IL DIRETTORE GENERALE dell'autotrasporto di persone e cose Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, che reca «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»; Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 198, stabilisce che le modalita' di applicazione sono emanate con decreto del Dirigente generale preposto alla Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose; Considerato che l'attraversamento dell'Austria avviene ormai nell'ambito del regime della licenza comunitaria e che quindi non e' piu' necessario mantenere una diversificazione di criteri ai fini dell'attribuzione mediante graduatoria tra le autorizzazioni CEMT valide Austria e quelle non valide Austria; Considerato che attualmente il contingente di base delle autorizzazioni CEMT viene moltiplicato per coefficienti e bonus crescenti, in relazione al minor tasso di inquinamento dei veicoli utilizzati; Considerato che e' possibile che in sede CEMT venga deciso di ridurre tali coefficienti e bonus, riducendo cosi' il numero delle autorizzazioni attribuite a ciascun Paese membro; Considerata quindi l'opportunita' di dettare regole per applicare tale eventuale riduzione, in occasione delle procedure di rinnovo annuale delle autorizzazioni; Considerata la necessita' di precisare meglio i casi per i quali si possa procedere alla voltura delle autorizzazioni al trasporto internazionale; Considerata l'opportunita' di favorire l'accesso alla titolarita' delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese; Ritenuto quindi necessario sostituire il decreto dirigenziale 27 luglio 2004 recante «disposizioni applicative del decreto 22 novembre 1999, n. 521, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»; Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali 1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprieta' divisa, iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali. 2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del Consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa. 3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio. 4. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di cose della Direzione generale autotrasporto di persone e cose e possono essere multilaterali, bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa. Dodici autorizzazioni multilaterali CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione multilaterale CEMT annuale. 5. Il rilascio di autorizzazioni internazionali puo' essere delegato a Uffici periferici del Ministero dei trasporti. 6. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di massa complessiva superiore a 6 t. a titolo di proprieta', di leasing, di usufrutto o di vendita con riserva di proprieta'.