IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme
per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Vista  la  convenzione  di concessione n. 239/02, stipulata in data
11 settembre  2002,  tra  l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di
Stato  e  la  Ecam Srl per la gestione del gioco del bingo nella sala
sita in Massa, via Carducci, s.n.c.;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma 2,  della sopraindicata
convenzione  di  concessione  n.  239/2002,  il  quale stabilisce che
«entro  la  data  di  inizio  della gestione del gioco e per tutta la
durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con
tutte  le  prescrizioni  di  legge e le autorizzazioni amministrative
previste  per  1'uso  cui  e' destinata la sala, pena la revoca della
concessione»;
  Vista  la  lettera del 25 maggio 2005, Prot. n. 25309, con la quale
il  comune  di  Massa  ha  trasmesso  la  nota del 16 maggio 2005 del
Comando  provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco dalla quale risulta che
l'attivita'  nella  sala-bingo  sita  in  Massa,  via  Carducci,  «e'
esercitata   in  difformita'  alle  norme  di  sicurezza  in  materia
antincendio e senza il prescritto C.P.I.»;
  Visto    il    provvedimento   del   22 giugno   2005,   prot.   n.
2005/32960/COA/BNG,   con  il  quale  e'  stata  disposta,  ai  sensi
dell'art.  12  della  convenzione,  la  immediata  sospensione  della
concessione per la gestione del Bingo e la conseguente chiusura della
sala  sita  in  Massa,  viaCarducci,  s.n.c,  stante la carenza delle
sopraindicate  certificazioni  in materia antincendio, e con il quale
e' stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge
n.  241/1990  e successive modificazioni, l'avvio del procedimento di
revoca  della concessione n. 239/02, dell'11 settembre 2002, a motivo
della violazione degli obblighi stabiliti nell'art. 3, comma 2, della
convenzione,  in  base  al  quale il concessionario «entro la data di
inizio  della  gestione  del  gioco  e  per  tutta  la  durata  della
concessione  ...  deve  essere in regola con tutte le prescrizioni di
legge  e  le  autorizzazioni amministrative previste per 1'uso cui e'
destinata la sala, pena la revoca della concessione»;
  Visto l'art. 6 della convenzione di concessione n. 239/02, il quale
stabilisce  che  «il  concessionario  e'  tenuto a prestare, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del Regolamento, la cauzione definitiva a mezzo
di  fidejussione  bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa
di  lire  1  miliardo  (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al
fine  di  garantire 1'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha
validita' dalla data di inizio dell'attivita' di gestione del gioco e
durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due
anni.»;
  Visto   l'atto   di  fideiussione  n.  23170,  del  18 marzo  2005,
rilasciato dalla IFINC Spa - Compagnia di cauzioni e di fideiussioni,
ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio
2000, n. 29, a garanzia degli obblighi convenzionali della Ecam Srl;
  Considerato  che  la  Ecam Srl non ha ottemperato alle prescrizioni
delle  competenti  autorita'  in materia antincendio e che, fino alla
data  del  presente provvedimento, non ha trasmesso il certificato di
prevenzione  incendi  relativo  alla  sala-bingo  sita  in Massa, via
Carducci, s.n.c.;
  Considerato  che  la  violazione  degli  obblighi  convenzionali ha
comportato   la   necessaria  sospensione  della  concessione  e,  di
conseguenza,  un  danno  erariale immediato e diretto, in quanto solo
dall'esercizio  dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale
e  che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Ecam
Srl, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto
ministeriale  31 gennaio  2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione
di concessione;
  Considerato  che,  ai  fini della quantificazione del danno occorre
tener  presente che la convenzione di concessione n. 239/02, ai sensi
dell'art.   15   della   convenzione  stessa,  ha  scadenza  in  data
11 settembre 2008 e che la Ecam Srl non esercita l'attivita' dal mese
di luglio 2005;
  Considerato  che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita'
e'  pari  all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di
gioco   nella   sala   in   questione   dal   mese   di luglio   2005
all'11 settembre 2008, e cioe' per un periodo di circa 38 mesi;
  Considerato  che  nella  sala-bingo  di  Massa, viaCarducci, s.n.c,
nell'anno  2005,  la  Ecam Srl, secondo i dati trasmessi al Centro di
controllo,  ha  esercitato  l'attivita'  per circa 3,5 mesi, vendendo
cartelle   per   un   valore  complessivo  di  Euro  224.299,00,  che
corrisponde  ad  un'entrata  erariale complessiva (pari al 23,80%) di
Euro 53.383,16  e  media  mensile  di Euro 15.252,33 e, quindi, ad un
danno  erariale  di  Euro  579.588,62 (Euro 15.252,33 x 38 mesi), che
rende  escutibile  l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9,
comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
    Visti gli ulteriori atti istruttori;
                              Decreta:
  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3,  comma 2,  della
convenzione  di concessione n. 239/02, stipulata in data 11 settembre
2002,  per  i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti
della  Ecam  Srl  la  concessione per la gestione del gioco del Bingo
nella sala sita in Massa, via Carducci, s.n.c.
  2.  Per  i  motivi  indicati  in  premessa, si dispone l'escussione
dell'atto  di  fideiussione  n.  23170, del 18 marzo 2005, rilasciato
dalla IFINC Spa - Compagnia di cauzioni e di fideiussioni, a garanzia
dell'adempimento  degli  obblighi convenzionali della Ecam Srl per la
gestione del Bingo nella sala sita in Massa, via Carducci, s.n.c.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.

    Roma, 11 luglio 2006

                                p. Il direttore generale: Tagliaferri