IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto in particolare l'allegato I del citato decreto legislativo n.
194/1995,  che riporta nell'elenco positivo delle sostanze attive che
possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari anche le sostanze
attive che hanno superato positivamente la revisione comunitaria;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  in  particolare  l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto
290/2001  che  prevede  la  concessione  di  una  proroga  temporanea
dell'autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari  per  procedere  alle
verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;
  Visto  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati
autorizzati  ad essere immessi in commercio per un numero limitato di
anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5,
come  modificato  dal  citato decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290;
  Visti  i  decreti  di  autorizzazione all'immissione in commercio e
all'impiego  dei  prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al
presente  decreto, contenenti almeno una sostanza attiva che e' stata
iscritta  in  allegato  I  del citato decreto legislativo 194/1995 al
termine della revisione comunitaria;
  Viste  in  particolare  le  scadenze delle suddette autorizzazioni,
scadenze  che  cadono nel periodo compreso tra il 1° giugno 2006 e il
30 giugno 2007;
  Considerato  altresi'  che  i  prodotti  fitosanitari  riportati in
allegato  al  presente  decreto hanno superato positivamente la prima
fase   delle   verifiche  previste  per  l'adeguamento  dei  prodotti
fitosanitari  a  seguito  dell'iscrizione in allegato I di almeno una
delle sostanze attive componenti;
  Considerato   inoltre   che  la  valutazione  della  documentazione
predisposta  conformemente  all'allegato  III del decreto legislativo
194/1995 e' attualmente in corso per alcuni dei prodotti fitosanitari
riportati  in  allegato  al  presente  decreto,  in  applicazione dei
principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  medesimo  decreto
legislativo;
  Considerato  che  e'  stato necessario precisare e differenziare le
procedure   a   seconda  delle  tipologie  di  prodotti  fitosanitari
(monocomposti e miscele di sostanze attive);
  Ritenuto di conseguenza di dover procedere ad una proroga d'ufficio
fino al 30 giugno 2007 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
riportati  in  allegato  al presente decreto, al fine di procedere ad
una   ricognizione   alla   luce  delle  sopra  citate  precisazioni,
assicurando  nel  contempo  la  legittima  continuita' delle relative
autorizzazioni al commercio e all'impiego;
                              Decreta :
  1.  Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei
prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al presente decreto,
contenenti  almeno  una  sostanza  attiva  che  e'  stata iscritta in
allegato  I  del  decreto  legislativo  194/1995  e  aventi  scadenza
compresa  tra  il  1° giugno 2006 e il 30 giugno 2007, sono prorogate
fino al 30 giugno 2007.
  2.  Sono  fatti salvi gli adempimenti stabiliti in applicazione dei
principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI del decreto legislativo
194/1995  e  gli adeguamenti alle condizioni che verranno definite al
termine delle valutazioni attualmente in corso.
  3.  Per  i  prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente
decreto  contenenti  anche  sostanze  attive  non  ancora iscritte in
allegato  I sono altresi' fatti salvi gli adeguamenti alle condizioni
che verranno stabilite per tali sostanze attive al termine della loro
revisione comunitaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.
    Roma, 27 giugno 2006
                                      Il direttore generale: Borrello