IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1265/97 del 12 giugno 1997 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione  di  origine protetta Colline Teatine riferita all'olio
extravergine di oliva;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare
l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero
delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente
e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  13 luglio  2000  con  il  quale  la  Camera  di
commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato di Chieti e' stata
designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10
del  Regolamento  (CEE)  n.  2081/92  per la denominazione di origine
protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva;
  Visto   il  decreto  1° luglio  2003  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata  alla Camera di commercio,
industria,  agricoltura e artigianato di Chieti e' stata prorogata di
centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003;
  Visto  il  decreto  28 ottobre  con  il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
1° luglio  2003,  e'  stata  prorogata  fino  al rinnovo della stessa
autorizzazione alla sopra citata Camera di commercio;
  Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato di Chieti ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale
il  piano  di  controllo  predisposto per la denominazione di origine
protetta  Colline  Teatine  riferita  all'olio extravergine di oliva,
allo  schema  tipo  e  di  possedere  la struttura idonea a garantire
l'efficacia  dei  controlli  sulla  denominazione di origine protetta
predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta Colline Teatine;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali    l'Autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n.
510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato di
Chieti,  con sede in via G. B. Vico n. 3 - Chieti, e' designata quale
Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo,
previste  dall'art.  10  del  Regolamento  (CEE)  n.  510/2006 per la
denominazione  di  origine protetta Colline Teatine riferita all'olio
extravergine   di   oliva,   registrata   in   ambito   europeo  come
denominazione di origine protetta con Regolamento (CE) n. 1265/97 del
12 giugno 1997.