IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  decreto  del  13 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 22 del
27 gennaio  2006  relativo  alla  protezione  transitoria accordata a
livello  nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Castelmagno»;
  Vista  l'istanza presentata in data 5 luglio 2006 dal Consorzio per
la  tutela  del  formaggio  Castelmagno  DOP,  intesa ad ottenere una
ulteriore  integrazione  alla  modifica  della  disciplina produttiva
della   denominazione   di   origine   protetta  «Castelmagno»,  gia'
presentata ai servizi dell'Unione europea;
  Vista la nota del 7 luglio 2006, numero di protocollo n. 64351, con
la   quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali  ha  trasmesso  il  disciplinare  di produzione comprensivo
dell'ulteriore modifica richiesta;
  Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a
livello   nazionale   al  disciplinare  di  produzione  trasmesso  al
competente  organo  comunitario con la citata nota del 7 luglio 2006,
numero di protocollo n. 64351;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con  decreto  26 maggio  2004  alla  denominazione  «Castelmagno»  e'
riservata  al  prodotto  ottenuto  in  conformita' al disciplinare di
produzione  trasmesso  all'organo  comunitario  con nota del 7 luglio
2006, numero di protocollo n. 64351, allegato al presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 luglio 2006
                                      Il direttore generale: La Torre