevazioni  economiche
          riguardanti  il sistema turistico; promozione di ricerche e
          raccolta  di  documentazione  statistica per la definizione
          delle   politiche  di  internazionalizzazione  del  sistema
          produttivo  italiano;  analisi  di problemi concernenti gli
          scambi  di  beni  e  servizi  e  delle connesse esigenze di
          politica    commerciale;    rilevazione    degli    aspetti
          socio-economici della cooperazione.
              3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
          Ministeri.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  54,  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge di
          conversione dei decreto-legge che qui si pubblica:
              «Art.  54  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti.
              2.   I  dipartimenti  esercitano  le  proprie  funzioni
          nell'ambito delle seguenti aree funzionali:
                a) beni culturali e paesaggistici;
                b) beni archivistici e librari;
                c) ricerca, innovazione e organizzazione;
                a) spettacolo e sport.
              3.  Il  Ministero si articola, altresi', in diciassette
          uffici  dirigenziali  generali,  costituiti dalle direzioni
          regionali  per  i  beni  culturali e paesaggistici, e negli
          altri uffici dirigenziali.
              4.  L'individuazione  e  l'ordinamento degli uffici del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 2. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 38 e 39 della
          legge  4 maggio  1983, n. 184, recante: «Diritto del minore
          ad una famiglia»:
              «Art.  38.  -  1.  Ai  fini  indicati dall'art. 6 della
          Convenzione   e'   costituita   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per  le adozioni
          internazionali.
              2. La Commissione e' composta da:
                a) un   presidente   nominato   dal   Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  nella  persona  di  un magistrato
          avente   esperienza  nel  settore  minorile  ovvero  di  un
          dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
                b) due  rappresentanti della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri;
                c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali;
                d)  un  rappresentante  del  Ministero  degli  affari
          esteri;
                e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
                f)  due rappresentanti del Ministero della giustizia;
                g) un rappresentante del Ministero della salute;
                h) un  rappresentante  del  Ministero dell'economia e
          delle finanze;
                i) un  rappresentante  del Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca;
                l) tre  rappresentanti  della Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                m) tre   rappresentanti   designati,  sulla  base  di
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno
          dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
              3.   Il  presidente  dura  in  carica  quattro  anni  e
          l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
              4.  I  componenti della Commissione rimangono in carica
          quattro anni.
              5.  La  Commissione  si  avvale  di personale dei ruoli
          della  Presidenza  dei  Consiglio  dei  Ministri e di altre
          amministrazioni pubbliche.».
              «Art.   39.   -  1.  La  Commissione  per  le  adozioni
          internazionali:
                a) collabora   con   le  autorita'  centrali  per  le
          adozioni    internazionali   degli   altri   Stati,   anche
          raccogliendo    le   informazioni   necessarie,   ai   fini
          dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia
          di adozione;
                b) propone  la  stipulazione di accordi bilaterali in
          materia di adozione internazionale;
                c) autorizza  l'attivita'  degli enti di cui all'art.
          39-ter,  cura  la tenuta del relativo albo, vigila sul loro
          operato,   lo   verifica   almeno  ogni  tre  anni,  revoca
          l'autorizzazione  concessa  nei casi di gravi inadempienze,
          insufficienze  o  violazione  delle  norme  della  presente
          legge.  Le  medesime funzioni sono svolte dalla Commissione
          con   riferimento  all'attivita'  svolta  dai  servizi  per
          l'adozione internazionale, di cui all'art. 39-bis;
                d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione
          degli  enti  autorizzati  sul  territorio nazionale e delle
          relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
                e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi
          alle procedure di adozione internazionale;
                f) promuove   la  cooperazione  fra  i  soggetti  che
          operano  nel  campo  dell'adozione  internazionale  e della
          protezione dei minori;
                g) promuove   iniziative  di  formazione  per  quanti
          operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
                h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del
          minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
                i) certifica   la   conformita'   dell'adozione  alle
          disposizioni della Convenzione, come previsto dall'art. 23,
          comma 1, della Convenzione stessa;
                l) per  le  attivita'  di  informazione e formazione,
          collabora  anche con enti diversi da quelli di cui all'art.
          39-ter.
