Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia ai sensi dell'art. 11 comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
                           Versamenti IRAP
  1. In  caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a
saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui
al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  non  si  applicano  le disposizioni in materia di riduzione
delle  sanzioni  previste  dall'articolo 13  del  decreto legislativo
18 dicembre   1997,  n.  472,  e  successive  modificazioni,  nonche'
dall'articolo 2,  comma 2,  del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e successive modificazioni.
((  1-bis. Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  1,  comma 174,
quinto  periodo,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano
limitatamente  alle  regioni  che  non  abbiano  raggiunto,  entro il
30 giugno  2006,  un  accordo  con  il  Governo  sulla  copertura dei
disavanzi   di   gestione  del  servizio  sanitario  regionale  e  si
interpretano  nel  senso  che  l'IRAP  e' calcolata maggiorando di un
punto  percentuale  l'aliquota,  ordinaria  o  ridotta, vigente nelle
regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.
  1-ter. Il  versamento  della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta
dai  contribuenti  interessati  dalle  disposizioni  dell'articolo 1,
comma 174,  quinto  periodo,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311,
effettuato   entro   il   20 luglio   2006,   non  e'  soggetto  alla
maggiorazione   dello   0,40   per   cento   a  titolo  di  interesse
corrispettivo.))
 
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446,
          concerne    «Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi locali.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in  materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
          norme  tributarie,  a  norma  dell'art. 3, comma 133, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662):
              «Art.  13 (Ravvedimento). - 1. La  sanzione  e' ridotta
          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre  attivita' amministrative di accertamento delle quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza:
                a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato
          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
          commissione;
                b) ad  un  quinto  del minimo, se la regolarizzazione
          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro
          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
                c) ad  un  ottavo  del  minimo di quella prevista per
          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
          l'omessa   presentazione   della   dichiarazione  periodica
          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se
          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
          giorni.
              2. Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve essere
          eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del
          pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,
          nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno.
              3. Quando   la   liquidazione   deve   essere  eseguita
          dall'ufficio,    il    ravvedimento   si   perfeziona   con
          l'esecuzione  dei  pagamenti nel termine di sessanta giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
              5. Le  singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di legge
          possono  stabilire,  a  integrazione di quanto previsto nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 2 del decreto
          legislativo  18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
          fiscali  e  contributivi  delle  procedure di liquidazione,
          riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134,
          lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
              «Art.  2 (Riscossione  delle somme dovute a seguito dei
          controlli  automatici). - 1. Le  somme  che,  a seguito dei
          controlli  automatici,  ovvero dei controlli eseguiti dagli
          uffici,  effettuati  ai  sensi  degli  articoli 36-bis  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600,   e  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  risultano dovute a
          titolo  d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
          crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
          per   ritardato   o   omesso   versamento,   sono  iscritte
          direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
              1-bis.
              2. L'iscrizione  a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
          parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
          a   pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'  indicate
          nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          concernente  le  modalita'  di  versamento mediante delega,
          entro  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione,
          prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
          ovvero   della   comunicazione   definitiva  contenente  la
          rideterminazione  in sede di autotutela delle somme dovute,
          a  seguito  dei  chiarimenti forniti dal contribuente o dal
          sostituto   d'imposta.   In  tal  caso,  l'ammontare  delle
          sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
          interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del mese
          antecedente     a     quello     dell'elaborazione    della
          comunicazione.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1, comma 174,
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005):
              «174 (Provvedimenti  adottati  dalla regione in caso di
          squilibrio      economico-finanziario      della      spesa
          sanitaria). - Al    fine   del   rispetto   dell'equilibrio
          economico-finanziario,   la   regione   ove   si  prospetti
          sullabase  del  monitoraggio  trimestrale una situazione di
          squilibrio,  adotta  i provvedimenti necessari. Qualora dai
          dati  del  monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
          disavanzo  di  gestione  a  fronte del quale non sono stati
          adottati  i  predetti  provvedimenti, ovvero essi non siano
          sufficienti,  con  la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
          della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  il  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  diffida  la regione a provvedervi
          entro   il  30 aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi  trenta  giorni  il presidente della regione, in
          qualita'  di  commissario  ad  acta, approva il bilancio di
          esercizio  consolidato  del Servizio sanitario regionale al
          fine  di  determinare  il  disavanzo di gestione e adotta i
          necessari   provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,  ivi
          inclusi   gli   aumenti  dell'addizionale  all'imposta  sul
          reddito   delle   persone   fisiche   e   le  maggiorazioni
          dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive   entro  le  misure  stabilite  dalla  normativa
          vigente.  I  predetti  incrementi  possono  essere adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati   o   stimati   nel  settore  sanitario  relativi
          all'esercizio  2004  e  seguenti.  Qualora  i provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano   adottati   dal   commissario  ad  acta  entro  il
          31 maggio,   nella  regione  interessata,  con  riferimento
          all'anno  di  imposta  2006,  si  applicano  comunque nella
          misura    massima    prevista   dalla   vigente   normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del 31
          maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
          avere   ad   oggetto   l'addizionale   e  le  maggiorazioni
          d'aliquota   delle   predette  imposte  ed  i  contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo    anno    sulla   base   della   misura   massima
          dell'addizionale  e  delle maggiorazioni d'aliquota di tali
          imposte.».