IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto l'art. 12, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e di erogazione dei finanziamenti, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dei finanziamenti concessi; Visto l'art. 12, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo, che prevede che, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Definizione del Fondo 1. Il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, d'ora in avanti denominato «Fondo», e' disciplinato dal presente decreto ed e' alimentato: a) dalle risorse giacenti sui fondi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; b) dalle somme riscosse come quote di ammortamento dei finanziamenti concessi e dei diritti connessi; c) dalle risorse giacenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, sul conto speciale di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, abrogato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128; d) da una quota delle risorse destinate al finanziamento delle attivita' cinematografiche derivante dal Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 2. Le quote dei rientri di cui al comma 1, lettera b), e la quota di cui al comma 1, lettera d), in base alle aliquote percentuali stabilite annualmente dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del direttore generale per il cinema e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, confluiscono, secondo i settori di provenienza, nei sottoconti indicati nella tabella di corrispondenza riportata al successivo art. 2.