              2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare
          con   l'autorita'  straniera  l'opportunita'  di  procedere
          all'adozione  e'  sottoposta ad esame della Commissione, su
          istanza  dei  coniugi  interessati;  ove  non  confermi  il
          precedente   diniego,   la   Commissione   puo'   procedere
          direttamente,  o  delegando  altro  ente  o  ufficio,  agli
          incombenti di cui all'art. 31.
              3.  La  Commissione  attua  incontri  periodici  con  i
          rappresentanti  degli enti autorizzati al fine di esaminare
          le  problematiche  emergenti e coordinare la programmazione
          degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
              4.  La Commissione presenta al Presidente del Consiglio
          dei Ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione
          biennale  sullo  stato delle adozioni internazionali, sullo
          stato   della   attuazione   della   Convenzione   e  sulla
          stipulazione  di  accordi  bilaterali  anche  con Paesi non
          aderenti alla stessa.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma 1,  del
          decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  recante:
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
          modificato dal decreto-legge che qui si pubblica»:
              «Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
          seguito  individuati  i compiti relativi alle seguenti aree
          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
          funzioni   di   impulso   indirizzo   e  coordinamento  del
          Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente
          trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane:
                a) turismo  al  Ministero dell'industria, commercio e
          artigianato;
                b) italiani  nel  mondo  al  Ministero  degli  affari
          esteri;
                c) segreteria  del comitato per la liquidazione delle
          pensioni   privilegiate  ordinarie,  di  cui  all'art.  19,
          comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
          Ministero    del    tesoro,   bilancio   e   programmazione
          economica.».
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: «Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», come modificato dal decreto-legge che
          qui si pubblica:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei   comuni  d'Italia  - ANCI,  il  presidente
          dell'Unione   province  d'Italia  - UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed enti montani
          - UNCEM.   Ne   fanno  parte  inoltre  quattordici  sindaci
          designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
          dall'UPI.   Dei  quattordici  sindaci  designati  dall'ANCI
          cinque  rappresentano  le  citta'  individuate dall'art. 17
          della  legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono
          essere   invitati   altri   membri   del  Governo,  nonche'
          rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
          pubblici;
                d) aree   urbane,  fatto  salvo  quanto  previsto  al
          comma 5,   nonche'  Commissione  Reggio  Calabria,  di  cui
          all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
          per  il  risanamento  della Torre di Pisa, al Ministero dei
          lavori pubblici;
                e) diritto  d'autore  e  disciplina  della proprieta'
          letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 9, comma 2, e
          9-bis,  comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          303,  recante:  «Ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59.»:
              «Art.   9   (Personale   della  Presidenza).  -  2.  La
          Presidenza  si  avvale  per  le  prestazioni  di  lavoro di
          livello  non  dirigenziale:  di personale di ruolo, entro i
          limiti  di  cui  all'art.  11,  comma 4;  di  personale  di
          prestito,  proveniente  da altre amministrazioni pubbliche,
          ordini,   organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione  di
          comando,  fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti posizioni
          disciplinate   dai  rispettivi  ordinamenti;  di  personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni  individuate  come  di  diretta collaborazione; di
          consulenti   o   esperti,   anche  estranei  alla  pubblica
          amministrazione,  nominati  per  speciali  esigenze secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente.».
              «Art.  9-bis (Personale dirigenziale della Presidenza).
          -  3.  La  Presidenza  provvede alla copertura dei posti di
          funzione  di prima e seconda fascia con personale di ruolo,
          con    personale    dirigenziale    di    altre   pubbliche
          amministrazioni,  chiamato  in  posizione di comando, fuori
          ruolo  o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti
          di   provenienza,  e  con  personale  incaricato  ai  sensi
          dell'art.  19,  comma 6,  del  decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi
          degli  articoli 9  e  11,  e' determinata la percentuale di
          posti  di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per
          i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di
          cui  all'art.  18,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  continua  ad  applicarsi esclusivamente la disciplina
          recata dal medesimo art. 18.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 17, comma 1-bis della
          legge  3 agosto  1998,  n.  269,  recante: «Norme contro lo
          sfruttamento  della  prostituzione,  della pornografia, del
          turismo  sessuale  in danno di minori, quali nuove forme di
          riduzione in schiavitu»:
              «Art.  17  (Attivita'  di  coordinamento).  - 1-bis. E'
          istituito  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          - Dipartimento  per le pari opportunita' l'Osservatorio per
          il  contrasto  della pedofilia e della pornografla minorile
          con  il  compito  di  acquisire  e  monitorare  i dati e le
          informazioni  relativi  alle  attivita', svolte da tutte le
          pubbliche   amministrazioni,   per   la  prevenzione  e  la
          repressione  della  pedofilia.  A  tale fine e' autorizzata
          l'istituzione  presso  l'Osservatorio di una banca dati per
          raccogliere,   con   l'apporto   dei   dati  forniti  dalle
          amministrazioni,   tutte   le  informazioni  utili  per  il
          monitoraggio  del fenomeno. Con decreto del Ministro per le
          pari  opportunita'  sono  definite  la  composizione  e  le
          modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio  nonche' le
          modalita'  di  attuazione  e  di organizzazione della banca
          dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
          necessari  per  la  sicurezza  e  la riservatezza dei dati.
