IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 163 del 2 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Canino riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto 8 ottobre 1999 con il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Viterbo e' stata designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Canino» riferita all'olio extravergine di oliva; Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 ottobre 2002; Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 settembre 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 18 febbraio 2003; Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 19 maggio 2003; Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 16 settembre 2003; Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 14 gennaio 2004; Visto il decreto 23 aprile 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 12 dicembre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2004; Visto il decreto 12 luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003 e 23 aprile 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2004; Visto il decreto 13 dicembre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004 e 12 luglio 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2005; Visto il decreto 11 aprile 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dall'8 maggio 2005; Visto il decreto 30 giugno 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 settembre 2005; Visto il decreto 12 dicembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005 e 30 giugno 2005, e' ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione alla predetta autorita' pubblica designata che avverra' con apposito decreto ministeriale; Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4; Considerato che la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Viterbo ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Canino riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Canino; Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4, e' designata quale autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Canino riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.