IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e
                     la sicurezza degli alimenti
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in
questione,  relativo  alle  semplificazioni  applicabili  a  prodotti
uguali  ad  altri  gia'  autorizzati,  in  applicazione  dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita   di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  e  in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data 4 aprile 2006 dall'impresa
Euroagro  S.r.l.,  diretta  ad ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario  denominato  VENDINA, uguale al prodotto di riferimento
denominato  T-22  G.EU,  contenente  la  sostanza  attiva Trichoderma
harzianum,  dell'impresa  Euroagro S.r.l., registrato al n. 12378 con
decreto  dirigenziale  del 4 ottobre 2004 e modificato con successivi
decreti di cui l'ultimo del 14 aprile 2006;
  Rilevato  che  la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
procedurali citate e in particolare che:
    il   prodotto  VENDINA  e'  uguale  al  prodotto  di  riferimento
denominato T-22 G.EU;
    nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;
    l'impresa  richiedente  risulta  anche  titolare  del prodotto di
riferimento;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario T-22 G.EU;
  Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione  non  e'
richiesto  il  parere  della  commissione  consultiva  per i prodotti
fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e sino al 4 ottobre
2009  l'impresa  Euroagro  S.r.l.,  con  sede  a Reggio Emilia in via
Lazzaretti  5/A, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario   denominato   VENDINA   con  la  composizione  e  alle
condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto,
fatto  comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni
della  valutazione  comunitaria  della  sostanza  attiva  Trichoderma
harzianum in esso contenuta.
  Il  prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 0,25 - 0,5 - 1 - 2
- 2,5 - 5 - 10 - 20.
  Il   prodotto  in  questione  e'  preparato  e  confezionato  negli
stabilimenti dell'impresa Sinapak, avente sede a Stradella (Pavia).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13221.
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 giugno 2006
                                      Il direttore generale: Borrello