IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
    Visti i decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005,
29 novembre   2005   e  10 marzo  2006,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «CSQA  Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza),
via  S. Gaetano  n.  74,  con  decreto dell'11 gennaio 2002, e' stata
prorogata fino al 3 agosto 2006;
    Considerato  che  il predetto organismo non ha ancora adeguato in
modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione
di origine protetta «Grana Padano» allo schema tipo, trasmessogli con
nota ministeriale del 9 maggio 2005, protocollo n. 62180;
    Considerata   la  necessita'  di  garantire  la  continuita'  del
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta «Grana
Padano»;
    Ritenuto    di    dover   differire   il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 11 gennaio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  «CSQA  -
Certificazioni  Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  11 gennaio  2002,  ad effettuare i controlli sulla
denominazione  di  origine  protetta «Grana Padano» registrata con il
regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
gia'   prorogata   con  decreti  13 dicembre  2004,  11 aprile  2005,
30 giugno  2005,  29 novembre  2005 e 10 marzo 2006, e' ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 agosto 2006.