IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma 1,  lettera c),  del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le ordinanze di protezione civile n. 2428 del 3 aprile 1996,
n.  3043 del 26 febbraio 2000, n. 3052 del 31 marzo 2000, n. 3059 del
30 maggio  2000,  n.  3108 del 24 febbraio 2001, n. 3114 del 19 marzo
2001, n. 3128 del 27 aprile 2001, n. 3131 del 30 aprile 2001, n. 3160
del  27 novembre  2001,  n.  3189  del  22 marzo 2002, n. 3224 del 28
giugno  2002,  n.  3234  del  26 luglio 2002, n. 3252 del 27 novembre
2002, n. 3299 del 3 luglio 2003;
  Considerato  che  in  relazione  al  sopra  menzionato  contesto di
criticita'  sono  venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata
legge  n.  225/1992  per la concessione di un'ulteriore proroga dello
stato di emergenza, venuto a cessare il 30 giugno 2006;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni iniziativa utile per il
completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
  Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare
gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata
avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose,
anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in
regime  straordinario  e  derogatorio, finalizzate al superamento del
contesto critico in esame;
  Vista  la  nota  del  15 giugno  2006,  con cui il Presidente della
regione   Siciliana   -  Commissario  delegato  ha  rappresentato  la
necessita'  di procedere al definitivo completamento degli interventi
finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;
  Ravvisata,  quindi,  l'esigenza  di  disciplinare le ulteriori fasi
realizzative  delle  opere  e  degli  interventi  finalizzati  a dare
continuita'  alle  azioni intraprese in regime straordinario, nonche'
di  conseguire  il  definitivo  superamento  del  contesto critico in
rassegna;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma 3,  della  legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro
nell'ordinario;
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente della regione Siciliana, Commissario delegato ai
sensi  delle  ordinanze  di  protezione  civile  citate  in premessa,
provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione
ed  al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, di tutte
le  iniziative  gia'  programmate  per  il definitivo superamento del
contesto critico di cui in premessa.
  2.  All'esito  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il Commissario
delegato   provvede,   altresi',  al  successivo  trasferimento  alle
Amministrazioni  ed  Enti  ordinariamente competenti dei beni e delle
attrezzature  acquisiti  per l'attuazione delle finalita' connesse al
superamento   del  contesto  critico  in  rassegna,  unitamente  alla
documentazione  contabile  ed  amministrativa  relativa alla gestione
commissariale.
  3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
Commissario  delegato  si  avvale  della  collaborazione degli uffici
tecnici  della  regione, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  4.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il
Commissario  delegato  e' autorizzato ad avvalersi del personale gia'
operante  presso  la  struttura  commissariale  nel limite massimo di
trenta  unita', ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base
delle vigenti disposizioni in materia.
  5. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare la
contabilita'   speciale   aperta   ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3189/2002.