IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni,  di  riforma  della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
  Visto  l'art.  12,  comma 5,  del  citato  decreto legislativo, che
prevede  che con decreto ministeriale sono stabilite, di concerto con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di
gestione  del Fondo di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo decreto
legislativo,  e di erogazione dei finanziamenti, nonche' le modalita'
tecniche di monitoraggio dei finanziamenti concessi;
  Visto  l'art.  12, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo, che
prevede  che, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
le  risorse  del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita'
speciale,  intestata  all'organismo  affidatario del servizio, per il
funzionamento   della   quale  si  applicano  le  modalita'  previste
dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto
dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
                        Definizione del Fondo
  1.  Il  Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie   tecniche,   d'ora   in   avanti  denominato  «Fondo»,  e'
disciplinato dal presente decreto ed e' alimentato:
    a) dalle  risorse giacenti sui fondi di cui all'art. 12, comma 2,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
    b) dalle   somme   riscosse   come   quote  di  ammortamento  dei
finanziamenti concessi e dei diritti connessi;
    c) dalle  risorse  giacenti,  alla  data di entrata in vigore del
decreto-legge  22 marzo  2004,  n.  72,  sul  conto  speciale  di cui
all'art.  4  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, abrogato dall'art.
2,  comma 3,  del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;
    d) da  una  quota  delle risorse destinate al finanziamento delle
attivita'   cinematografiche   derivante   dal   Fondo   unico  dello
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
  2.  Le  quote dei rientri di cui al comma 1, lettera b), e la quota
di  cui  al  comma 1,  lettera d),  in base alle aliquote percentuali
stabilite  annualmente  dal  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, su proposta del direttore generale per il cinema e sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, ai sensi dell'art. 12,
comma 4,   del   decreto   legislativo   22 gennaio   2004,   n.  28,
confluiscono,  secondo  i  settori  di  provenienza,  nei  sottoconti
indicati nella tabella di corrispondenza riportata al successivo art.
2.