          Resta  ferma  la  disciplina  delle  assunzioni  di  cui ai
          commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
          n.   311.  Per  l'istituzione  e  l'avvio  delle  attivita'
          dell'Osservatorio  e  della  banca  dati di cui al presente
          comma e'  autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
          2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  come rideterminata
          dalla  tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
          266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede ai sensi
          dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 6-duodecies
          a  6-quaterdecies,  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
          recante:  «Disposizioni  urgenti  nell'ambito  del Piano di
          azione  per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
          n. 80, e successive modificazioni:
              «Art.    3   (   Semplificazione   amministrativa).   -
          6-duodecies.  Per lo svolgimento delle attivita' di propria
          competenza,  il Ministro per la funzione pubblica si avvale
          di  una  Commissione  istituita  presso  la  Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  presieduta  dal  Ministro o da un suo delegato e
          composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e
          legislativi  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          con  funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di
          venti   componenti   scelti  fra  professori  universitari,
          magistrati  amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
          dello  Stato,  funzionari parlamentari, avvocati del libero
          foro  con  almeno  quindici  anni  di  iscrizione  all'albo
          professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
          esperti  di  elevata  professionalita'.  Se appartenenti ai
          ruoli  delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
          essere  collocati  in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
          norme   ed   i   criteri  dei  rispettivi  ordinamenti.  La
          Commissione  e'  assistita  da  una  segreteria tecnica. Il
          contingente  di personale da collocare fuori ruolo ai sensi
          del presente comma non puo' superare le dieci unita'.
              6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione
          e  della  segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies e'
          disposta  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  o  del  Ministro  per la funzione pubblica da lui
          delegato,  che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il
          funzionamento.  Nei  limiti dell'autorizzazione di spesa di
          cui  al  comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello
          stesso  Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  sono  stabiliti i compensi spettanti ai
          predetti componenti.
              6-quaterdecies.  Per l'attuazione dei commi 6-duodecies
          e  6-terdecies  e'  autorizzata la spesa massima di 750.000
          euro  per  l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e
          di  1.500.000  euro  per  l'anno 2007. Al relativo onere si
          provvede       mediante       corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  303, come determinata dalla tabella C
          della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311; dall'anno 2008 si
          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
          legge  5 agosto  1978,  n. 468. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11, comma 2, della
          legge  6 luglio  2002,  n.  137,  recante:  «Delega  per la
          riforma  dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di enti pubblici»,
          abrogato  dalla  legge di conversione del decreto-legge che
          qui si pubblica:
              «Art.   11   (Ufficio   per  l'attivita'  normativa  ed
          amministrativa  di  semplificazione  delle  norme  e  delle
          procedure).  -  2.  Presso  il  Dipartimento della funzione
          pubblica  e'  istituito,  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello
          generale,  alle  dirette  dipendenze  del  Ministro  per la
          funzione  pubblica  e  composto da non piu' di due servizi,
          con  il  compito  di  coadiuvare il Ministro nell'attivita'
          normativa  ed amministrativa di semplificazione delle norme
          e  delle  procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  sono  istituiti  non  piu' di due servizi con il
          compito   di   provvedere   all'applicazione   dell'analisi
          dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 5 della
          citata  legge  n. 50 del 1999, nonche' alla predisposizione
          di   sistemi  informatici  di  documentazione  giuridica  a
          beneficio    delle    pubbliche   amministrazioni   e   dei
          cittadini.».
