IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare, l'art. 6, paragrafo 1;
    Vista  la  direttiva della Commissione 2006/19/CE del 14 febbraio
2006,     concernente     l'iscrizione    della    sostanza    attiva
1-metilciclopropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Tenuto  conto  che i Paesi Bassi, Stato membro relatore designato
per  lo  studio  della  sostanza  attiva  1-metilciclopropene,  hanno
effettuato  il  lavoro  di  valutazione  su  tale  sostanza attiva in
conformita'  alle  disposizioni  dell'art.  6,  paragrafi 2 e 4 della
direttiva  n.  91/414/CEE,  presentando  alla Commissione il relativo
rapporto di valutazione;
    Considerato  che  il  suddetto  rapporto  di valutazione e' stato
riesaminato  dagli  Stati  membri e dalla Commissione nell'ambito del
Comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli
animali, con conclusione dei riesami il 23 settembre 2005 sotto forma
di rapporto di riesame della Commissione;
    Considerato  che dall'esame della sostanza attiva non sono emersi
problemi  o  preoccupazioni  tali  da richiedere la consultazione del
Comitato  scientifico  per  le piante o dell'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare (AESA);
    Ritenuto  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza
attiva 1-metilciclopropene, soddisfano in generale i requisiti di cui
all'art.  5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3,
della  direttiva  91/414/CEE  in  particolare per quanto riguarda gli
impieghi  esaminati  e  specificati  nel relativo rapporto di riesame
della Commissione;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2006/19/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
1-metilciclopropene  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  del
17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  inoltre  che l'attuazione della direttiva 2006/19/CE
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la citata sostanza
attiva  nel  rispettivo  rapporto  di revisione, messo a disposizione
degli interessati;
    Considerato  che  deve  essere  concesso  un adeguato periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La  sostanza  attiva 1-metilciclopropene e' iscritta, fino al
31 marzo 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194,  con  la  definizione  chimica  ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.