IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio
2006,  con  il  quale  l'on.  dott.ssa  Barbara  Pollastrini e' stata
nominata Ministro senza portafoglio;
  Visto  il  proprio  decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
i diritti e le pari opportunita';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio
2006,  con  il quale la dott.ssa Donatella Linguiti e' stata nominata
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto   il   proprio   decreto  in  data  23 luglio  2002,  recante
ordinamento  delle  strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
  Vista  la  piattaforma  di  azione  adottata  dalla  IV  Conferenza
mondiale   delle  Nazioni  Unite  sulle  donne,  svoltasi  a  Pechino
nel settembre  del  1995,  che  indica come obiettivo dell'azione dei
Governi  l'acquisizione  di  poteri  e responsabilita' da parte delle
donne e come metodo la verifica della non discriminazione dei sessi;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministi in data
27 marzo  1997: «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e
responsabilita'  alle  donne,  a  riconoscere e garantire liberta' di
scelte e qualita' sociale a donne e uomini»;
  Visti  gli articoli 13, 137 e 141 del Trattato sull'Unione europea,
come  modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento
italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209;
  Vista  la  relazione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
sull'attuazione  della  raccomandazione  n. 96/694 del Consiglio, del
2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli
uomini  al  processo  decisionale,  COM  (2000) 120 del 7 marzo 2000,
nonche'  le  comunicazioni della medesima Commissione sull'attuazione
di una strategia quadro comunitaria per la parita' tra donne e uomini
(2001-2005) n. 335 del 7 giugno 2000 e n. 119 del 2 marzo 2001;
  Viste  la  direttiva  2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000,
che  attua  il  principio della parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente  dalla  razza  e  dall'origine  etnica,  nonche' la
direttiva   2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre  2000.  che
stabilisce  un  quadro  generale  per  la  parita'  di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
  Vista  la  Carta  dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del
7 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 21;
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 18 maggio 2006, il Ministro senza portafoglio per i
diritti  e  le  pari opportunita' on. dott.ssa Barbara Pollastrini e'
delegato  ad  esercitare  le  funzioni di programmazione, indirizzo e
coordinamento  di  tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni
altra  funzione  attribuita  dalle vigenti disposizioni al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri nelle materie concernenti la promozione
dei  diritti  della  persona  e  delle  pari opportunita', nonche' la
prevenzione  e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra
gli individui.
  In  particolare,  salve  le  competenze  attribuite  dalla legge ai
singoli Ministri, il Ministro per i diritti e le pari opportunita' e'
delegato:
    a) a  promuovere  e  coordinare  le  azioni  di  Governo volte ad
assicurare  l'attuazione  delle  politiche in materia di diritti e di
pari  opportunita'  con  riferimento  ai  temi  della  salute,  della
ricerca,  della  scuola  e del sapere, dell'ambiente, della famiglia,
delle  cariche  elettive  e della rappresentanza di genere in tema di
nomine di competenza statale;
    b) a  promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita'
nel  settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare
riferimento  al  diritto  alla  salute  delle donne, alla prevenzione
sanitaria e alla maternita' consapevole;
    c) a  promuovere  e  coordinare  le  azioni  di  Governo volte ad
assicurare   l'attuazione   delle   politiche   in  materia  di  pari
opportunita'   tra   uomo   e   donna   sui   temi   del   lavoro   e
dell'imprenditoria,  con  particolare  riferimento  alle  materie dei
congedi  parentali  e  della  carriera,  d'intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
    d) ad  esercitare  le  funzioni di competenza statale di cui alla
legge  25 febbraio 1992, n. 215, e agli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e
55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
    e) ad  esprimere il concerto in sede di' esercizio delle funzioni
di  competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,
45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
    f)  a  indirizzare  e coordinare l'attivita' di Governo esplicata
per  il  tramite  del  Comitato  intermisteriale  dei  diritti umani,
istituito  con  decreto  del Ministro degli affari esteri 15 febbraio
1978,  n.  519,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche'
esercitare  le  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
nell'ambito di tale Comitato;
    g)  a  promuovere  e  coordinare  le azioni di Governo in tema di
diritti  umani  delle  donne  e  diritti  delle  persone,  nonche'  a
prevenire  e  rimuovere  le  discriminazioni per cause direttamente o
indirettamente  fondate, in particolare, sulla razza, il colore della
pelle  o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la
lingua,   la  religione  o  le  convinzioni  personali,  le  opinioni
politiche   o  di  qualsiasi  altra  natura,  l'appartenenza  ad  una
minoranza  nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta'
e gli orientamenti sessuali;
    h) a   promuovere  e  coordinare,  d'intesa  col  Ministro  delle
politiche  per  la famiglia, le azioni di Governo in tema di diritti,
prerogative  e facolta' delle persone che prendono parte ad unioni di
fatto;
    i) ad  adottare  le  iniziative necessarie per la programmazione,
l'indirizzo,   il   coordinamento   ed   il  monitoraggio  dei  fondi
strutturali europei in materia di pari opportunita';
    l)  a  promuovere  la verifica dell'impatto di genere in tutte le
iniziative  di  Governo, nonche' l'evidenziazione del genere nei dati
di  bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in
quelli attinenti la ricerca e le indagini statistiche;
    m) a  coordinare,  anche  in sede internazionale, le politiche di
Governo  relative  alla  tutela  dei  diritti  umani delle donne, con
particolare  riferimento agli obiettivi indicati nella piattaforma di
azione  adottata  dalla  IV  Conferenza  mondiale delle Nazioni Unite
sulle  donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, d'intesa con
il Ministro degli affari esteri;
    n)  a  sottoporre  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri la
proposta  di  esercitare  i  poteri  previsti  dall'art.  5, comma 2,
lettera c),  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie
delegate,  in  caso di persistente violazione del principio della non
discriminazione;
    o) ad   esercitare  tutte  le  attribuzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri previste in materia di commissione per le pari
opportunita' fra uomo e donna.