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 agosto
          1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»,  come  modificato dalla legge di conversione del
          decreto-legge che qui si pubblica:
              «Art. 9 (Ministri senza portafoglio, incarichi speciali
          di  Governo,  incarichi  di  reggenza  ad  interim).  -  1.
          All'atto  della  costituzione  del  Governo,  il Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  puo'  nominare,  presso  la  Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali
          svolgono  le  funzioni  loro  delegate  dal  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri sentito il Consiglio dei Ministri,
          con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
              2.  Ogni  qualvolta  la  legge o altra fonte normativa,
          assegni,  anche  in  via  delegata, compiti specifici ad un
          Ministro  senza  portafoglio  ovvero  a  specifici Uffici o
          Dipartimenti  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          gli    stessi    si    intendono    comunque    attribuiti,
          rispettivamente,  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          che puo' delegarli ad un Ministro o a un Sottosegretario di
          Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  dei  Ministri,  puo'  conferire ai Ministri, con
          decreto  di  cui  e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale,
          incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
              4.  Il  Presidente  della  Repubblica,  su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei ministri, puo' conferire al
          Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l'incarico
          di  reggere  ad interim un Dicastero, con decreto di cui e'
          data notizia nella Gazzetta Ufficiale.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislative  30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di    funzione    dirigeriziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni e integrazioni.
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
              5.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui al precedente
          comma 1     si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione   ministeriale,   con   cadenza  almeno
          biennale.
              6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma 1,  del
          decreto-legge    12 giugno    2001,    n.   217,   recante:
          «Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di    organizzazione    del   Governo»,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001,  n. 317, come
          modificato dal decreto-legge che qui si pubblica:
              «Art.  13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o con i
          singoli  Ministri,  anche senza portafoglio, possono essere
          attribuiti  anche  a  dipendenti  di  ogni  ordine, grado e
          qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
          dell'autonomia  statutaria  degli  enti  territoriali  e di
          quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su
          richiesta  degli organi interessati, sono collocati, con il
          loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa
          retribuita,  per  l'intera  durata  dell'incarico, anche in
          deroga  ai  limiti  di  carattere  temporale  previsti  dai
          rispettivi  ordinamenti  di appartenenza e in ogni caso non
          oltre  il  limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
          carico  degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
          amministrazioni dello Stato.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma 2,  del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni  pubbliche», come modificato dalla legge di
          conversione del decreto-legge che qui si pubblica:
              «Art.  14 (Indirizzo politico-amministrativo). (Art. 14
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come sostituito
          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
          poi  dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
          2.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche di livello dirigenziale e le consuenze e i contratti,
          anche  a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui
          al   presente   comma,  decadono  automaticamente  ove  non
          confermati  entro  trenta  giorni  dal giuramento del nuovo
          Ministro.   Per   i   dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto 30 luglio
          1999,  n.  300,  recante:  «Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59»:
              «Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma 1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
              - Il   testo   dell'art.   14,   comma 2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
          al comma 24-bis.
              - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 luglio
          2002,    n.   137,   recante   «Delega   per   la   riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», abrogato
          dalla  legge  di  conversione  dei decreto-legge che qui si
          pubblica:
              «Art.  3  (Disposizioni  transitorie  per gli uffici di
          diretta  collaborazione).  -  1.  Sino  all'adeguamento dei
          regolamenti  emanati  ai sensi degli articoli 7 del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e 14, comma 2, del
          decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   alle
          disposizioni  introdotte  dall'art.  1 della legge 26 marzo
          2001,  n.  81, ai vice Ministri e' riservato un contingente
          di  personale  fino  al  triplo  di  quello previsto per le
          segreterie  dei  sottosegretari di Stato. Tale contingente,
          per  la  parte eccedente quello spettante ai Sottosegretari
          di  Stato,  si intende compreso nel contingente complessivo
          del   personale  degli  uffici  di  diretta  collaborazione
          stabilito per ciascun Ministro.
