IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del
1° luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea  n. L 163 del 2 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha
provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta
Canino  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, nel quadro della
procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare
l'art.  1,  commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero
delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente
e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  8 ottobre  1999  con  il  quale  la  Camera  di
commercio,  industria,  agricoltura e artigianato di Viterbo e' stata
designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10
del  regolamento  (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di
origine protetta «Canino» riferita all'olio extravergine di oliva;
  Visto  il  decreto  19 settembre  2002  con  il  quale la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata  alla Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato di Pescara e' stata prorogata di
centoventi giorni a far data dal 21 ottobre 2002;
  Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
19 settembre  2002,  e'  stato differito di novanta giorni a far data
dal 18 febbraio 2003;
  Visto  il  decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 19 maggio 2003;
  Visto  il decreto 14 luglio 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
19 settembre   2002,  20 gennaio  2003  e  8 aprile  2003,  e'  stato
differito di centoventi giorni a far data dal 16 settembre 2003;
  Visto  il  decreto  12 dicembre  2003  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
19 settembre  2002,  20 gennaio 2003, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003,
e'  stato  differito  di  centoventi giorni a far data dal 14 gennaio
2004;
  Visto  il decreto 23 aprile 2004 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
19 settembre  2002,  20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e
12 dicembre  2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data
dal 13 maggio 2004;
  Visto  il decreto 12 luglio 2004 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003,
12 dicembre  2003  e 23 aprile 2004, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 10 settembre 2004;
  Visto  il  decreto  13 dicembre  2004  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003,
12 dicembre 2003, 23 aprile 2004 e 12 luglio 2004, e' stato differito
di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2005;
  Visto  il decreto 11 aprile 2005 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003,
12 dicembre  2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004,
e'  stato  differito  di  centoventi  giorni a far data dall'8 maggio
2005;
  Visto  il decreto 30 giugno 2005 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003,
12 dicembre  2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004 e
11 aprile  2005,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data
dal 5 settembre 2005;
  Visto  il  decreto  12 dicembre  2005  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
19 settembre  2002,  20 gennaio  2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003,
12 dicembre  2003,  23 aprile 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004,
11 aprile  2005  e 30 giugno 2005, e' ulteriormente prorogata fino al
rinnovo   dell'autorizzazione   alla   predetta   autorita'  pubblica
designata che avverra' con apposito decreto ministeriale;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art.  14  della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il
predetto  ente  territoriale  ha indicato quale autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di   origine  protetta  di  che  trattasi  la  Camera  di  commercio,
industria,  agricoltura e artigianato di Viterbo con sede in Viterbo,
via Fratelli Rosselli n. 4;
  Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato  di  Viterbo  ha  dimostrato  di  aver  adeguato  in modo
puntuale  il  piano  di controllo predisposto per la denominazione di
origine protetta Canino riferita all'olio extravergine di oliva, allo
schema   tipo   e  di  possedere  la  struttura  idonea  a  garantire
l'efficacia  dei  controlli  sulla  denominazione di origine protetta
predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta Canino;
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali,  in  quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4, e' designata
quale  autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare le funzioni di
controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per
la   denominazione  di  origine  protetta  Canino  riferita  all'olio
extravergine   di   oliva,   registrata   in   ambito   europeo  come
denominazione   di   origine  protetta  con  regolamento  (CE)  della
Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.