IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  il  predetto  regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare
l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del
1° luglio  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
«Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il   decreto  28 luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2006, con
il   quale   l'autorita'  pubblica  designata  Camera  di  commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Bari, con sede in corso
Cavour  n.  2  - Bari, e' stata autorizzata ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Terra di Bari» riferita
all'olio extravergine di oliva;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  28 luglio  2003,  data  di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta «Terra di
Bari»   riferita   olio  extravergine  di  oliva,  anche  nella  fase
intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta autorizzazione e il
rinnovo della stessa;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'autorita' pubblica designata Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede
in  corso Cavour n. 2 Bari, con decreto 28 luglio 2003, ad effettuare
i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine
di  oliva  «Terra  di  Bari»,  registrata  con  il  regolamento della
commissione  (CE)  n.  1263/96  del  1° luglio  1996, e' prorogata di
centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2006.