LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 28 dicembre 2005,
n. 262;
  Vista   la  direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  4 novembre  2003, relativa al prospetto da pubblicare
per  l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari;
  Visto  il  regolamento  809/2004/CE della commissione del 29 aprile
2004,  recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio  per  quanto  riguarda  le
informazioni  contenute  nei  prospetti,  il  modello  dei prospetti,
l'inclusione    delle    informazioni    mediante   riferimento,   la
pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;
  Vista  la  delibera  n.  11971  del 14 maggio 1999, con la quale e'
stato   adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina  degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificato  con  delibere  n.  12475  del 6 aprile 2000, n. 13086 del
18 aprile  2001,  n.  13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio
2001,  n.  13605  del  5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n.
13924  del  4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del
23 dicembre   2003,  n.  14692  dell'11 agosto  2004,  n.  14743  del
13 ottobre  2004,  n.  14990  del  14 aprile  2005  e  n.  15232  del
29 novembre 2005;
  Ritenuta l'opportunita' di modificare le disposizioni contenute nel
regolamento  sugli  emittenti  per adeguarle alla disciplina prevista
dalla citata legge 28 dicembre 2005, n. 262;
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dagli  enti  ed organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
                              Delibera:
  I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera  n.  11971  del  14 maggio 1999 e modificato con delibere n.
12475  del  6 aprile  2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del
3 maggio  2001,  n.  13130  del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno
2002,  n.  13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n.
14002  del  27 marzo  2003,  n.  14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692
dell'11 agosto  2004,  n.  14743  del  13 ottobre  2004, n. 14990 del
14 aprile  2005  e  n.  15232  del 29 novembre 2005, e' modificato ed
integrato come segue:
   Nell'art. 33:
    - al  comma 1,  dopo  la  lettera j),  sono  inserite le seguenti
lettere:
      «k)  aventi  ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli
di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano
le seguenti caratteristiche:
        i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
        ii)  non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire
altri  tipi  di  strumenti  finanziari  e  non siano collegati ad uno
strumento derivato;
        iii)   diano  veste  materiale  al  ricevimento  di  depositi
rimborsabili;
        iv)  siano  coperti  da un sistema di garanzia dei depositi a
norma  degli  articoli da  96  a  96-quater  del  decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  relativa  ai  sistemi  di garanzia dei
depositi;
      l) aventi  ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da
banche con una scadenza inferiore ai dodici mesi»;
    - dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma 4:
    «4.  Nel  caso  di  sollecitazioni  aventi  ad  oggetto strumenti
finanziari  diversi  dai titoli di capitale emessi in modo continuo o
ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:
      (i)  il  corrispettivo  totale  dell'offerta,  calcolato per un
periodo di dodici mesi, sia inferiore a euro 50.000.000;
      (ii) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
      (iii)  non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire
altri  tipi  di  strumenti  finanziari  e  non siano collegati ad uno
strumento derivato;
e'   pubblicato   ai   sensi   dell'art.  8,  comma 1,  un  prospetto
semplificato  redatto  conformemente  allo schema di cui all'Allegato
1M;  non  e' richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2
del   medesimo   articolo;   tale   prospetto   semplificato  non  e'
preventivamente approvato dalla Consob».
   L'art. 19, comma 1, e' sostituito dal seguente:
    «Gli  annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR, fondi pensione
aperti e strumenti finanziari diversi da titoli di capitale emessi in
modo  continuo o ripetuto da banche possono essere diffusi dal giorno
successivo a quello della loro trasmissione alla Consob.»;
   Nell'art.   6-bis,   comma 1,  le  parole  «enti  creditizi»  sono
sostituite dalla parola «banche»;
   Nell'art.   9-bis,   comma 3,  le  parole  «enti  creditizi»  sono
sostituite dalla parola «banche»;
   Dopo l'Allegato 1L, e' inserito l'Allegato 1M (Allegato n. 1).
  II.  La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 luglio 2006
                                                Il presidente: Cardia