IL DIRETTORE GENERALE
                dell'autotrasporto di persone e cose
  Vista  la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e
integrazioni,  relativa  alla  istituzione  dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi;
  Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni,   per   l'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio
dell'Unione  europea  n.  98/76/CE  del 1° ottobre 1998, modificativa
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso
alla   professione   di   trasportatore  su  strada  di  merci  e  di
viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di  diplomi,
certificati  e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta'  di  stabilimento  di  detti  trasportatori  nel settore dei
trasporti nazionali e internazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, recante il
regolamento  di  attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395, modificato dal decreto n. 478 del 2001, in materia di accesso
alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 agosto  2005,  n. 198, che reca
«Disposizioni  concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada»;
  Considerato  che  l'art.  8 del citato decreto ministeriale n. 198,
stabilisce  che le modalita' di applicazione sono emanate con decreto
del    Dirigente    generale   preposto   alla   Direzione   generale
dell'autotrasporto di persone e cose;
  Considerato   che   l'attraversamento  dell'Austria  avviene  ormai
nell'ambito  del regime della licenza comunitaria e che quindi non e'
piu'  necessario  mantenere  una  diversificazione di criteri ai fini
dell'attribuzione  mediante  graduatoria  tra  le autorizzazioni CEMT
valide Austria e quelle non valide Austria;
  Considerato   che   attualmente   il   contingente  di  base  delle
autorizzazioni  CEMT  viene  moltiplicato  per  coefficienti  e bonus
crescenti,  in  relazione  al minor tasso di inquinamento dei veicoli
utilizzati;
  Considerato  che  e'  possibile  che  in  sede CEMT venga deciso di
ridurre  tali  coefficienti  e bonus, riducendo cosi' il numero delle
autorizzazioni attribuite a ciascun Paese membro;
  Considerata  quindi  l'opportunita' di dettare regole per applicare
tale  eventuale  riduzione,  in  occasione delle procedure di rinnovo
annuale delle autorizzazioni;
  Considerata la necessita' di precisare meglio i casi per i quali si
possa  procedere  alla  voltura  delle  autorizzazioni  al  trasporto
internazionale;
  Considerata  l'opportunita'  di favorire l'accesso alla titolarita'
delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese;
  Ritenuto  quindi  necessario  sostituire  il  decreto  dirigenziale
27 luglio   2004   recante   «disposizioni  applicative  del  decreto
22 novembre  1999,  n.  521,  per  il  rilascio  delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada»;
  Sentito    il    parere    delle    Associazioni    di    categoria
dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali
  1.    Possono    ottenere    autorizzazioni   per   l'autotrasporto
internazionale  di  merci  in  conto  terzi  le  imprese,  consorzi e
cooperative  a  proprieta'  divisa, iscritte all'albo nazionale degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto  terzi,  i  cui preposti alla
direzione  dei  trasporti  siano  titolari  di attestato di idoneita'
professionale per i trasporti internazionali.
  2.  I  consorzi  e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel
presentare  domanda  per  ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT,
possono  chiedere  di  essere  collocati  in  graduatoria  sommando i
punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti
parte   del   Consorzio  o  della  cooperativa.  In  questa  ipotesi,
l'autorizzazione  multilaterale  CEMT verra' intestata al consorzio o
alla  cooperativa  collocata  utilmente  in  graduatoria  e i veicoli
utilizzati  dovranno  essere  ceduti in locazione dalle imprese i cui
punteggi   sono   stati  sommati  a  quelli  del  consorzio  o  della
cooperativa.
  3.  Sono  rilasciate  autorizzazioni  internazionali,  di  cui agli
accordi  bilaterali,  per  il  trasporto  in  conto  proprio  per  le
relazioni  di  traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni
internazionali,  alle imprese titolari di licenza per il trasporto di
cose in conto proprio.
  4.  Le  autorizzazioni  internazionali  di cui al presente decreto,
sono   rilasciate   dalla   Divisione   competente   in   materia  di
autotrasporto   internazionale   di  cose  della  Direzione  generale
autotrasporto  di  persone  e  cose  e  possono essere multilaterali,
bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche. Sia le
autorizzazioni  bilaterali  che  quelle  di  transito  possono essere
rilasciate   a  titolo  precario  o  in  assegnazione  fissa.  Dodici
autorizzazioni  multilaterali CEMT di breve durata equivalgono ad una
autorizzazione multilaterale CEMT annuale.
  5.   Il  rilascio  di  autorizzazioni  internazionali  puo'  essere
delegato a Uffici periferici del Ministero dei trasporti.
  6. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle
autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di
massa  complessiva  superiore  a  6  t.  a  titolo  di proprieta', di
leasing, di usufrutto o di vendita con riserva di proprieta'.