IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  9,  commi 3  e  4,  del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto
del   Ministro   dei   trasporti   vengano   emanate  apposite  norme
regolamentari  al  fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneita'
del  personale  addetto  ai  servizi  di pubblico trasporto di cui al
suindicato art. 9, commi 3 e 4;
  Visto  il  decreto  23 febbraio  1999,  n. 88, «Regolamento recante
norme  concernenti  l'accertamento  ed  il  controllo  dell'idoneita'
fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi
di  trasporto  ai  sensi  dell'art.  9,  commi 3 e 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 753», modificato con
decreto ministeriale 15 gennaio 2001 n. 19;
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 «Attuazione delle
direttive    2001/12/CE,   2001/13/CE   e   2001/14/CE   in   materia
ferroviaria»;
  Ritenuto  necessario  conseguire  maggiore uniformita' tra le norme
concernenti  l'accertamento  ed  il controllo dell'idoneita' fisica e
psico-attitudinale  del  personale  addetto  ai  pubblici  servizi di
trasporto,  ai  sensi  dell'art.  9,  commi 3  e  4,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  753,  e  quelle
riguardanti il personale destinato a svolgere servizio presso la rete
ferroviaria nazionale;
  Ritenuta  l'opportunita'  di attuare parziali aggiornamenti tecnici
al Regolamento adottato con decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n.
88, modificato con il decreto ministeriale 15 gennaio 2001, n. 19;
  Ritenuto,  sulla  base  del principio cronologico della successione
delle  leggi  nel  tempo  che  la locuzione «norme regolamentari» del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 753/1980 sia utilizzata
per  riferirsi  genericamente  a  fonti  di  grado  non primario, non
essendo,  all'epoca,  ancora  intervenuta la legge 23 agosto 1988, n.
400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Considerato  che  e'  principio  consolidato che per individuare la
natura  giuridica  di  un  provvedimento e' determinante non il nomen
iuris, bensi' la effettiva sostanza dello stesso;
  Verificato che, nel caso di specie, il provvedimento da adottare ha
natura   di   un   decreto   ministeriale,  per  la  tipologia  delle
disposizioni ivi contenute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nel  testo  del  decreto  23 febbraio  1999,  n.  88 e nel relativo
allegato  A le parole «personale addetto alle ferrovie in concessione
ed  in  gestione  commissariale  governativa»  e le parole «personale
addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa» sono
sostituite  dalle  seguenti  «personale delle aziende gestori di reti
ferroviarie  -  diverse  da  quelle  concesse ad R.F.I. S.p.a. con il
decreto  ministeriale  31  ottobre  2000,  n. 138/T - e delle aziende
esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime».