IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista la domanda presentata da:
    1)   L.A.R.P.O.   -   Libera  Associazione  Regionale  Produttori
Olivicoli;
    2)  A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di
Oristano;
    3)  A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di
Sassari;
    4) A.P.P.OL - Associazione Regionale Produttori Olivicoli;
    5)  A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di
Nuoro;
    6)  A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di
Cagliari;
    7)  Associazione Regionale Olivicoltori Sardi; intesa ad ottenere
la  registrazione  della  denominazione  Sardegna  riferita  all'olio
extravergine  di  oliva,  ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento
510/2006;
  Vista la nota protocollo n. 66149 del 26 novembre 2003 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista l'istanza con la quale le associazioni:
    1)   L.A.R.P.O.   -   Libera  Associazione  Regionale  Produttori
Olivicoli;
    2)  A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di
Oristano;
    3)  A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di
Sassari;
    4) A.P.P.OL - Associazione Regionale Produttori Olivicoli;
    5)  A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di
Nuoro;
    6)  A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di
Cagliari;
    7)  Associazione  Regionale  Olivicoltori Sardi; hanno chiesto la
protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5,
comma 6  del  predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento
della   citata  istanza  della  denominazione  di  origine  protetta,
ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Sardegna
riferita  all'olio  extravergine  di oliva, in attesa che l'organismo
comunitario    decida   sulla   domanda   di   riconoscimento   della
denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dalle associazioni:
    1)   L.A.R.P.O.   -   Libera  associazione  regionale  produttori
olivicoli;
    2)  A.P.P.O.O. - Associazione provinciale produttori olivicoli di
Oristano;
    3)  A.P.P.O.S. - Associazione provinciale produttori olivicoli di
Sassari;
    4) A.P.P.OL - Associazione regionale produttori olivicoli;
    5)  A.P.P.O.N. - Associazione provinciale produttori olivicoli di
Nuoro;
    6)  A.P.P.O.C. - Associazione provinciale produttori olivicoli di
Cagliari;
    7)  Associazione regionale olivicoltori, assicuri la protezione a
titolo transitprio e a livello nazionale della denominazione Sardegna
riferita  all'olio  extravergine di oliva, secondo il disciplinare di
produzione  allegato  alla  nota n. 66149 del 26 novembre 2006, sopra
citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  l'art.  5,  comma 6,  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006,  alla denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine
di oliva.