              2.  Nell'ambito  del contingente di personale riservato
          ai  vice  Ministri  ai  sensi del comma 1, il vice Ministro
          puo'  nominare  un  capo  della  segreteria,  un segretario
          particolare,  un  responsabile della segreteria tecnica, un
          addetto  stampa  nonche',  ove  necessario in ragione delle
          peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
          internazionali.  Nell'ambito  del  medesimo  contingente il
          vice   Ministro,   d'intesa  con  il  Ministro,  nomina  un
          responsabile  del coordinamento delle attivita' di supporto
          degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
          delegate  e  un  responsabile del coordinamento legislativo
          nelle materie inerenti le funzioni delegate.
              3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello
          Stato.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma 2,  del
          regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione  all'opera del Ministro delle comunicazioni,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2001,  n.  258,  come modificato dalla legge di conversione
          del decreto-legge che qui si pubblica:
              «Art.  3 (Gabinetto). - 2. Il Ministro, su proposta del
          Capo  di  Gabinetto puo' nominare Vice Capi di Gabinetto in
          numero non superiore a due.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3-bis, comma 3, del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, recante:
          «Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma
          dell'art.  1  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421», come
          modificato dalla legge di conversione del decreto-legge che
          qui si pubblica:
              «Art.     3-bis    (Direttore    generale,    direttore
          amministrativo  e  direttore sanitario). - 3. Gli aspiranti
          devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
                a) diploma di laurea;
                b) esperienza   almeno   quinquennale   di  direzione
          tecnica   o  amministrativa  in  enti,  aziende,  strutture
          pubbliche   o   private,   in  posizione  dirigenziale  con
          autonomia   gestionale   e  diretta  responsabilita'  delle
          risorse  umane,  tecniche  o  finanziarie, svolta nei dieci
          anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 93, della
          legge  30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge fmanziaria 2005)»:
              «93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
          le  agenzie  fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e successive
          modificazioni,  degli  enti  pubblici  non economici, degli
          enti  di  ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  sono rideterminate, sulla base dei principi
          e  criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
          legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289, apportando una riduzione non inferiore al 5
          per  cento  della  spesa complessiva relativa al numero dei
          posti  in  organico  di  ciascuna  amministrazione,  tenuto
          comunque  conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
          predetti  fini  le amministrazioni adottano adeguate misure
          di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
          sulla  base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
          rapida  e  razionale  riallocazione  del  personale ed alla
          ottimizzazione  dei  compiti  direttamente  connessi con le
          attivita'   istituzionali   e   dei   servizi   da  rendere
          all'utenza,  con  significativa  riduzione  del  numero  di
          dipendenti     attualmente     applicati     in     compiti
          logistico-strumentaii  e  di  supporto.  Le amministrazioni
          interessate  provvedono  a tale rideterminazione secondo le
          disposizioni   e   le  modalita'  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
          pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze.
          Per   le   amministrazioni  che  non  provvedono  entro  il
          30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
          nel  presente  comma la dotazione organica e' fissata sulla
          base   del  personale  in  servizio,  riferito  a  ciascuna
          qualifica,  alla  data  del  31 dicembre 2004. In ogni caso
          alle  amministrazioni  e  agli enti, finche' non provvedono
          alla  rideterminazione  del  proprio  organico  secondo  le
          predette  previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
          6,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
          al  presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
          organiche  per  tener  conto degli effetti di riduzione del
          personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
          dei  commi da  94  a  106.  Sono  comunque  fatte  salve le
          previsioni  di  cui  al  combinato  disposto  dell'art.  3,
          commi 53,  ultimo  periodo,  e  71, della legge 24 dicembre
          2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla
          data    del    30 novembre    2004,    le   mobilita'   che
          l'amministrazione  di  destinazione abbia avviato alla data
          di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse
          a    processi   di   trasformazione   o   soppressione   di
          amministrazioni  pubbliche  ovvero concernenti personale in
          situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art.
          35,  comma 5,  terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289.  Ai  fini del concorso delle autonomie regionali e
          locali  al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
          disposizioni   di   cui   al  presente  comma costituiscono
          principi   e   norme   di   indirizzo   per   le   predette
          amministrazioni  e  per  gli  enti  del  Servizio sanitario
          nazionale,   che  operano  le  riduzioni  delle  rispettive
          dotazioni  organiche  secondo  l'ambito  di applicazione da
          definire  con  il  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri di cui al comma 98.».