IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi

  Vista  la  domanda  con  la  quale  il sig. Sharif Mohammed Abbasi,
cittadino  del  Bangladesh,  ha  chiesto il riconoscimento del titolo
denominato  «Higher  secondary  certificate  examination», conseguito
presso  il  «Brahmanbaria  Gov. College» di Comilla (Bangladesh), per
l'assunzione  in  Italia  della  qualifica di responsabile tecnico in
imprese che esercitano l'attivita' di facchinaggio;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte
di cittadini non comunitari;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
22 maggio  2006,  che  ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato,
pure  in  assenza di esperienza professionale, ai fini dell'esercizio
dell'attivita'  di  pulizia,  senza  necessita'  di  applicare alcuna
misura compensativa per la completezza della formazione professionale
documentata;
  Visto   il   conforme   parere   dell'Associazione   di   categoria
Confartigianato;
    Visto  l'art.  6  del  del  decreto legislativo n. 286/1998 e gli
articoli 14   e  39,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote
relative  ai  flussi  di  ingresso  nel territorio dello Stato di cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i
cittadini  stranieri  gia'  in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato che il richiedente e' titolare di permesso di soggiorno
per  lavoro  subordinato  rilasciato  dalla  Questura  di  Bologna il
9 maggio 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Al  sig.  Sharif  Mohammed  Abbasi, nato il 17 settembre 1977 a
Brahmanbaria  (Bangladesh), cittadino del Bangladesh, e' riconosciuto
il  titolo  di  studio  di cui in premessa quale titolo valido per lo
svolgimento   in   Italia,   in  qualita'  di  responsabile  tecnico,
dell'attivita'  di  facchinaggio,  di  cui  all'art.  2  del  decreto
ministeriale  30 giugno  2003, n. 221, senza l'applicazione di alcuna
misura compensativa.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 giugno 2006
                                    Il direttore generale: Spigarelli