IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998,
a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Fausti Landoni Gabriela, nata l'11
febbraio  1981  a  Novo  Hamburgo  (Brasile),  cittadina  brasiliana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in combinato disposto con
l'art.  12  del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento
del  titolo professionale di «biologo» conseguito in Brasile, ai fini
dell'accesso  all'albo  dei  «biologi  -  sezione  A» ed esercizio in
Italia della omonima professione;
    Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Graduacao  Plena em Ciencias Biologicas - Licenciatura» e rilasciato
dalla  «Universidade  do  Vale  do  Rio  dos  Sinos»  di Sao Leopoldo
(Brasile) in data 13 agosto 2005;
  Rilevato  che  in  base alla dichiarazione di valore rilasciata dal
Consolato  generale  d'Italia  a  Porto  Allegre  (Brasile)  in  data
30 agosto  2005 risulta che il titolo accademico-professionale di cui
e'  in  possesso  la sig.ra Fausti Landoni e' condizione necessaria e
sufficiente per l'esercizio della professione di biologo in Brasile;
  Rilevato che l'istante e', altresi', iscritta al «Conselho Regional
de  Biologia  - 3° Regiao» di Porto Alegre (Brasile) dal 23 settembre
2005;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta dell'11 aprile 2006;
  Visto  il  conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale
dei biologi nella nota in atti datata 10 aprile 2006;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «biologo - sezione A» e quella di cui e' in possesso
l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  modifiche,  e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle
quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di
cui  all'art.  3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta
per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso  di  un  permesso di
soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di  Varese  in  data 24 ottobre 2005 con
validita' fino al 23 settembre 2010 per motivi familiari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Fausti Landoni Gabriela, nata l'11 febbraio 1981 a Novo
Hamburgo  (Brasile),  cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   dei  biologi  -  sezione A  e  l'esercizio  della  omonima
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.